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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22444/2024 del 08/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato l’ipoteca legale iscritta su propri immobili ai sensi dell’art. 77 del d.P.R. 602/1973, deducendo di avere appreso dell’esistenza delle relative cartelle di pagamento solo tramite accesso agli atti e ispezione ipotecaria del 2019, perché gli atti presupposti non sarebbero stati ritualmente notificati. In primo e secondo grado la pretesa era stata respinta sulla base della documentazione prodotta dall’agente della riscossione, che aveva valorizzato gli avvisi di ricevimento, le relate di notifica, alcune istanze di rateazione presentate dal contribuente e successivi atti della riscossione. In cassazione il ricorrente ha articolato quattro motivi: (1) omesso/inesistente apparato motivazionale della sentenza d’appello nella parte in cui aveva ritenuto provata la notifica di varie cartelle, limitandosi a rinviare alla documentazione prodotta dall’agente della riscossione e valorizzando indebitamente le istanze di rateazione e gli atti successivi; (2) violazione delle norme sulla notificazione delle cartelle, per avere ritenuto valide alcune notifiche eseguite a persona diversa dal destinatario senza prova della ricezione della comunicazione informativa; (3) ancora difetto di motivazione e violazione delle norme sulle copie e sul disconoscimento, per avere reputato inefficace il disconoscimento della firma sugli avvisi di ricevimento e sulle relate in mancanza di querela di falso; (4) violazione delle norme sulla prescrizione, per non avere ravvisato la prescrizione quinquennale e per avere attribuito efficacia interruttiva a istanze di rateazione e ad atti asseritamente non validamente conosciuti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il terzo motivo perché la censura di semplice difetto di motivazione non integra un vizio rilevante se non si traduce in mancanza assoluta o mera apparenza della motivazione; nel caso concreto la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficiente a superare il minimo costituzionale. Ha respinto il secondo motivo osservando che, per le notifiche delle cartelle eseguite dal messo notificatore o direttamente dall’agente della riscossione a mezzo posta, non era necessaria, nei termini prospettati dal ricorrente, la prova della ricezione della raccomandata informativa o la disciplina speciale invocata dal contribuente, essendo applicabili le regole proprie della riscossione mediante ruolo. Ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il quarto motivo perché non censurava la vera ratio decidendi, fondata sulla prescrizione decennale dei crediti erariali ex art. 2946 c.c., e perché la riscossione coattiva non determina la conversione in decennale di un eventuale termine più breve né riduce il termine ordinario a cinque anni. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 77 d.P.R. 602/1973

    richiamato come titolo e presupposto dell’iscrizione ipotecaria impugnata

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    consente la notifica della cartella anche mediante invio diretto a mezzo raccomandata; in tale ipotesi si applicano le regole del servizio postale ordinario e non quelle della L. 890/1982

  • art. 139 c.p.c.

    richiamato per le notifiche eseguite mediante consegna a persona diversa dal destinatario nell’ambito della notificazione a mezzo messo

  • art. 138 c.p.c.

    richiamato per una cartella notificata con consegna in mani proprie

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    richiamato dal ricorrente a fondamento del vizio motivazionale dedotto

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per censurare la motivazione della sentenza

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione all’obbligo di motivazione

  • art. 1334 c.c.

    richiamato dal ricorrente nel primo motivo in tema di conoscenza/comunicazione dell’atto

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nel primo motivo

  • art. 21 d.lgs. 546/1992

    richiamato dal ricorrente nel primo motivo

  • art. 2719 c.c.

    richiamato dal ricorrente sul disconoscimento delle copie

  • artt. 214, 215 e 216 c.p.c.

    richiamati dal ricorrente sul disconoscimento e sulla verificazione delle scritture

  • art. 60 d.P.R. 600/1973

    richiamato dal ricorrente in tema di notificazione

  • art. 2943 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di interruzione della prescrizione

  • art. 2948 c.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale; la Corte esclude l’applicabilità al credito erariale contestato

  • art. 2946 c.c.

    applicato dalla Corte come termine ordinario decennale di prescrizione dei crediti erariali

  • art. 2953 c.c.

    la Corte ne esclude l’applicazione automatica alle cartelle non opposte in mancanza di titolo giudiziale definitivo

  • art. 50 d.P.R. 602/1973

    richiamato dal ricorrente nel quarto motivo

  • art. 86 d.P.R. 602/1973

    richiamato dal ricorrente nel quarto motivo

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    richiamato nel dispositivo ai fini del contributo unificato dovuto in caso di rigetto

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura di vizio motivazionale è inammissibile se si limita a lamentare un generico difetto di motivazione, senza dimostrare l’assenza assoluta, la mera apparenza, l’incomprensibilità o il contrasto irriducibile della motivazione, secondo il parametro del minimo costituzionale.
  • La notificazione della cartella di pagamento eseguita dal messo notificatore o direttamente dall’agente della riscossione a mezzo posta va valutata secondo la disciplina speciale della riscossione; quando la legge prevede la semplice spedizione della raccomandata, non è necessario sovrapporre requisiti propri di regimi notificatori diversi.
  • La consegna dell’atto a persona diversa dal destinatario non rende di per sé invalida la notifica se risultano rispettate le forme previste dalla disciplina applicabile; non può pretendersi, in via generale, la prova di formalità ulteriori non imposte dalla norma richiamata.
  • La doglianza sulla prescrizione deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi del giudice di merito: se il credito è qualificato come erariale e assoggettato al termine ordinario decennale, non è sufficiente invocare in astratto il termine quinquennale.
  • La riscossione coattiva mediante ruolo non trasforma automaticamente in decennale un termine di prescrizione più breve e non determina, per il solo decorso del termine per impugnare l’atto, l’applicazione dell’art. 2953 c.c. in assenza di titolo giudiziale definitivo.
  • L’istanza di rateazione e la successiva ricezione di atti della riscossione possono essere valorizzate dal giudice di merito come indici della conoscenza del debito e della regolarità della sequenza notificatoria, quando risultino documentate in atti.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioniNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrescrizione

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