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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17464/2025 del 29/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La lite riguarda il ricalcolo di supplementi di pensione liquidati con decorrenze 1° giugno 2010, 1° luglio 2010 e 1° dicembre 2015, limitatamente alla determinazione della c.d. quota B della pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 1993 in poi. La pensionata aveva contestato i provvedimenti dell’INPS nella parte in cui applicavano un limite alla retribuzione utile per il calcolo della quota B; il Tribunale aveva accolto la domanda escludendo la presenza di un tetto. La Corte d’appello, in parziale riforma, ha invece accolto l’eccezione di decadenza dell’INPS per le differenze anteriori al 2 dicembre 2013. In cassazione l’INPS deduce, con unico motivo, violazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 1420/1971 e dell’art. 4 del d.lgs. n. 182/1997, sostenendo che per il calcolo della quota B della pensione ENPALS non opera l’abolizione del massimale pensionabile e che deve continuare ad applicarsi il limite massimo di retribuzione pensionabile previsto dalla normativa speciale. La controricorrente eccepisce anche il giudicato interno, ma la Corte lo esclude perché il motivo investe in radice la regola applicata al calcolo della prestazione.

La decisione

La Corte di cassazione accoglie il ricorso dell’INPS nei termini indicati in motivazione, ritiene infondata l’eccezione di giudicato interno, ribadisce l’orientamento già espresso in precedenti conformi secondo cui, nella determinazione della quota B, non si computano le retribuzioni giornaliere eccedenti il limite fissato dall’art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971, come modificato dall’art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182/1997. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia uniformandosi al principio affermato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 13 d.lgs. n. 503/1992

    distingue tra quota A, riferita alle anzianità contributive anteriori al 1° gennaio 1993, e quota B, riferita alle anzianità contributive dal 1° gennaio 1993 in poi.

  • art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182/1997

    non è interpretato come norma che abroga il limite massimo della retribuzione pensionabile per la quota B; va coordinato con la disciplina speciale precedente.

  • art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971

    stabilisce il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile; tale limite resta applicabile al calcolo della quota B e non è stato abrogato né espressamente né per incompatibilità.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    consente di denunciare in cassazione la violazione di legge dedotta dall’INPS.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per il deposito dell’ordinanza nei termini previsti.

  • art. 2, comma 22, lett. a), l. n. 335/1995

    richiamato nell’eccezione di illegittimità costituzionale prospettata in controricorso come parametro della legge delega; la Corte ne esclude il contrasto con l’interpretazione accolta.

  • art. 38 Cost.

    richiamato per affermare che il sistema previdenziale può prevedere limiti e regole non strettamente corrispettive, purché sia assicurata una adeguata proporzionalità e non sia compromessa la finalità di tutela previdenziale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il giudicato interno non si forma sulle singole affermazioni di diritto isolate, ma solo sull’unità minima di decisione costituita dalla sequenza fatto-norma-effetto; se l’impugnazione investe uno degli elementi di tale sequenza, la questione resta devoluta al giudice dell’impugnazione.
  • Nella disciplina della pensione dei lavoratori dello spettacolo, la quota B va calcolata applicando il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla normativa speciale, salvo un’espressa abrogazione o una incompatibilità non ravvisabile nel coordinamento tra le norme.
  • Una disposizione successiva che ridisegni il sistema di calcolo pensionistico non elimina automaticamente un precedente massimale pensionabile, se il limite è coerente con l’assetto complessivo della disciplina ed è funzionale al bilanciamento di interessi costituzionalmente rilevanti.
  • In materia previdenziale non è costituzionalmente necessaria una corrispondenza integrale tra contributi versati e prestazioni erogate, essendo sufficiente che il sistema mantenga una ragionevole proporzionalità e non comprometta la funzione di tutela prevista dall’art. 38 Cost.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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