Cassazione Civile, Ordinanza n. 27694/2025 del 16/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
Il contribuente impugnava, dopo un accertamento per l'anno d'imposta 2008 fondato su richieste documentali e su una rideterminazione del reddito e del valore della produzione netta ex art. 41-bis d.P.R. 600/1973, la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello dell'Ufficio e riformato la decisione di primo grado. Nel ricorso per cassazione deduceva quattro censure: 1) violazione del contraddittorio endoprocedimentale e della normativa unionale e nazionale, lamentando la nullità dell'avviso per mancata attivazione del contraddittorio preventivo in un controllo senza accessi o ispezioni; 2) omessa pronuncia e/o omesso esame sulla questione IVA relativa all'applicabilità del reverse charge, connessa alla dedotta esistenza di prestazioni d'opera e di subappalto; 3) omesso esame di un fatto decisivo circa l'esistenza di prestazioni d'opera rese in favore di una società, da cui sarebbero scaturite fatture soggette a inversione contabile; 4) omesso esame di un fatto decisivo relativo all'esistenza di contratti di subappalto e alla conseguente deducibilità, per inerenza, dei costi documentati da fatture emesse da terzi. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in un accertamento 'a tavolino', il contraddittorio preventivo non era dovuto per tributi non armonizzati e, per quelli armonizzati, il contribuente non aveva indicato in concreto quali difese avrebbe potuto svolgere; ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo perché diretti in sostanza a sollecitare una nuova valutazione del merito e delle prove, non consentita in cassazione; ha assorbito il secondo motivo per effetto del rigetto del terzo, relativo al reverse charge e alla prova dell'effettività delle operazioni. Non sono state accolte le doglianze del contribuente, che è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del contribuente. Ha ritenuto infondato il motivo sul contraddittorio endoprocedimentale, affermando che negli accertamenti 'a tavolino' il termine dilatorio dell'art. 12, comma 7, Statuto del contribuente opera solo per controlli presso la sede del contribuente, mentre per i tributi armonizzati la mancata attivazione del contraddittorio è rilevante solo se il contribuente indichi specificamente le difese che avrebbe potuto far valere. Ha dichiarato inammissibili i motivi relativi all'omesso esame di fatti decisivi sulla effettività delle prestazioni e sui contratti di subappalto, perché miravano a una rivalutazione del materiale probatorio e del convincimento del giudice di merito. Il secondo motivo, concernente l'omessa pronuncia sull'IVA e sul reverse charge, è stato assorbito. La sentenza impugnata è quindi rimasta ferma, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
richiamato come base dell'accertamento fiscale nei confronti del contribuente
il termine dilatorio e il contraddittorio preventivo operano solo per controlli svolti presso la sede del contribuente, non per gli accertamenti a tavolino, salvo i tributi armonizzati secondo i principi richiamati
art. 3 Cost.
invocato dal ricorrente nel quadro della dedotta violazione del contraddittorio
art. 24 Cost.
invocato dal ricorrente nel quadro della dedotta violazione del contraddittorio
art. 53 Cost.
invocato dal ricorrente nel quadro della dedotta violazione del contraddittorio
art. 97 Cost.
invocato dal ricorrente nel quadro della dedotta violazione del contraddittorio
art. 117 Cost.
invocato dal ricorrente nel quadro della dedotta violazione del contraddittorio e del diritto unionale
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato per denunciare la violazione di legge sul contraddittorio
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio di legittimità riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non le mere argomentazioni difensive o la richiesta di nuova valutazione del merito
art. 17, comma 6, d.P.R. 633/72
richiamato in relazione al regime del reverse charge per le prestazioni fatturate
richiamati per qualificare le prestazioni come prestazioni d'opera
invocato per la dedotta omessa pronuncia sulla questione IVA
richiamato con riferimento all'onere della prova dell'inerenza dei costi e dell'effettività delle prestazioni
non consente in cassazione una nuova valutazione dell'attendibilità delle prove e del convincimento del giudice di merito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. 115/2002
la sopravvenienza normativa non incide sulla legittimità dell'atto già emanato, da valutarsi secondo il tempus regit actum
Massime di principio
- Negli accertamenti fiscali effettuati 'a tavolino', il contraddittorio endoprocedimentale non è imposto in via generale per i tributi non armonizzati, mentre per i tributi armonizzati la sua omissione può comportare invalidità dell'atto solo se il contribuente indica concretamente le difese che avrebbe potuto svolgere e non propone contestazioni meramente assertive o strumentali.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'omessa considerazione delle argomentazioni difensive della parte né la richiesta di una nuova valutazione del merito e delle prove.
- In sede di legittimità, la Corte di cassazione non può sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito sulla attendibilità delle prove e sulla ricostruzione dei fatti, salvo i limiti del vizio motivazionale tipizzato.
- Il diritto alla detrazione IVA e, più in generale, il regime di inversione contabile presuppongono la reale effettuazione dell'operazione o della prestazione fatturata; in mancanza di prova dell'effettività, non basta la mera indicazione in fattura.
- La deducibilità dei costi richiede la prova dell'effettiva prestazione e della loro inerenza all'attività d'impresa; quando il giudice di merito esclude tale prova sulla base del materiale documentale e della sua valutazione complessiva, la censura in cassazione non può risolversi in una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- La legittimità dell'atto amministrativo va valutata secondo la normativa vigente al momento della sua emanazione, senza che disposizioni sopravvenute incidano retroattivamente sulla validità dell'atto già formato.
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