Cassazione Civile, Ordinanza n. 21682/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (privato)
La controversia
La controversia riguarda un procedimento di equa riparazione per irragionevole durata di un giudizio civile. In origine, la Corte d'appello aveva riconosciuto solo un'indennità parziale, calcolando una durata irragionevole di un anno e liquidando euro 400. Il privato aveva poi proposto opposizione sostenendo che il processo presupposto era durato più a lungo e che la durata ragionevole andava calcolata in modo diverso, ma l'opposizione era stata rigettata. Successivamente, con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, il ricorso era stato dichiarato inammissibile dalla Corte di cassazione per due ragioni: mancata produzione della procura speciale in forma idonea e carenza di una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni di diritto. Contro tale ordinanza il privato ha proposto ricorso per revocazione deducendo errore di fatto: con il primo motivo ha sostenuto che il fascicolo era integralmente telematico e conteneva correttamente la procura digitale; con il secondo ha dedotto che il ricorso cassatorio conteneva, tramite link ipertestuali interni, una sufficiente esposizione dei fatti e delle ragioni della decisione, sicché la Corte aveva erroneamente ritenuto mancante il requisito di cui all'art. 366 c.p.c. La Corte, in sede rescissoria, ha poi esaminato anche i motivi del ricorso per cassazione originario contro il decreto di rigetto dell'opposizione: uno sulla sospensione emergenziale Covid e uno sulla sospensione feriale; uno sulla durata ragionevole del giudizio di rinvio; e due sulla detrazione dei tempi per proporre le impugnazioni e per la riassunzione, sostenendo il ricorrente che tali periodi non dovessero essere sottratti o che dovessero esserlo in misura diversa.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per revocazione, revocando l'ordinanza n. 490/2024 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Passando alla fase rescissoria, ha riesaminato il ricorso originario contro il decreto della Corte d'appello di Salerno e lo ha rigettato integralmente. Ha quindi confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto solo un ristretto indennizzo per equa riparazione, ritenendo infondati o inammissibili i motivi sulla durata del processo, sulla sospensione feriale, sul periodo Covid, sulla durata del giudizio di rinvio e sulla detrazione dei tempi per impugnare. Il ricorrente è stato condannato anche alle spese del giudizio di cassazione e del giudizio di revocazione.
Norme richiamate
La procura speciale può essere validamente conferita anche su supporto informatico separato o su supporto cartaceo poi digitalizzato; nel PCT la procura si considera apposta in calce quando è allegata al messaggio PEC di notificazione o inserita nella busta telematica del deposito. Il comma 10 del d.l. emergenziale è stato richiamato per delimitare la sospensione dei termini nel periodo Covid.
Il requisito della specialità della procura per il ricorso per cassazione è integrato dalla collocazione topografica e non richiede formule sacramentali, purché non emerga in modo evidente la non riferibilità al giudizio di cassazione.
Il ricorso per cassazione deve contenere una chiara e sufficiente esposizione sommaria dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato; tale requisito può risultare dal contesto dell'atto, ma non può mancare del tutto.
Il giudizio di revocazione dell'ordinanza di cassazione si svolge in camera di consiglio e, se la revocazione è accolta, il giudice procede anche alla fase rescissoria nello stesso rito camerale.
Il giudizio di rinvio può costituire prosecuzione dell'originario processo; la sua durata ragionevole va in linea di massima computata come fase autonoma di un anno, secondo la struttura concreta del rinvio disposto.
È richiamato per il rinvio al primo giudice e per la ricostruzione della durata ragionevole delle fasi successive al rinvio.
art. 2 l. 24 marzo 2001, n. 89
comma 2-bis; comma 2-quater
La durata ragionevole del processo va valutata complessivamente, secondo standard medi di durata per gradi e fasi; ai fini del computo non si considerano il tempo di sospensione del processo e quello tra la decorrenza del termine per impugnare e la proposizione dell'impugnazione.
art. 1 l. 7 ottobre 1969, n. 742
La sospensione feriale dei termini processuali non riduce la durata effettiva del processo ai fini dell'equa riparazione, perché incide solo sui termini e non sospende il processo.
art. 6 CEDU
Il diritto a un processo entro un termine ragionevole impone una valutazione complessiva della durata del procedimento e non consente formalismi eccessivi o sottrazioni non giustificate di periodi di stasi imputabili all'organizzazione giudiziaria.
art. 13 CEDU
Richiamato unitamente all'art. 6 CEDU nella prospettiva della tutela effettiva del rimedio interno.
art. 24 Cost.
