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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02395/2024 del 25/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concessionario fiscale)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento TOSAP relativo all’anno d’imposta 2017, emesso per l’occupazione di spazi soprastanti il suolo comunale in relazione a viadotti/cavalcavia autostradali dell’infrastruttura gestita dalla società ricorrente. In primo grado il ricorso della contribuente era stato respinto; in appello la commissione tributaria regionale ha confermato la decisione. In Cassazione la società ricorrente ha dedotto quattro motivi: (1) nullità della sentenza per avere dichiarato inammissibile, come nuova in appello, la doglianza sull’assenza del presupposto impositivo; (2) violazione del giudicato esterno ex art. 2909 c.c., sostenendo che l’ordinanza di questa Corte n. 18385/2019, relativa ad annualità precedente, non potesse precludere la decisione sull’anno 2017; (3) violazione dell’art. 2697 c.c., per avere escluso l’onere probatorio dell’ente impositore circa l’effettiva sottrazione dello spazio comunale all’uso pubblico, qualificando la prova richiesta come prova negativa; (4) violazione degli artt. 38, 39 e 49 del d.lgs. 507/1993 e dell’art. 3 l. 463/1955, contestando che i cavalcavia potessero qualificarsi come impianti soggetti a TOSAP, che rilevasse l’uso di un bene demaniale costruito dallo Stato e che non spettasse l’esenzione per occupazione dello Stato. In via subordinata è stata sollevata questione di legittimità costituzionale delle norme TOSAP per violazione degli artt. 3 e 53 Cost.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, rilevando che le censure sull’altezza dei cavalcavia e sull’insussistenza di occupazione per i piloni erano state introdotte solo con memoria in appello, quindi tardivamente. Ha respinto il secondo motivo perché il giudicato formatosi su annualità precedente era preclusivo soltanto quanto agli accertamenti di fatto comuni e permanenti, come la permanenza del viadotto e la sua occupazione dello spazio soprastante; ha quindi considerato assorbita la censura sull’onere della prova, essendo la decisione già sorretta da tale ratio. Ha poi ritenuto infondato il quarto motivo, ribadendo che ai fini della TOSAP rileva l’occupazione di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, anche se realizzata mediante impianti di servizi pubblici e anche in assenza di concessione comunale, e che il viadotto autostradale integra un impianto soggetto a tassazione; l’esenzione di cui all’art. 49 non opera perché l’occupazione è riferibile alla società concessionaria e non direttamente allo Stato. Ha inoltre giudicato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, ritenendo non irragionevole la differenza di trattamento tra occupazione direttamente posta in essere dallo Stato e occupazione effettuata dal concessionario. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stata invocata per denunciare la nullità della sentenza per pretesa inammissibilità di un motivo di appello.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stata invocata per denunciare violazioni di legge sostanziale relative a giudicato, onere della prova e disciplina TOSAP.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno opera nei limiti dell’accertamento di fatto comune e permanente, non automaticamente sulle conseguenze giuridiche relative a annualità diverse.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere probatorio sull’effettiva occupazione non è stato ritenuto decisivo nel caso, perché la decisione di merito era sorretta da autonoma ratio fondata sul giudicato.

  • artt. 38 e 39 d.lgs. n. 507 del 1993

    Il presupposto TOSAP è l’occupazione, di qualsiasi natura, di spazi ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, anche soprastanti o sottostanti il suolo, quando comporti effettiva sottrazione all’uso pubblico.

  • art. 49 d.lgs. n. 507 del 1993

    L’esenzione non spetta quando l’occupazione è effettuata dal concessionario e non direttamente dallo Stato.

  • art. 3 l. 21 maggio 1955, n. 463

    È stata richiamata nel motivo di ricorso, ma la Corte non ne ha svolto un autonomo approfondimento decisivo nel dispositivo.

  • art. 3 Cost.

    La differenziazione di trattamento fiscale è legittima se sorretta da adeguata giustificazione e non arbitraria o manifestamente irragionevole.

  • art. 53 Cost.

    La capacità contributiva e il principio di uguaglianza tributaria non sono violati dalla tassazione dell’occupazione del concessionario rispetto all’esenzione riconosciuta all’occupazione diretta dello Stato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il giudicato esterno formatosi su un’annualità d’imposta precedente può spiegare efficacia preclusiva nel giudizio relativo ad annualità successive solo quanto agli accertamenti di fatto comuni, permanenti e necessariamente identici, non anche quanto alle conseguenze giuridiche.
  • In materia TOSAP il presupposto impositivo consiste nell’occupazione, anche soprastante o sottostante il suolo, di aree demaniali o del patrimonio indisponibile che determini una concreta sottrazione o limitazione dell’uso pubblico; non è necessario che l’occupazione sia assistita da concessione comunale per essere tassabile, salvo specifiche esenzioni.
  • Ai fini dell’esenzione prevista per l’occupazione dello Stato, non è sufficiente che l’opera sia funzionale a un servizio pubblico o che il bene sia demaniale: occorre che l’occupazione sia direttamente riferibile allo Stato o all’ente esentato, mentre l’occupazione del concessionario resta autonoma e imponibile.
  • La censura sull’onere della prova è irrilevante quando la decisione impugnata sia sorretta da una ratio autonoma e sufficiente non attinta validamente dal ricorso; in tal caso l’eventuale errore sulla prova non incide sull’esito.
  • La disciplina differenziata tra occupazione direttamente posta in essere dallo Stato e occupazione effettuata da un concessionario può superare il vaglio di costituzionalità se trova una ragionevole giustificazione nella diversa soggettività dell’occupante e nel diverso regime di gestione del bene.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioGiudicato
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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