Cassazione Civile, Ordinanza n. 27596/2025 del 16/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Nel giudizio principale era stato accolto il ricorso di un cittadino straniero avverso l'ordinanza del Giudice di pace che aveva respinto l'opposizione al decreto di espulsione emesso dal Prefetto. La Corte di cassazione, cassando con rinvio, aveva demandato al giudice di rinvio anche la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità. L'interessato ha poi chiesto la correzione dell'ordinanza, sostenendo che vi fosse un errore materiale perché la Corte non avrebbe specificato che le spese di cassazione dovessero essere poste a carico dell'Amministrazione soccombente e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario. La Corte ha invece ritenuto che non si trattasse di errore materiale, poiché, in caso di cassazione con rinvio anche per le spese, la decisione sulle spese di tutti i gradi, compresa l'individuazione della parte soccombente e l'eventuale distrazione, spetta al giudice del rinvio alla luce dell'esito globale della lite. Ha inoltre osservato, per completezza, che l'istanza era priva di specificità perché non era stata allegata documentazione sull'asserita dichiarazione di antistatarietà del difensore.
La decisione
L'istanza di correzione di errore materiale è stata rigettata. La Corte ha escluso la ricorrenza di una mera svista grafica correggibile ai sensi degli artt. 287 e ss. c.p.c., affermando che la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, nel caso di cassazione con rinvio, compete al giudice di rinvio secondo l'esito complessivo della controversia. La Corte ha anche precisato che nel procedimento di correzione degli errori materiali non è configurabile soccombenza e quindi non possono essere liquidate spese processuali.
Norme richiamate
artt. 287 c.p.c. e ss.
L'errore materiale è correggibile solo se consiste in una mera svista del giudice che non incide sul contenuto concettuale della decisione, ma solo sulla sua rappresentazione grafica.
artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c.
Il procedimento di correzione degli errori materiali ha natura sostanzialmente amministrativa e non è idoneo a incidere sull'assetto di interessi regolato dal provvedimento; in tale procedimento non si liquidano spese.
art. 91 c.p.c.
La soccombenza rilevante ai fini della condanna alle spese non è configurabile nel procedimento di correzione degli errori materiali.
Massime di principio
- L'errore materiale correggibile è solo una divergenza tra la decisione effettivamente voluta dal giudice e la sua mera trascrizione grafica; non ricorre quando la doglianza mira a modificare il contenuto decisorio o la regolazione delle spese.
- Quando una causa è definita con cassazione e rinvio, la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità spetta al giudice del rinvio, che deve regolarle in base all'esito globale della lite e non fase per fase.
- Nel giudizio di rinvio il giudice può, in base all'esito complessivo del processo, compensare le spese oppure porle a carico della parte che risulti complessivamente soccombente, anche se quella stessa parte sia risultata vittoriosa in cassazione.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali non è configurabile una vera soccombenza processuale e, pertanto, non può disporsi la condanna alle spese nei confronti della parte che abbia partecipato al contraddittorio.
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