Cassazione Civile, Ordinanza n. 17462/2025 del 29/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia concerne la determinazione della "quota B" della pensione relativa a trattamenti previdenziali di un lavoratore dello spettacolo, poi gestiti dall'INPS subentrato all'ENPALS. I provvedimenti di liquidazione dei supplementi di pensione, con decorrenza 1/02/2004, 1/06/2010 e 1/12/2015, avevano quantificato la quota B applicando il limite massimo di retribuzione pensionabile previsto dalla normativa di settore; la pensionata ne contestava la legittimità, chiedendo il ricalcolo senza quel tetto. Il Tribunale aveva rigettato le eccezioni di prescrizione e decadenza dell'INPS e accolto la domanda nel merito, escludendo qualsiasi limite nel calcolo della quota B. La Corte d'appello, in parziale riforma, aveva accolto l'eccezione di decadenza limitatamente alle differenze maturate prima del 3/11/2013. In Cassazione, l'INPS ha dedotto la violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 1420/1971 e dell'art. 4 del d.lgs. n. 182/1997, sostenendo che anche per le anzianità contributive maturate dal 1/01/1999 permaneva il massimale retributivo pensionabile nella quota B. La controricorrente ha proposto ricorso incidentale denunciando la violazione dell'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970, come modificato, e dell'art. 252 disp. att. c.c., in tema di decadenza dall'azione per differenze previdenziali. La resistente ha anche sollevato eccezione di giudicato interno e, in controricorso, ha sostenuto l'illegittimità costituzionale dell'interpretazione accolta dalla Corte di cassazione in relazione alla legge delega.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di giudicato interno, precisando che il ricorso dell'INPS investiva la regola di calcolo della quota B e dunque l'intera sequenza fatto/norma/effetto, con conseguente insussistenza di un giudicato parziale preclusivo. Nel merito ha confermato l'orientamento già espresso in precedenti conformi: nella determinazione della quota B delle pensioni dei lavoratori dello spettacolo non vanno considerate, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971, come modificato dall'art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182/1997. Ha quindi accolto il ricorso principale dell'INPS nei limiti del motivo spiegato. Ha inoltre rigettato il ricorso incidentale della pensionata, reputando corretta la disciplina sulla decadenza applicata dalla Corte territoriale secondo i principi già affermati in precedenti conformi. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. È stato altresì posto a carico della ricorrente incidentale l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile resta applicabile anche nel calcolo della quota B delle pensioni dei lavoratori dello spettacolo; non risulta abrogato né espressamente né per incompatibilità normativa
non elimina il massimale pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971 per la quota B
disciplina la distinzione tra quota A, riferita alle anzianità anteriori al 1° gennaio 1993, e quota B, riferita alle anzianità dal 1° gennaio 1993
come modificato dall'art. 38, comma 4, d.l. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011
richiamato dalla ricorrente incidentale in tema di decadenza dalle prestazioni previdenziali
richiamato dalla ricorrente incidentale a sostegno della censura sulla decadenza
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per cassazione
art. 2, comma 22, lett. a), L. n. 335/1995
richiamata come parametro della dedotta illegittimità costituzionale dell'interpretazione adottata
art. 38 Cost.
evocato per ribadire che l'ordinamento previdenziale non richiede una corrispondenza meramente corrispettiva tra contributi versati e prestazioni
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per porre a carico della ricorrente incidentale l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il giudicato interno non si forma sulle singole argomentazioni giuridiche, ma sull'unità minima di decisione costituita dalla sequenza fatto/norma/effetto; se l'impugnazione investe anche uno solo degli elementi di tale sequenza, non può ritenersi precluso l'esame della questione.
- Nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo continua ad applicarsi il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla disciplina previgente, salvo che una successiva disposizione lo abroghi espressamente o per incompatibilità insuperabile.
- L'interpretazione delle norme previdenziali deve essere letta alla luce della compatibilità con gli artt. 38, 3 e 36 Cost.; la presenza di un massimale contributivo/pensionabile non è di per sé incostituzionale se conserva una ragionevole proporzionalità complessiva del sistema.
- In materia previdenziale non esiste un vincolo costituzionale di perfetta corrispondenza tra contributi versati e prestazioni erogate, poiché l'obbligazione contributiva risponde a una logica solidaristica e sistemica, non meramente sinallagmatica.
- La disciplina della decadenza per le differenze previdenziali va applicata secondo i principi già consolidati dalla giurisprudenza di legittimità, salvo specifiche censure idonee a superare l'orientamento nomofilattico consolidato.
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