Cassazione Civile, Ordinanza n. 17451/2025 del 29/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
I dirigenti medici hanno chiesto la disapplicazione di una deliberazione aziendale del 2017 nella parte in cui limitava ai soli anni 2010-2016 i conguagli derivanti dalla rideterminazione dei fondi contrattuali destinati alla retribuzione di posizione variabile aziendale e alla retribuzione di risultato. Sostenevano che il datore di lavoro avesse violato la disciplina collettiva nella determinazione annuale dei fondi e che, proprio per il comportamento colpevole dell'azienda, non potesse essere opposta la prescrizione quinquennale per le differenze retributive maturate anche nel periodo 1 gennaio 1996-31 dicembre 2009. Nei motivi di ricorso per cassazione hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 2935 c.c. per avere la corte territoriale ritenuto decorso il termine prescrizionale nonostante l'impossibilità di agire prima della deliberazione del 2017; 2) omesso esame di fatti decisivi circa la dipendenza delle voci retributive dalla consistenza dei fondi aziendali; 3) violazione dell'art. 1988 c.c. per non avere riconosciuto nella deliberazione del 2017 un riconoscimento del debito idoneo a interrompere la prescrizione; 4) violazione della disciplina collettiva e delle regole sulla determinazione dei fondi, assumendo che l'azienda non avesse discrezionalità e che il diritto alle differenze fosse sorto solo con l'atto aziendale di ricostituzione dei fondi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate o inammissibili tutte le censure: ha escluso che vi fosse un impedimento giuridico alla proposizione tempestiva dell'azione, precisando che gli ostacoli dedotti erano di mero fatto e non idonei a sospendere o impedire la decorrenza della prescrizione; ha dichiarato inammissibile il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. per difetto di specificità e per la doppia conforme; ha ritenuto inammissibile la doglianza sul riconoscimento di debito perché non autosufficiente e, comunque, nuova in cassazione; ha infine rilevato che la censura finale non coglieva la ratio decidendi, fondata proprio sull'assenza di discrezionalità aziendale e sulla possibilità per i lavoratori di agire anno per anno per la corretta determinazione dei fondi. La parte ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità.
Norme richiamate
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; rilevano solo impedimenti giuridici e non ostacoli di mero fatto o difficoltà probatorie/accertative.
Le ipotesi di sospensione della prescrizione sono tassative e non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva.
Il riconoscimento del debito, per interrompere la prescrizione, deve essere inequivoco; il pagamento parziale o il riferimento a sole annualità specifiche non integra riconoscimento del debito per l'intero.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il motivo per violazione di legge deve confrontarsi specificamente con la ratio della decisione impugnata e con il contenuto precettivo delle norme invocate.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame è scrutinabile nei limiti del testo vigente dopo la riforma del 2012 e non può essere usato per sollecitare una nuova valutazione del merito.
In presenza di doppia conforme è preclusa la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. nei limiti stabiliti dalla norma.
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
I motivi devono essere specifici e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, altrimenti sono inammissibili.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Chi deduce l'omessa o erronea valutazione di un documento deve indicarne con precisione la sede processuale e trascriverne o riassumerne il contenuto essenziale.
CCNL 9.12.1996, art. 60
Richiamato come parte della disciplina collettiva che regola la formazione dei fondi contrattuali della dirigenza.
CCNL 8.6.2001, artt. 9-50 e 53
Richiamato come parte della disciplina collettiva sulla determinazione dei fondi e delle voci accessorie della dirigenza medica.
CCNL integrativo 10.2.2004, art. 37
Richiamato per la disciplina dei fondi contrattuali.
CCNL 3.11.2005, art. 54
Richiamato per la disciplina dei fondi contrattuali.
CCNL 5.7.2006, art. 10
Richiamato per la disciplina dei fondi contrattuali.
CCNL 17.10.2008, art. 24
Richiamato per la disciplina dei fondi contrattuali.
CCNL 6.5.2010, art. 9
Richiamato per la disciplina dei fondi contrattuali.
art. 25, comma 2, CCNL
La Corte osserva che tale disposizione non prevede un impedimento giuridico idoneo a sospendere o impedire la prescrizione.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 2935 c.c., l'impossibilità di far valere il diritto rilevante per la decorrenza della prescrizione deve derivare da un impedimento giuridico e non da difficoltà pratiche, incertezze nell'accertamento o inerzia nell'attivazione giudiziale.
- Le cause di sospensione della prescrizione sono tassative: non possono essere create in via interpretativa né estese a situazioni non previste dalla legge.
- Il riconoscimento del debito interrompe la prescrizione solo se è univoco e incompatibile con la volontà di contestare l'intero credito; il pagamento parziale o l'ammissione limitata a specifiche annualità non equivalgono a riconoscimento complessivo.
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico, autosufficiente e confrontarsi con la ratio decidendi; non sono ammissibili censure che non trascrivano o riassumano i documenti decisivi o che introducano questioni nuove.
- Quando il giudice di merito accerta che la determinazione dei fondi contrattuali è vincolata alla disciplina collettiva e consente il controllo annuale della corretta quantificazione, il lavoratore deve attivarsi tempestivamente per far valere le differenze retributive, non potendo differire l'azione fino a un successivo atto aziendale di ricognizione.
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