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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17451/2025 del 29/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

I dirigenti medici hanno chiesto la disapplicazione di una deliberazione aziendale del 2017 nella parte in cui limitava ai soli anni 2010-2016 i conguagli derivanti dalla rideterminazione dei fondi contrattuali destinati alla retribuzione di posizione variabile aziendale e alla retribuzione di risultato. Sostenevano che il datore di lavoro avesse violato la disciplina collettiva nella determinazione annuale dei fondi e che, proprio per il comportamento colpevole dell'azienda, non potesse essere opposta la prescrizione quinquennale per le differenze retributive maturate anche nel periodo 1 gennaio 1996-31 dicembre 2009. Nei motivi di ricorso per cassazione hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 2935 c.c. per avere la corte territoriale ritenuto decorso il termine prescrizionale nonostante l'impossibilità di agire prima della deliberazione del 2017; 2) omesso esame di fatti decisivi circa la dipendenza delle voci retributive dalla consistenza dei fondi aziendali; 3) violazione dell'art. 1988 c.c. per non avere riconosciuto nella deliberazione del 2017 un riconoscimento del debito idoneo a interrompere la prescrizione; 4) violazione della disciplina collettiva e delle regole sulla determinazione dei fondi, assumendo che l'azienda non avesse discrezionalità e che il diritto alle differenze fosse sorto solo con l'atto aziendale di ricostituzione dei fondi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate o inammissibili tutte le censure: ha escluso che vi fosse un impedimento giuridico alla proposizione tempestiva dell'azione, precisando che gli ostacoli dedotti erano di mero fatto e non idonei a sospendere o impedire la decorrenza della prescrizione; ha dichiarato inammissibile il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. per difetto di specificità e per la doppia conforme; ha ritenuto inammissibile la doglianza sul riconoscimento di debito perché non autosufficiente e, comunque, nuova in cassazione; ha infine rilevato che la censura finale non coglieva la ratio decidendi, fondata proprio sull'assenza di discrezionalità aziendale e sulla possibilità per i lavoratori di agire anno per anno per la corretta determinazione dei fondi. La parte ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; rilevano solo impedimenti giuridici e non ostacoli di mero fatto o difficoltà probatorie/accertative.

  • art. 2941 c.c.

    Le ipotesi di sospensione della prescrizione sono tassative e non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva.

  • art. 1988 c.c.

    Il riconoscimento del debito, per interrompere la prescrizione, deve essere inequivoco; il pagamento parziale o il riferimento a sole annualità specifiche non integra riconoscimento del debito per l'intero.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il motivo per violazione di legge deve confrontarsi specificamente con la ratio della decisione impugnata e con il contenuto precettivo delle norme invocate.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame è scrutinabile nei limiti del testo vigente dopo la riforma del 2012 e non può essere usato per sollecitare una nuova valutazione del merito.

  • art. 348 ter, comma 5, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme è preclusa la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. nei limiti stabiliti dalla norma.

  • art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.

    I motivi devono essere specifici e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, altrimenti sono inammissibili.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    Chi deduce l'omessa o erronea valutazione di un documento deve indicarne con precisione la sede processuale e trascriverne o riassumerne il contenuto essenziale.

  • CCNL 9.12.1996, art. 60

    Richiamato come parte della disciplina collettiva che regola la formazione dei fondi contrattuali della dirigenza.

  • CCNL 8.6.2001, artt. 9-50 e 53

    Richiamato come parte della disciplina collettiva sulla determinazione dei fondi e delle voci accessorie della dirigenza medica.

  • CCNL integrativo 10.2.2004, art. 37

    Richiamato per la disciplina dei fondi contrattuali.

  • CCNL 3.11.2005, art. 54

    Richiamato per la disciplina dei fondi contrattuali.

  • CCNL 5.7.2006, art. 10

    Richiamato per la disciplina dei fondi contrattuali.

  • CCNL 17.10.2008, art. 24

    Richiamato per la disciplina dei fondi contrattuali.

  • CCNL 6.5.2010, art. 9

    Richiamato per la disciplina dei fondi contrattuali.

  • art. 25, comma 2, CCNL

    La Corte osserva che tale disposizione non prevede un impedimento giuridico idoneo a sospendere o impedire la prescrizione.

Massime di principio

  • Ai fini dell'art. 2935 c.c., l'impossibilità di far valere il diritto rilevante per la decorrenza della prescrizione deve derivare da un impedimento giuridico e non da difficoltà pratiche, incertezze nell'accertamento o inerzia nell'attivazione giudiziale.
  • Le cause di sospensione della prescrizione sono tassative: non possono essere create in via interpretativa né estese a situazioni non previste dalla legge.
  • Il riconoscimento del debito interrompe la prescrizione solo se è univoco e incompatibile con la volontà di contestare l'intero credito; il pagamento parziale o l'ammissione limitata a specifiche annualità non equivalgono a riconoscimento complessivo.
  • In sede di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico, autosufficiente e confrontarsi con la ratio decidendi; non sono ammissibili censure che non trascrivano o riassumano i documenti decisivi o che introducano questioni nuove.
  • Quando il giudice di merito accerta che la determinazione dei fondi contrattuali è vincolata alla disciplina collettiva e consente il controllo annuale della corretta quantificazione, il lavoratore deve attivarsi tempestivamente per far valere le differenze retributive, non potendo differire l'azione fino a un successivo atto aziendale di ricognizione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della provaGiudicato

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