Cassazione Civile, Ordinanza n. 02404/2024 del 25/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, da parte del tribunale, dell’opposizione proposta da una difensora avverso due decreti: il primo aveva respinto la richiesta di liquidazione del compenso per l’attività svolta in un giudizio di famiglia perché, al momento della domanda, non era ancora stata prodotta la delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; il secondo aveva dichiarato inammissibile una successiva istanza di liquidazione. La ricorrente ha censurato tale decisione deducendo violazione degli artt. 82, 83 e 131 del d.P.R. n. 115 del 2002, nonché dell’art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, sostenendo che: la domanda di liquidazione poteva essere formulata anche in modo condizionato, con riserva di produrre successivamente la documentazione mancante; il giudice non poteva rigettarla per mancata immediata produzione della delibera di ammissione; il giudice avrebbe dovuto invitare la parte a integrare gli atti; non poteva ritenersi consumato il potere decisorio, sicché era ammissibile una nuova istanza di liquidazione una volta intervenuta l’ammissione al gratuito patrocinio.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi, esaminati congiuntamente, affermando che la disciplina del patrocinio a spese dello Stato non prevede una decadenza del difensore per avere depositato l’istanza di liquidazione prima o dopo la definizione della fase processuale, né impedisce al giudice di pronunciarsi successivamente. Ha inoltre chiarito che, quando la domanda di liquidazione sia stata presentata prima della delibera di ammissione e con riserva di produrre il provvedimento ammissivo, il giudice deve richiedere i documenti e le informazioni necessari; in sede di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, il giudice deve esercitare poteri istruttori officiosi e non può dichiarare tardiva o preclusa la produzione della documentazione necessaria. L’ordinanza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Patti in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
difesa personalmente ex art. 86 c.p.c.
La ricorrente ha agito personalmente quale avvocata, avvalendosi della facoltà di stare in giudizio senza ministero di altro difensore.
art. 375, comma 2, n. 4-quater, c.p.c.
La Corte ha trattato il ricorso in camera di consiglio secondo il rito previsto ratione temporis.
La trattazione è avvenuta nel procedimento camerale previsto per il ricorso per cassazione.
art. 35 d.lgs. n. 149 del 2022
È stata richiamata per l’applicazione del testo processuale vigente ratione temporis.
art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il rimedio di opposizione contro il decreto di liquidazione o di rigetto emesso in materia di patrocinio a spese dello Stato.
art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002
Prevede che l’onorario e le spese spettanti al difensore siano liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento.
art. 83 d.P.R. n. 115 del 2002
Disciplina il decreto di pagamento e il momento della liquidazione; il comma 3-bis ha funzione acceleratoria e non introduce decadenze a carico del difensore.
art. 83, comma 3-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ne ha escluso la natura decadenziale: la richiesta di liquidazione non è preclusa se proposta dopo la chiusura della fase, né il giudice è impedito a decidere successivamente.
art. 131 d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato insieme agli artt. 82 e 83 nella disciplina del patrocinio a spese dello Stato.
art. 15 d.lgs. n. 150 del 2011
Richiamato per l’opposizione in materia di liquidazione; il giudice dell’opposizione deve esercitare poteri istruttori officiosi.
art. 109 d.P.R. n. 115 del 2002
Gli effetti dell’ammissione al patrocinio decorrono dalla data di presentazione dell’istanza o dal primo atto del difensore con riserva, non dalla data della delibera di ammissione.
art. 126 d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per sottolineare il termine entro cui il consiglio dell’ordine deve provvedere sull’istanza di ammissione.
Massime di principio
- Nel patrocinio a spese dello Stato, il difensore non incorre in decadenza se presenta l’istanza di liquidazione dopo la definizione della fase o del grado, poiché il termine di cui all’art. 83, comma 3-bis, ha funzione acceleratoria e non preclusiva.
- Se la domanda di liquidazione è proposta quando la delibera di ammissione non è ancora intervenuta, il giudice non può respingerla per il solo difetto immediato di quel documento, ma deve richiedere l’integrazione degli atti necessari prima di decidere.
- Gli effetti dell’ammissione al patrocinio decorrono dalla data di presentazione dell’istanza, o dal primo atto del difensore se vi è riserva e l’istanza viene poi presentata tempestivamente, sicché il ritardo dell’organo competente non può pregiudicare il diritto al compenso.
- Nel giudizio di opposizione avverso il decreto di liquidazione o di rigetto in materia di patrocinio a spese dello Stato, il giudice deve utilizzare poteri istruttori officiosi anche con riferimento all’an della pretesa, non limitandosi a rilievi di tardività o preclusione formale.
- La richiesta di una nuova liquidazione, una volta sopravvenuti i presupposti legali mancanti al momento della prima istanza, non può essere automaticamente considerata come richiesta di revoca del precedente provvedimento se la disciplina sostanziale consente la decisione sulla base della documentazione successivamente acquisita.
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