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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35515/2023 del 19/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di pagamento per accise sul gas naturale relative agli anni d'imposta 2011, 2012 e 2013, emesso in relazione alle forniture effettuate nella Provincia di Perugia e dal conseguente atto di irrogazione delle sanzioni. La società contribuente aveva contestato la pretesa davanti ai giudici tributari, ma la CTP aveva rigettato il ricorso e la CTR aveva accolto solo parzialmente l'appello. In cassazione la società ha articolato otto motivi: (1) violazione delle norme sulle accise e sulla competenza territoriale, sostenendo che l'ufficio competente fosse quello di Roma e non quello di Perugia che aveva accertato; (2) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 57 d.lgs. 546/1992, per la ritenuta inammissibilità della questione di nullità dell'atto per omesso esame delle osservazioni difensive; (3) violazione delle norme sulla compensazione e sull'art. 26, comma 13, TUA, per avere escluso la compensabilità del credito d'imposta maturato nel 2013 con l'imposta richiesta per il 2014; (4) e (6) violazione dell'art. 14, comma 2, TUA per la ritenuta decadenza dal diritto al rimborso del credito 2013, anche in relazione al trasferimento di ramo d'azienda; (7) motivazione apparente sull'esistenza del credito d'imposta; (8) omesso esame di un fatto decisivo sulla sussistenza del debito d'imposta 2013; (5) violazione delle norme sulle accise per avere ritenuto vigente il regime del deposito fiscale e per avere affermato che il mancato pagamento dei consumatori finali fosse irrilevante. La Corte ha respinto tutti i motivi: ha affermato che la competenza territoriale per l'accertamento dell'eventuale evasione si radica nel luogo di immissione al consumo; che l'obbligo di motivare specificamente il mancato recepimento delle osservazioni del contribuente non è generale ma solo previsto in ipotesi tipiche; che il meccanismo delle accise prevede solo la detrazione delle eccedenze dai successivi versamenti di acconto e non la compensazione civilistica; che il credito rivendicato, per la parte non assorbita, non era utilmente azionabile nei termini e comunque i motivi sul rimborso erano privi di interesse una volta consolidata l'altra ratio decidendi; che l'esigibilità dell'accisa coincide con l'immissione al consumo/fatturazione e non con il pagamento da parte dell'utente finale, gravando l'obbligazione sul fornitore con sola rivalsa verso il consumatore. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese e ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della società contribuente, confermando la decisione della CTR che aveva riconosciuto la competenza dell'Ufficio di Perugia, escluso la nullità dell'atto per mancata confutazione delle osservazioni, negato la compensazione civilistica del credito d'imposta e ritenuto irrilevante il mancato pagamento da parte dei consumatori finali. Ha inoltre affermato che, quanto al credito 2013, i motivi sul rimborso erano comunque inammissibili per carenza di interesse o autosufficienza, poiché la prima ratio decidendi della sentenza impugnata era già idonea da sola a sorreggere il decisum. La società ricorrente è stata condannata alle spese e, trattandosi di ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013 e rigettato, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di accise, la competenza territoriale per l'accertamento dell'eventuale evasione si radica nel luogo in cui avviene l'immissione al consumo del prodotto.
  • L'obbligo dell'Amministrazione finanziaria di confutare espressamente le osservazioni del contribuente non è generale, ma sussiste solo nelle ipotesi in cui la legge lo preveda espressamente; negli altri casi è sufficiente la motivazione dell'atto impositivo.
  • Il regime delle accise prevede un meccanismo speciale di detrazione delle eccedenze nei successivi versamenti di acconto, incompatibile con la compensazione civilistica ex artt. 1241 e 1242 c.c., salvo specifica previsione normativa.
  • Il credito da eccedenza emerso dalla dichiarazione annuale di consumo si consolida come credito rimborsabile solo alla definitiva chiusura del rapporto tributario; prima di tale momento non è utilmente proponibile l'istanza di rimborso e la decorrenza del termine biennale di decadenza si collega a quella cristallizzazione finale.
  • Nei tributi speciali, l'eventuale mancato pagamento da parte dell'utente finale è irrilevante ai fini dell'esigibilità dell'imposta quando la legge pone l'obbligazione in capo al fornitore, al quale compete solo il diritto di rivalsa.
  • Quando una decisione di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e una di esse resiste al ricorso, i motivi rivolti soltanto contro le altre diventano privi di interesse o comunque inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaCompensatio lucri cum damnoDecadenza

Testo integrale

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