Cassazione Civile, Ordinanza n. 27579/2025 del 16/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (autorità di vigilanza)
La controversia
La controversia trae origine da una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dalla Consob per asserita violazione degli obblighi di informativa nel prospetto relativo a un’offerta al pubblico di sottoscrizione e ammissione alla negoziazione di azioni bancarie nell’ambito di un aumento di capitale. Il destinatario della sanzione propose opposizione ex art. 195 TUF. Nel corso del giudizio vi fu una sospensione per questione di legittimità costituzionale; riassunto il processo, la Consob eccepì la tardività della riassunzione. La Corte d’appello respinse tale eccezione e annullò la sanzione ritenendo prescritto l’illecito. La Consob ricorse per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 297 e 307 c.p.c. per tardività della riassunzione dopo la definizione della questione costituzionale; 2) violazione delle norme del TUF e dell’art. 28 l. n. 689/1981 per erronea individuazione del momento consumativo e della decorrenza della prescrizione; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente sul momento consumativo dell’illecito; 4) violazione dei criteri di liquidazione delle spese e carenza di motivazione sulla loro quantificazione.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo tempestiva la riassunzione del giudizio perché, nella sospensione necessaria conseguente all’incidente di costituzionalità del giudizio a quo, il termine decorre dalla comunicazione alle parti della decisione della Corte costituzionale da parte della cancelleria del giudice che aveva sospeso il processo. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, affermando che l’illecito amministrativo contestato per prospetto incompleto o non veritiero ha natura permanente e si consuma alla chiusura dell’offerta al pubblico, momento da cui decorre la prescrizione quinquennale; poiché la contestazione fu notificata prima della maturazione del quinquennio, la decisione di merito che aveva dichiarato prescritta la pretesa sanzionatoria è stata cassata. Il quarto motivo è rimasto assorbito. La causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione per nuovo esame dell’opposizione e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 195 d.lgs. n. 58/1998 (TUF)
prevede l’opposizione avverso i provvedimenti sanzionatori CONSOB
art. 191, comma 2, d.lgs. n. 58/1998 (TUF)
individua la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione degli obblighi informativi sul prospetto
art. 94, commi 2 e 3, d.lgs. n. 58/1998 (TUF)
norma violata per omessa indicazione nel prospetto di informazioni rilevanti
art. 113, comma 1, d.lgs. n. 58/1998 (TUF)
norma richiamata per gli obblighi di prospetto nell’offerta al pubblico
la prescrizione quinquennale della sanzione decorre dal momento di consumazione dell’illecito
nel giudizio sospeso per incidente di costituzionalità, il termine di riassunzione decorre dalla comunicazione alle parti della decisione della Corte costituzionale effettuata dalla cancelleria del giudice che ha sospeso il processo
l’eventuale tardiva riassunzione comporterebbe estinzione del processo
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente
richiamato per il contenuto della motivazione della sentenza
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
indica i vizi dedotti in cassazione: violazione di legge e nullità della sentenza/procedimento
regola la condanna alle spese secondo soccombenza
art. 13, comma 6, l. n. 247/2012
richiamato ai fini della liquidazione dei compensi professionali
parametri per la liquidazione delle spese di lite
art. 117, primo comma, Cost.
richiamato nella questione di legittimità costituzionale sulla trattazione in udienza pubblica
richiamato nel secondo motivo di ricorso, senza svolgere una specifica funzione decisiva nella ratio accolta
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa sospeso per incidente di costituzionalità, se la sospensione è necessaria nel processo a quo, il termine per riassumere decorre dalla comunicazione alle parti della decisione della Corte costituzionale effettuata dalla cancelleria del giudice che ha sospeso il processo, e non dalla sola pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.
- La condotta consistente nella predisposizione e diffusione di un prospetto informativo incompleto o non veritiero, idoneo a ingannare l’investitore sulla convenienza dell’offerta, integra un illecito amministrativo di natura permanente quando i suoi effetti si protraggono sino alla chiusura dell’offerta al pubblico.
- Per gli illeciti amministrativi permanenti in materia di prospetto, il termine di prescrizione quinquennale decorre dalla cessazione della permanenza, cioè dalla chiusura dell’offerta, non dal momento dell’approvazione del prospetto da parte dell’autorità di vigilanza.
- Se la contestazione degli addebiti è notificata prima della maturazione del termine prescrizionale computato dal momento di cessazione della permanenza, la pretesa sanzionatoria non è prescritta.
- Quando la questione di diritto decisiva è correttamente risolta applicando un principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la sentenza di merito che abbia deciso in senso difforme va cassata con rinvio per nuovo esame conforme al principio di diritto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27588/2025 del 16/10/2025
- ordinanza_civile · 16 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27589/2025 del 16/10/2025
- ordinanza_civile · 16 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27595/2025 del 16/10/2025
- ordinanza_civile · 16 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27596/2025 del 16/10/2025
- ordinanza_civile · 16 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27621/2025 del 16/10/2025
- ordinanza_civile · 16 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27642/2025 del 16/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →