Cassazione Civile, Ordinanza n. 17497/2025 del 29/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una dirigente sanitaria biologa che chiedeva le differenze tra la retribuzione di posizione e di risultato percepita dal 1 gennaio 2013 al 31 gennaio 2019, quale dirigente con incarico professionale ex art. 27, comma 1, lett. C, CCNL 8.6.2000, e quella spettante al dirigente responsabile della struttura semplice "Laboratorio Alimenti per Animali", sostenendo di avere di fatto svolto le relative mansioni. Il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda e la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che il laboratorio fosse una struttura semplice prevista dall'assetto organizzativo interno e che la lavoratrice ne avesse effettivamente svolto la preposizione. L'ente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione della disciplina sul riassetto della dirigenza sanitaria e dell'art. 27 CCNL, per avere la Corte d'appello qualificato il laboratorio come UOS pur in assenza dei requisiti di autonomia gestionale e rendicontazione analitica; 2) violazione delle stesse norme e dell'art. 2697 c.c. per avere ritenuto esistente la UOS "Laboratorio Alimenti per Animali" senza il necessario percorso costitutivo, sostenendo che si trattasse solo di un insieme di professionalità; 3) violazione dell'art. 27 CCNL e dell'art. 2697 c.c. per avere riconosciuto un incarico di direzione di struttura semplice senza prova della prevalenza della gestione di risorse umane, strumentali e di budget rispetto agli altri compiti; 4) violazione delle norme sull'organizzazione sanitaria, dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. per avere desunto lo svolgimento di mansioni superiori da documenti ritenuti non rilevanti, sostenendo che non fosse mai esistita la struttura indicata e che l'eventuale preminenza della dipendente dipendesse solo dal fatto di essere l'unica dirigente con incarico professionale di una certa anzianità.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondate, e in parte inammissibili, le censure dell'ente, osservando che il giudice d'appello aveva correttamente valorizzato l'atto organizzativo interno dell'ente come fonte di individuazione delle strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale e della relativa graduazione degli incarichi. In particolare, ha ritenuto che il regolamento interno del 2003, unico documento aziendale prodotto sull'organizzazione dell'Istituto, qualificasse il Laboratorio Alimenti per Animali come struttura semplice e che gli elementi documentali e fattuali accertati in appello confermassero sia l'esistenza della struttura sia l'effettivo svolgimento da parte della lavoratrice del ruolo di preposizione ad essa. La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui l'atto aziendale ex art. 3, comma 1-bis, d.lgs. n. 502/1992 è elemento imprescindibile per il conferimento dell'incarico dirigenziale e per il relativo trattamento economico, e ha escluso che il ricorso introducesse reali censure di violazione dei criteri ermeneutici, risolvendosi piuttosto in una richiesta di nuova valutazione del materiale documentale, non consentita in sede di legittimità. Le spese sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
è richiamato come parametro del vizio denunciato nei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 3, comma 1-bis, d.lgs. n. 502/1992
l'atto aziendale disciplina l'organizzazione e il funzionamento delle unità operative e individua le strutture dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale; costituisce elemento imprescindibile per il conferimento dell'incarico dirigenziale e per il trattamento economico correlato
definisce la dirigenza sanitaria come caratterizzata da autonomia tecnico-professionale e prevede, dopo cinque anni di attività con valutazione positiva, anche incarichi di direzione di strutture semplici
art. 15-bis d.lgs. n. 502/1992
richiamato nel quadro della disciplina organizzativa delle strutture sanitarie
art. 15-ter d.lgs. n. 502/1992
richiamato nel quadro della disciplina organizzativa delle strutture sanitarie
art. 15-quinquies, comma 5, d.lgs. n. 502/1992
gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa implicano rapporto esclusivo; per struttura si intende l'articolazione organizzativa con responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie
art. 15-quinquies, comma 6, d.lgs. n. 502/1992
le strutture complesse sono individuate secondo i criteri dell'atto di indirizzo e coordinamento e del conseguente atto aziendale
art. 2, comma 1, d.lgs. n. 165/2001
richiamato per ricondurre l'atto aziendale alla macro-organizzazione pubblica e alla disciplina dell'organizzazione degli uffici
art. 27 CCNL 8.6.2000 Dirigenti SPTA del SSN
disciplina le tipologie di incarico dirigenziale e distingue incarichi di direzione di struttura complessa, di struttura semplice e incarichi professionali
art. 27, comma 1, lett. B, CCNL 8.6.2000 Dirigenti SPTA del SSN
richiamato come base normativa dell'incarico di direzione di struttura semplice
art. 27, comma 1, lett. C, CCNL 8.6.2000 Dirigenti SPTA del SSN
richiamato come base dell'incarico professionale di cui la lavoratrice era titolare
art. 27, commi 3 e 7, CCNL 8.6.2000 Dirigenti SPTA del SSN
definiscono struttura e struttura semplice, collegando la responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie alla qualificazione della struttura semplice
art. 26 CCNL 8.6.2000 Dirigenti SPTA del SSN
richiama i criteri di graduazione delle funzioni e tipologia degli incarichi
art. 50 CCNL 5.12.1996
demandava alle aziende la individuazione delle articolazioni aziendali secondo criteri di complessità, autonomia, budget, risorse e valenza strategica
richiamato nel motivo di ricorso per censurare l'utilizzo del materiale istruttorio, ma la Corte ha escluso che vi fosse una reale violazione
richiamato in ricorso sul riparto dell'onere probatorio, ma la Corte ha ritenuto le censure dirette in realtà a sollecitare un nuovo apprezzamento delle prove
richiamati per evidenziare che il ricorso non denunciava vere violazioni dei criteri ermeneutici del documento
richiamato con riferimento al principio della ragione più liquida
richiamato nel dispositivo, presumibilmente per il contributo unificato, ma senza ulteriore specificazione nel testo
Massime di principio
- Nella dirigenza sanitaria, il conferimento dell'incarico e il trattamento economico correlato dipendono dall'atto aziendale o dal regolamento organizzativo che individua formalmente le strutture dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale; senza tale formale istituzione non può essere riconosciuto l'incarico di struttura semplice o complessa.
- La qualificazione di un'articolazione interna come struttura semplice o complessa va desunta innanzitutto dall'assetto organizzativo aziendale e non dalla sola denominazione formale o dalla percezione soggettiva delle parti.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del compendio documentale sotto l'apparente deduzione di violazioni di legge, quando in realtà si contesti soltanto l'apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito.
- Le censure in cassazione devono rispettare gli oneri di specificità e di allegazione; in mancanza, e se non viene dedotta una reale violazione dei criteri interpretativi dei documenti, il motivo può essere dichiarato inammissibile.
- Per la struttura semplice rileva la responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie e la relativa autonomia, ma l'accertamento del concreto svolgimento delle funzioni resta rimesso al giudice di merito sulla base degli atti organizzativi e del materiale istruttorio.
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