Cassazione Civile, Ordinanza n. 27589/2025 del 16/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (coniuge)
La controversia
La controversia origina da un immobile di proprietà esclusiva di uno dei coniugi, già adibito a casa familiare. Nel giudizio di separazione, il presidente del tribunale aveva regolato provvisoriamente i rapporti economici prevedendo per la moglie un assegno di mantenimento differenziato a seconda che essa rilasciasse o meno l'immobile. Successivamente il marito aveva proposto una prima azione di rilascio per occupazione senza titolo, definita con sentenza passata in giudicato che aveva rigettato la domanda, qualificando il rapporto come comodato precario fondato sull'ordinanza presidenziale. In un secondo giudizio, introdotto nel 2014, il proprietario aveva nuovamente chiesto il rilascio e il risarcimento del danno per l'occupazione abusiva dell'immobile. I giudici di merito avevano ritenuto che il titolo legittimante la detenzione fosse cessato con la sentenza conclusiva della separazione del 2010, che aveva sostituito l'ordinanza provvisoria e rigettato l'assegnazione della casa coniugale, accertando quindi l'occupazione sine titulo dal 16 settembre 2010 fino al rilascio nel 2015. Con il ricorso per cassazione la moglie ha dedotto: 1) violazione del giudicato ex artt. 2909 c.c., 324 e 325 c.p.c., sostenendo che la precedente sentenza del 2016 avesse definitivamente accertato la legittimità della sua detenzione dell'immobile anche per il periodo successivo al 2010; 2) violazione del divieto di ne bis in idem, assumendo che il secondo giudizio riproponesse il medesimo accertamento già definito; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente/illogica, per avere la Corte territoriale ritenuto mutata la disciplina dei rapporti tra i coniugi con la sentenza di separazione del 2010. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi: il giudicato formatosi sulla sentenza del 2016 copriva solo l'accertamento della legittima detenzione in forza dell'ordinanza presidenziale del 2005 e solo per il periodo di efficacia di tale ordinanza; la sentenza definitiva di separazione del 2010 aveva sostituito quel regime provvisorio, modificando la regolamentazione dei rapporti tra le parti ed escludendo un titolo per proseguire l'occupazione; non vi era quindi alcun bis in idem, perché il secondo giudizio riguardava un periodo temporale diverso; infine, la motivazione della sentenza d'appello era pienamente esistente e non apparente. Il ricorso è stato rigettato con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato che il giudicato formatosi sulla precedente sentenza riguardava soltanto la legittimità della detenzione dell'immobile nella vigenza dell'ordinanza presidenziale del 10 ottobre 2005 e non poteva estendersi al periodo successivo alla sentenza conclusiva del giudizio di separazione del 16 settembre 2010, che aveva sostituito la regolazione provvisoria. Ha inoltre escluso la violazione del ne bis in idem, poiché il secondo giudizio riguardava un diverso segmento temporale, e ha ritenuto la motivazione della sentenza d'appello immune da vizi di apparenza o incomprensibilità. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Il giudicato copre solo l'accertamento contenuto nella sentenza e nei limiti oggettivi del decisum, non potendo estendersi oltre il periodo e il contenuto della statuizione definitivamente resa.
art. 324 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 2909 c.c. per affermare la stabilizzazione del giudicato formale e i suoi limiti oggettivi.
art. 325 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 2909 c.c. per sostenere l'intangibilità del giudicato formatosi sulla precedente decisione.
art. 132 c.p.c., n. 4
La nullità per difetto di motivazione sussiste solo se la motivazione manca, è meramente apparente, irriducibilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
È il parametro per le censure di violazione e falsa applicazione di legge dedotte con i primi motivi.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
È il parametro per dedurre la nullità della sentenza per vizi della motivazione o per violazione di norme processuali.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
La censura di insufficienza della motivazione non è più ammissibile; il sindacato di legittimità resta limitato al minimo costituzionale della motivazione.
art. 111, sesto comma, Cost.
La motivazione deve rispettare il minimo costituzionale, la cui violazione può integrare nullità della sentenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Presuppone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. 228/2012
Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Il giudicato esterno vincola solo nei limiti oggettivi dell'accertamento compiuto dalla precedente sentenza: se la decisione riguardava un determinato titolo di detenzione e un determinato arco temporale, non si estende automaticamente a periodi successivi fondati su un diverso assetto dei rapporti tra le parti.
- Quando un provvedimento interinale è sostituito dalla sentenza conclusiva del giudizio di merito, il titolo provvisorio cessa di spiegare effetti dalla pubblicazione della decisione definitiva, salvo che quest'ultima confermi espressamente il medesimo contenuto regolatorio.
- Non integra violazione del ne bis in idem la proposizione di una nuova domanda che, pur relativa allo stesso bene e alle stesse parti, riguardi un periodo temporale diverso da quello già oggetto del precedente giudizio.
- Nel giudizio di cassazione, la censura per motivazione apparente o inesistente è ammissibile solo in presenza di una motivazione mancante, meramente apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile; non è più consentito sindacare la mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
- Il giudicato formatosi su una sentenza interpretativa di un provvedimento provvisorio non impedisce di accertare, in un giudizio successivo, che una successiva sentenza definitiva abbia modificato la disciplina dei rapporti tra le parti e fatto venir meno il titolo legittimante l'occupazione.
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