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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02400/2024 del 25/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (curatore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di ammissione al passivo, con collocazione privilegiata, del compenso maturato da un componente del collegio sindacale di una società poi fallita. Il giudice delegato aveva escluso il credito per difetto di prova dell’attività svolta, della pattuizione del compenso e, comunque, per l’asserita mancanza di una utile attività di vigilanza su una società da tempo in crisi. In opposizione, il tribunale aveva invece accolto la domanda, ritenendo provata sia la carica sia l’attività svolta, non contestata la misura del compenso parametrata alle tariffe dei dottori commercialisti, e infondata l’eccezione del fallimento sulla carenza di vigilanza. Il fallimento ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: con i primi due ha denunciato, da un lato, omesso esame e violazione delle norme sulla vigilanza sindacale e sull’eccezione di inadempimento, sostenendo che i sindaci non avevano reagito a operazioni gestorie anomale e che il tribunale aveva errato nel pretendere una prova della causalità tra omissioni e aggravamento del passivo; dall’altro, ha dedotto la violazione delle regole sull’onere della prova, affermando che, una volta allegato l’inadempimento del sindaco, spettava a questi dimostrare l’esatto adempimento della propria prestazione. Gli ulteriori motivi, assorbiti, riguardavano la disciplina della denunzia ex art. 2409 c.c. e la collocazione privilegiata del credito.

La decisione

La Corte ha accolto i primi due motivi, ritenendoli fondati, e ha cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Como, in diversa composizione, per un nuovo esame. Ha ritenuto assorbiti gli altri due motivi. La decisione di merito del tribunale è stata censurata perché aveva escluso l’inadempimento del sindaco senza verificare in concreto se e in quale misura egli avesse effettivamente vigilato sulle operazioni gestorie dedotte e documentate dal fallimento e se avesse reagito con gli strumenti propri della funzione sindacale. La Corte ha ribadito che, nel giudizio di opposizione allo stato passivo relativo al compenso del professionista, il curatore può opporre l’eccezione di inadempimento allegando e provando i fatti storici che imponevano l’attivazione dei doveri di vigilanza, mentre incombe sul professionista dimostrare l’esatto adempimento della propria prestazione. Ha inoltre chiarito che l’eccezione ex art. 1460 c.c. non presuppone la prova di un danno o di un nesso causale in senso risarcitorio, essendo sufficiente l’allegazione dell’inesatto adempimento e la mancata prova dell’esatto adempimento da parte del creditore opposto.

Norme richiamate

  • art. 2477 c.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme sulla vigilanza dell'organo di controllo nella s.r.l.; la Corte ha ricondotto la questione alla prestazione di vigilanza del sindaco e ai relativi doveri professionali.

  • art. 2403 c.c.

    definisce l'obbligo di vigilanza dei sindaci sul regolare svolgimento della gestione sociale e sul rispetto della legge e dei principi di corretta amministrazione.

  • art. 2403-bis c.c.

    consente ai sindaci di richiedere informazioni e ispezioni; la Corte lo richiama come strumento necessario di un controllo penetrante e non meramente formale.

  • art. 2404 c.c.

    richiamato tra le norme invocate dal ricorrente in tema di funzionamento e attività del collegio sindacale.

  • art. 2406 c.c.

    richiamato come uno degli strumenti di reazione che i sindaci possono/doveroso attivare, anche mediante convocazione dell'assemblea.

  • art. 2407 c.c.

    fissa il dovere di diligenza professionale dei sindaci; la Corte ne fa il parametro dell'esatto adempimento della prestazione di vigilanza.

  • art. 2377 c.c.

    citato dal ricorrente nel corpo del motivo, senza specifica autonoma trattazione decisoria.

  • art. 1460 c.c.

    l'eccezione di inadempimento può essere opposta dal fallimento al professionista creditore anche in sede di verifica del passivo; basta l'allegazione dell'inesatto inadempimento dell'altra parte.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo, ma non costituisce il fulcro della ratio decidendi.

  • art. 2697 c.c.

    la Corte ribadisce il criterio di riparto dell'onere probatorio: chi eccepisce l'inadempimento allega il fatto storico, mentre il creditore deve provare l'esatto adempimento.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato con riferimento alla valutazione della prova e delle allegazioni processuali.

  • art. 2409 c.c.

    la Corte richiama il potere-dovere di denuncia al tribunale come uno degli strumenti reattivi eventualmente esigibili dai sindaci, se proponibile nel caso concreto.

  • art. 95, comma 1, l.fall.

    richiamato per affermare che il curatore può opporre l'eccezione di inadempimento anche se la corrispondente azione fosse prescritta.

  • art. 2402 c.c.

    richiamato in tema di compenso dei sindaci, che matura anno per anno.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    indica il parametro della diligenza professionale richiesta al sindaco nell'adempimento della funzione di controllo.

  • art. 2751-bis c.c.

    richiamato nel motivo assorbito sulla collocazione privilegiata del credito del sindaco.

  • art. 2446 c.c.

    citato come uno degli strumenti che i sindaci possono attivare in presenza di perdite rilevanti.

  • art. 2447 c.c.

    citato insieme all'art. 2446 c.c. tra gli strumenti di reazione all'erosione del capitale sociale.

  • art. 2487 c.c.

    richiamato quale possibile iniziativa sindacale per la nomina dei liquidatori in presenza dei presupposti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo relativo al compenso di un professionista, il curatore può opporre l'eccezione di inadempimento allegando e documentando i fatti storici che avrebbero imposto l'attivazione dei doveri professionali; non gli è richiesto di provare il danno secondo i canoni della responsabilità risarcitoria.
  • A fronte dell'eccezione di inadempimento, incombe sul professionista creditore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento della propria prestazione, cioè la conformità della condotta al modello di diligenza richiesto dalla natura dell'incarico e dalle circostanze concrete.
  • L'obbligo dei sindaci non si esaurisce in un controllo formale sulla documentazione ricevuta, ma richiede un'attività effettiva, penetrante e tempestiva di vigilanza, informazione, sollecitazione e, se necessario, denuncia o attivazione degli strumenti previsti dall'ordinamento.
  • L'assenza di una specifica azione di responsabilità o l'incertezza sulla sua futura proposizione non esclude di per sé l'eccezione di inadempimento del committente quando l'inesatto adempimento del professionista sia dedotto e provato in relazione a fatti concretamente rilevanti.
  • La mera mancata adozione di iniziative reattive, a fronte di segnali di criticità o di operazioni gestorie anomale, può integrare inadempimento dell'organo di controllo anche se non sia dimostrato un danno in senso risarcitorio o un nesso causale identico a quello richiesto per la domanda di risarcimento.
  • Per i sindaci, la diligenza professionale ex art. 2407 c.c. impone di attivare tutti i poteri di informazione e di reazione ragionevolmente esigibili nelle circostanze del caso; l'inerzia può costituire di per sé indice di colpa e di inesatto adempimento.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoAmministratori
RamiFallimentare / Crisi d'impresaSocietarioObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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