Cassazione Civile, Ordinanza n. 17443/2025 del 29/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratori)
La controversia
Alcuni dipendenti comunali addetti alla polizia locale hanno chiesto l’accertamento del diritto a percepire, per ciascun giorno di ferie, l’indennità di turno nella misura del 10% della retribuzione oraria prevista dalla contrattazione collettiva. Le domande erano fondate sulla richiesta di disapplicare le clausole del CCNL che non prevedevano tale voce durante le ferie, per contrasto con l’art. 7 della direttiva 2003/88/CE. Il Tribunale aveva accolto le domande e la Corte d’appello aveva confermato, ritenendo che la retribuzione feriale non possa essere inferiore a quella ordinaria e che debbano includersi anche le componenti variabili intrinsecamente collegate alle mansioni. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell’art. 7 della direttiva, dell’art. 10 d.lgs. 66/2003, dell’art. 36 Cost. e dell’art. 2109 c.c., sostenendo che non si potesse prescindere dal diritto interno e dai suoi principi; (2) violazione degli artt. 36 Cost., 2109 c.c. e della disciplina contrattuale collettiva, assumendo che la quantificazione della retribuzione feriale fosse rimessa alla contrattazione e che includere l’indennità di turno esautorasse le parti collettive; (3) violazione dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, sostenendo che la giurisprudenza UE non imponga una perfetta coincidenza tra retribuzione feriale e retribuzione ordinaria, ma solo il divieto di trattamenti irrisori e dissuasivi, e che comunque i lavoratori avevano già fruito delle ferie; (4) violazione degli artt. 81 e 97 Cost. e dell’art. 1362 c.c., deducendo che l’equiparazione al lavoro privato e l’inclusione dell’indennità avrebbero alterato l’equilibrio delle parti sociali e la spesa pubblica.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi, richiamando la propria giurisprudenza recente e quella della Corte di giustizia dell’Unione europea. Ha affermato che la nozione di ferie retribuite impone, in linea di principio, il mantenimento della retribuzione ordinaria del lavoratore durante il periodo feriale e che devono essere incluse nella base di calcolo anche le voci variabili che siano intrinsecamente collegate all’esecuzione delle mansioni o allo status professionale del lavoratore. L’indennità di turno, essendo destinata a compensare il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro, rientra tra le voci da corrispondere anche in ferie. La Corte ha inoltre escluso che possano prevalere argomenti di contenimento della spesa pubblica per comprimere il credito del singolo dipendente. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del Comune alle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 7 direttiva 2003/88/CE
"ferie annuali retribuite"; art. 7, par. 1
richiede che durante le ferie il lavoratore mantenga una retribuzione sostanzialmente equivalente a quella ordinaria, così da non essere dissuaso dal fruire del riposo annuale
richiamato come norma interna sulla disciplina delle ferie retribuite, da interpretare in conformità al diritto UE
art. 36 Cost.
richiamato a sostegno dell’esigenza di una retribuzione proporzionata e sufficiente anche nel periodo feriale
richiamato quale base codicistica della disciplina delle ferie e della loro retribuzione
artt. 23 e 28 CCNL Funzioni Locali triennio 2016–2018
clausole collettive contestate nella parte in cui non prevedono il pagamento dell’indennità di turno durante le ferie
artt. 30 e 38 CCNL Funzioni Locali triennio 2019–2021
richiamati come disposizioni successivamente recepite in continuità con le precedenti clausole collettive
art. 22 CCNL 14 settembre 2000
considerato nella parte in cui l’indennità di turno compensa il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro
art. 22, comma 5, CCNL 14 settembre 2000
"compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro"
indica la funzione compensativa dell’indennità di turno, confermandone il collegamento con le mansioni e quindi la rilevanza nella retribuzione feriale
artt. 81 e 97 Cost.
invocati dal ricorrente per sostenere che le esigenze di equilibrio di bilancio non consentirebbero la piena equiparazione al lavoro privato; la Corte ha escluso che tali vincoli possano comprimere il credito del lavoratore
richiamato dal ricorrente in tema di interpretazione del contratto collettivo; la Corte ha ritenuto non consentita un’interpretazione restrittiva incompatibile con la finalità della direttiva
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato nel dispositivo per il presupposto del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto
Massime di principio
- Il diritto alle ferie annuali retribuite, secondo l’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, va inteso in modo da garantire al lavoratore un trattamento economico sostanzialmente equivalente a quello ordinario del periodo di lavoro, così da non scoraggiarne la fruizione effettiva del riposo.
- Nella retribuzione feriale devono essere incluse anche le voci variabili che siano intrinsecamente collegate all’esecuzione delle mansioni o allo status professionale del lavoratore, mentre possono restare escluse solo componenti del tutto sganciate da tale collegamento funzionale.
- L’indennità destinata a compensare specifici disagi derivanti dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro o dalle mansioni svolte conserva natura retributiva rilevante ai fini delle ferie e deve essere corrisposta anche nel periodo feriale, se il relativo disagio è strutturalmente connesso alla prestazione lavorativa.
- La contrattazione collettiva non può essere interpretata in modo da contraddire la finalità imperativa del diritto UE alle ferie retribuite; l’interpretazione conforme impone di evitare letture che determinino una retribuzione feriale deterrente o sensibilmente ridotta rispetto a quella ordinaria.
- Le esigenze di contenimento della spesa pubblica non possono prevalere sul diritto del singolo lavoratore a percepire la retribuzione dovuta per legge, per normativa europea e per contratto collettivo, durante il godimento delle ferie.
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