La Corte valorizza il diritto di difesa e l'esigenza di evitare restrizioni formali irragionevoli all'accesso al giudice.
art. 111 Cost.
Richiamato quale fondamento del giusto processo e dell'esigenza di decisioni di merito non sacrificate a formalismi.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamato come parametro sovranazionale a sostegno dell'effettività della tutela giurisdizionale.
art. 19 TUE
Richiamato a supporto del coordinamento tra garanzie processuali interne ed europee.
In caso di dubbio, la procura va interpretata in senso conservativo, attribuendo alla parte la volontà che consenta all'atto di produrre i propri effetti.
Richiamato insieme all'art. 1367 c.c. per il principio di conservazione degli atti processuali.
Gli atti processuali devono essere redatti in forma idonea al raggiungimento dello scopo, nel rispetto di chiarezza e sinteticità.
art. 14 specifiche tecniche PCT / art. 34 d.m. 21 febbraio 2011, n. 44
Le specifiche tecniche del processo telematico disciplinano la formazione della busta telematica e la congiunzione virtuale tra ricorso e procura.
Regole tecniche del processo telematico richiamate per stabilire modalità di allegazione e trasmissione degli atti e della procura.
Richiamato per la modifica dell'art. 18, comma 5, delle regole tecniche sul PCT.
Le tecniche informatiche che agevolano la consultazione degli atti, tra cui i collegamenti ipertestuali, possono giustificare una maggiorazione del compenso; il giudice valuta discrezionalmente l'utilità effettiva dei link.
La sospensione emergenziale dei termini processuali per Covid è stata considerata solo nei limiti temporali effettivamente rilevanti per il procedimento.
Norma di conversione del decreto emergenziale richiamata per la sospensione dei termini processuali.
Esprime la regola secondo cui, nel computo della durata ragionevole, non si tiene conto del tempo di sospensione del processo e del tempo per proporre impugnazione, criterio ritenuto espressivo della ratio generale della legge anche per i giudizi anteriori.
Richiamato solo per escludere il contributo unificato aggiuntivo in ragione dell'esito non integralmente sfavorevole della revocazione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione nativo digitale, la procura alle liti è valida quando risulti allegata telematicamente al ricorso o alla busta di deposito, anche se la congiunzione con l'atto è solo virtuale e non materiale, purché non emerga una chiara volontà contraria della parte.
- Il requisito della specialità della procura per il giudizio di cassazione deve essere interpretato in modo conservativo: in caso di dubbio va preferita la lettura che consente la produzione degli effetti processuali dell'atto, evitando formalismi eccessivi.
- L'esposizione sommaria dei fatti richiesta dall'art. 366 c.p.c. non necessita di una sezione autonoma, ma deve risultare chiara dall'insieme dell'atto; resta inammissibile il ricorso che ne sia del tutto privo o che costringa la Corte a ricostruzioni esterne non immediate.
- Ai fini dell'equa riparazione per durata irragionevole, il processo va valutato unitariamente e complessivamente, tenendo conto delle sue concrete fasi e dei gradi effettivamente celebrati.
- Nel calcolo della durata ragionevole non si computano i periodi di sospensione del processo e il tempo compreso tra la decorrenza del termine per impugnare e la proposizione dell'impugnazione; invece la sospensione feriale dei termini non riduce la durata effettiva del processo perché incide solo sui termini processuali, non sulla pendenza del giudizio.
- Quando il giudizio di rinvio costituisce prosecuzione del processo originario, la sua durata ragionevole può essere calcolata come fase autonoma entro lo standard ordinario previsto per il rinvio, senza trasformare l'anomalia processuale in un ampliamento automatico del termine ragionevole.
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