Cassazione Civile, Ordinanza n. 27595/2025 del 16/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La parte già ricorrente, risultata vittoriosa nel giudizio di cassazione concluso con cassazione e rinvio di un provvedimento di espulsione, ha chiesto la correzione di un asserito errore materiale nell'ordinanza n. 9789/2025. Secondo l'istante, la Corte avrebbe dovuto indicare espressamente nel dispositivo che le spese del giudizio di legittimità erano poste a carico dell'Amministrazione resistente e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario. La Corte ha esaminato l'istanza e l'ha ritenuta infondata, osservando che non vi era alcuna mera svista materiale: quando la causa è rinviata al giudice di merito anche per le spese del giudizio di cassazione, spetta al giudice del rinvio provvedere unitariamente sulle spese secondo l'esito globale della lite, potendo anche compensarle o porle a carico della parte complessivamente soccombente. Inoltre, l'istanza era anche priva di specificità perché non era stata prodotta documentazione a dimostrare la dichiarazione di antistatarietà del difensore.
La decisione
La Corte ha rigettato l'istanza di correzione di errore materiale. Ha affermato che non ricorreva alcun errore materiale nel precedente provvedimento di cassazione con rinvio, poiché la statuizione sulle spese, comprese quelle di legittimità, era correttamente rimessa al giudice del rinvio. Ha aggiunto che nel procedimento di correzione degli errori materiali non può disporsi la liquidazione delle spese processuali, perché tale procedimento non determina soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. Nessuna statuizione è stata quindi adottata sulle spese del procedimento di correzione.
Norme richiamate
artt. 287 c.p.c.
Definiscono il rimedio della correzione dell'errore materiale, utilizzabile solo per meri errori di rappresentazione grafica e non per modificare il contenuto decisorio.
artt. 288 c.p.c.
Richiamati insieme agli artt. 287 e 391-bis c.p.c. come base normativa del procedimento di correzione.
art. 391-bis c.p.c.
Richiamato quale disciplina applicabile al procedimento di correzione degli errori materiali in sede di legittimità.
art. 91 c.p.c.
Escluso come fondamento per la liquidazione delle spese nel procedimento di correzione, poiché in tale sede non è configurabile soccombenza.
Massime di principio
- L'errore materiale correggibile è solo una divergenza tra il pensiero del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica; non può essere usato per rimettere in discussione la portata sostanziale della decisione o integrare una statuizione che il giudice non abbia voluto adottare.
- Quando la Cassazione cassa con rinvio anche per le spese del giudizio di legittimità, la liquidazione delle spese spetta al giudice del rinvio, il quale deve valutare l'esito globale della lite e non necessariamente ogni singolo grado di giudizio.
- Nel giudizio di rinvio il giudice può porre le spese a carico della parte complessivamente soccombente, anche se quella stessa parte era risultata vittoriosa in cassazione, oppure compensarle in tutto o in parte.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali non è configurabile una vera soccombenza e, quindi, non è possibile procedere alla liquidazione delle spese processuali ex art. 91 c.p.c.
- La richiesta di correzione deve essere specifica e documentalmente supportata quando si fondi su circostanze di fatto, come la dichiarazione di antistatarietà del difensore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27579/2025 del 16/10/2025
- ordinanza_civile · 16 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27588/2025 del 16/10/2025
- ordinanza_civile · 16 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27589/2025 del 16/10/2025
- ordinanza_civile · 16 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27596/2025 del 16/10/2025
- ordinanza_civile · 16 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27621/2025 del 16/10/2025
- ordinanza_civile · 16 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27642/2025 del 16/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →