Cassazione Civile, Ordinanza n. 02396/2024 del 25/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
Un dottore commercialista aveva chiesto l’ammissione al passivo di una società in amministrazione straordinaria per un credito professionale. Sosteneva di essere stato nominato consigliere e presidente del consiglio di amministrazione di più società del gruppo e di aver ricevuto anche un distinto incarico di supporto e consulenza professionale al c.d.a. e al management, relativo alla ristrutturazione del debito e industriale del gruppo. Il tribunale aveva escluso il credito ritenendo non provato che le attività dedotte fossero state svolte in esecuzione di un incarico autonomo e remunerabile separatamente, anziché nell’ambito delle funzioni gestorie proprie della carica sociale. In cassazione il ricorrente ha denunciato: violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale rispetto all’incarico sottoscritto; violazione delle norme sulla governance societaria e sulle prestazioni professionali, sostenendo che l’attribuzione di poteri gestori non esclude un incarico professionale separato; vizio di motivazione per asserita contraddittorietà del decreto; violazione delle regole sulle presunzioni e dell’art. 115 c.p.c. per avere il tribunale fondato la decisione su fatti non provati, tra cui il presunto congruo compenso già percepito per la carica.
La decisione
La Corte ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi tre motivi non colpissero la ratio decidendi, perché il tribunale non aveva risolto la controversia tramite una diversa interpretazione del contratto, né aveva negato in astratto la possibilità di conferire a un amministratore anche un incarico professionale autonomo; aveva invece compiuto un accertamento di fatto sulla mancanza di prova di attività ulteriori e separabili rispetto a quelle rientranti nel mandato gestorio. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile perché diretto a contestare direttamente il merito della valutazione probatoria. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 1362, 1363, 1366, 1367 c.c.
Invocati dal ricorrente per sostenere una diversa lettura dell’incarico professionale, ma ritenuti inconferenti rispetto alla reale ratio decidendi, centrata sulla prova dell’attività svolta.
artt. 2380-bis, 2381, 2389, 2475 c.c.
Richiamati dal ricorrente per sostenere che i poteri gestori degli amministratori non escludono un incarico professionale autonomo; la Corte ha osservato che il tribunale non aveva negato tale principio in astratto.
artt. 2222, 2229, 2233 c.c.
Invocati per valorizzare la separazione tra rapporto gestorio e prestazione professionale; non decisivi nel caso concreto perché mancava la prova dell’attività extra-carica.
art. 132 c.p.c.
Dedotto per vizio motivazionale del provvedimento; la censura è stata ritenuta inammissibile perché non riferita alla ratio decidendi.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. per lamentare illogicità della motivazione; doglianza dichiarata inammissibile.
artt. 2727 e 2729 c.c.
Richiamati per contestare l’uso di presunzioni; la Corte ha ritenuto la censura diretta al merito della valutazione probatoria.
art. 115 c.p.c.
Invocato per lamentare che il tribunale avesse posto a base della decisione fatti non provati; la censura è stata dichiarata inammissibile perché attinente al merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di opposizione allo stato passivo, il credito professionale di chi rivesta anche una carica sociale è ammissibile solo se sia provata l’esistenza di attività ulteriori, autonome e separabili rispetto alle funzioni proprie dell’ufficio gestorio.
- La possibilità astratta di conferire a un componente del consiglio di amministrazione un incarico professionale separato non basta: occorre verificare in concreto che le prestazioni pretese non siano già comprese nel mandato gestorio e che esista prova della loro specifica esecuzione.
- Le censure di legittimità sono inammissibili quando colpiscono una ratio decidendi diversa da quella effettivamente posta a base della decisione di merito.
- Il vizio di motivazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o per sindacare direttamente il merito dell’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
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