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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02399/2024 del 25/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionisti)

La controversia

Il giudizio trae origine da una domanda proposta da un avvocato per ottenere il pagamento dei compensi maturati per attività difensiva svolta in favore di due clienti in quattro giudizi civili. I convenuti avevano eccepito la litispendenza, rilevando l’esistenza di un giudizio preveniente già pendente in Cassazione tra le stesse parti e avente ad oggetto la sentenza della Corte d’appello di Genova. Il Tribunale aveva dichiarato la litispendenza e cancellato la causa dal ruolo, ma senza statuire né sulle spese di lite né sulla domanda dei convenuti di condanna dell’avversario per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. I convenuti hanno quindi proposto ricorso per cassazione deducendo error in procedendo e violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando l’omessa pronuncia sulla rifusione delle spese ex art. 91 c.p.c. e sulla domanda ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.

La decisione

La Corte ha ritenuto tempestivo e ammissibile il ricorso, precisando che, pur essendo la declaratoria di litispendenza assimilabile a una decisione sulla competenza e quindi normalmente impugnabile con regolamento necessario di competenza, nel caso concreto la parte vittoriosa sulla litispendenza lamentava solo l’omessa pronuncia su spese e responsabilità aggravata, sicché era corretto il ricorso ordinario per cassazione previsto per i procedimenti ex art. 14 d.lgs. 150/2011. Nel merito ha accolto il motivo, affermando che la declaratoria di litispendenza deve essere equiparata a una pronuncia di incompetenza anche quanto alla necessità di provvedere sulle spese, e che il giudice avrebbe dovuto pronunciarsi pure sulla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. La Corte ha quindi cassato l’ordinanza impugnata limitatamente a tali omesse pronunce e ha rinviato al Tribunale di Imperia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    la censura riguarda l’omessa pronuncia del giudice di merito su domande accessorie ritualmente proposte.

  • art. 91 c.p.c.

    la statuizione sulle spese è dovuta ogni volta che il giudice definisce il processo, anche in caso di declaratoria di litispendenza.

  • art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.

    la domanda di responsabilità aggravata richiede una specifica pronuncia del giudice di merito e non può essere decisa direttamente in cassazione senza adeguati accertamenti di fatto.

  • art. 375, comma 2, n. 4-quater, c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso nel testo applicabile ratione temporis.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 35 d.lgs. n. 149 del 2022

    indicato come norma di diritto intertemporale per il rito applicabile.

  • art. 327, comma 1, c.p.c.

    richiamato per la verifica della tempestività del ricorso, con termine semestrale.

  • art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020

    richiamato per la sospensione dei termini processuali nel periodo emergenziale COVID-19, poi modificata e convertita.

  • art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011

    richiamato quale rito speciale per le controversie sui compensi professionali, nell’ambito del quale l’ordinanza è impugnabile con ricorso per cassazione.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    limita il potere della Corte di decidere nel merito ai casi in cui gli accertamenti di fatto siano già sufficienti nel provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • La declaratoria di litispendenza, pur incidendo sull’individuazione del giudice competente a decidere la causa, va equiparata agli effetti di una pronuncia di incompetenza quanto alla necessità di provvedere sulle spese di lite.
  • Il giudice che definisce il processo mediante declaratoria di litispendenza deve pronunciarsi anche sulla domanda di responsabilità aggravata proposta dalla parte soccombente, se ritualmente devoluta.
  • L’omessa pronuncia su spese e domanda ex art. 96 c.p.c. integra vizio denunciabile in cassazione quando la parte ricorrente impugni la sola mancata statuizione accessoria e non la decisione principale sulla litispendenza.
  • La Corte di cassazione non può decidere nel merito sulla condanna alle spese o sulla responsabilità aggravata se il provvedimento impugnato non contiene tutti gli accertamenti di fatto necessari.
  • Nel rito speciale previsto per le controversie sui compensi professionali, l’ordinanza del tribunale è impugnabile con ricorso per cassazione per far valere vizi diversi dalla decisione sulla litispendenza in sé.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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