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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17448/2025 del 29/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (superstiti)

La controversia

Le ricorrenti, superstiti di un appartenente alle forze di pubblica sicurezza deceduto in conseguenza di atti di eversione dell’ordinamento democratico, avevano domandato il riconoscimento dell’assegno vitalizio previsto dall’art. 2 della legge n. 407 del 1998. I giudici di merito avevano respinto la domanda ritenendo che il diritto fosse soggetto a prescrizione decennale decorrente dall’entrata in vigore della legge, senza attribuire efficacia interruttiva al decreto del 12 maggio 2005 e considerando tardiva la domanda amministrativa del 25 ottobre 2017. In cassazione le ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 2934, 2935 e 2946 c.c., sostenendo che la prescrizione non potesse colpire l’intera pretesa ma solo i ratei maturati nel decennio anteriore alla domanda; con il secondo motivo hanno denunciato la violazione dell’art. 10 della legge n. 206 del 2004, in tema di oneri di patrocinio posti a carico dello Stato per le vittime del terrorismo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato, e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Napoli e ha rinviato la causa alla stessa Corte, in diversa composizione, affinché riesamini la domanda applicando il principio per cui l’assegno vitalizio e le provvidenze assistenziali periodiche sono soggetti a prescrizione decennale solo con riferimento ai singoli ratei maturati anteriormente al decennio calcolato a ritroso dalla domanda amministrativa. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 2 legge 23 novembre 1998, n. 407

    introduce la provvidenza economica oggetto della domanda; la Corte ne tratta come prestazione assistenziale periodica, non come unico credito unitario

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    rubrica il vizio denunciato per violazione di legge

  • art. 2934 c.c.

    richiamato dalle ricorrenti per contestare l’estensione della prescrizione all’intera pretesa

  • art. 2935 c.c.

    richiamato dalle ricorrenti per il decorso della prescrizione

  • art. 2946 c.c.

    richiamato quale termine ordinario di prescrizione decennale

  • art. 10 legge 3 agosto 2004, n. 206

    richiamato nel secondo motivo come norma che pone a carico dello Stato gli oneri del patrocinio delle vittime di terrorismo

Massime di principio

  • Le prestazioni assistenziali o previdenziali aventi natura periodica non si esauriscono in un unico diritto di credito, ma danno luogo a singoli ratei autonomamente soggetti a prescrizione.
  • L’azione volta all’accertamento dello status presupposto per ottenere una provvidenza può essere imprescrittibile, ma tale imprescrittibilità non si estende automaticamente ai benefici economici conseguenti.
  • Quando la prestazione è periodica, la prescrizione decennale colpisce solo i ratei maturati anteriormente al decennio anteriore alla domanda amministrativa, non l’intero diritto alla provvidenza.
  • Se il giudice di merito dichiara prescritto integralmente un credito periodico senza distinguere tra ratei anteriori e successivi al decennio, la decisione viola la disciplina della prescrizione.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenza
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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