Cassazione Civile, Ordinanza n. 17440/2025 del 29/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da più dirigenti medici nei confronti dell'azienda ospedaliera presso cui prestavano servizio, volta a contestare la legittimità e/o correttezza delle deliberazioni di approvazione dei fondi contrattuali della dirigenza medica relative agli anni 2005-2014, nella parte in cui avrebbero inciso sul calcolo della retribuzione di posizione variabile aziendale. I lavoratori chiedevano, previa disapplicazione delle deliberazioni, l'accertamento dell'erroneità della voce retributiva corrisposta e il pagamento dei conguagli maturati e non versati, oppure in subordine il risarcimento del danno. In appello la Corte territoriale ha dichiarato improcedibile l'appello incidentale dell'azienda non notificato agli appellanti, ha ritenuto cessata la materia del contendere per alcuni ricorrenti per conciliazione intervenuta e ha accolto in parte la domanda di due lavoratori limitatamente ai crediti non prescritti, applicando la prescrizione quinquennale. Nel ricorso per cassazione i tre ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 346 c.p.c. e del principio di conversione degli atti nulli, assumendo che l'eccezione di prescrizione non poteva ritenersi validamente riproposta dall'azienda dopo l'improcedibilità dell'appello incidentale; 2) violazione dell'art. 345 c.p.c., sostenendo che il giudice d'appello avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la tardività della costituzione in primo grado della controparte, con conseguente decadenza dalla facoltà di sollevare l'eccezione di prescrizione; 3) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte d'appello considerato la documentazione e il comportamento processuale che, secondo i ricorrenti, avrebbero escluso acquiescenza o rinuncia a far valere la tardività della costituzione dell'azienda.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo, richiamando un orientamento secondo cui una questione processuale soggetta a decadenza, se non rilevata o dedotta nel grado in cui si è verificata e se non oggetto di impugnazione o rituale riproposizione, resta preclusa nei gradi successivi per effetto del giudicato implicito interno e del principio di conversione delle ragioni di nullità della sentenza in motivi di gravame. Ha inoltre ritenuto inammissibile la pretesa di desumere in via implicita la tardività della costituzione e la conseguente decadenza, esclusa la rilevabilità d'ufficio in appello o in cassazione. Il terzo motivo è stato così disatteso perché non idoneo a superare tale preclusione. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto e i ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità, oltre al versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
La mancata rituale riproposizione di una questione o eccezione preclusa impedisce di farla valere nei gradi successivi; non può essere supplita da una conversione automatica dell'atto nullo se non nei limiti del principio applicato dalla Corte.
Non consente al giudice d'appello di rilevare d'ufficio, per la prima volta, una tardività o decadenza non dedotta nel grado precedente e non oggetto di rituale riproposizione, quando si sia formato giudicato implicito interno.
Le nullità della sentenza si convertono in motivi di gravame; se la questione non è stata impugnata o riproposta, si forma un giudicato implicito interno che ne preclude il rilievo nei gradi successivi.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistendone i presupposti, il soccombente è tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha inserito il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Una questione processuale soggetta a decadenza deve essere dedotta o rilevata nel grado in cui si manifesta; se il giudice di primo grado decide nel merito senza pronunciarsi sulla questione e la parte non la impugna né la ripropone ritualmente, il suo rilievo è precluso nei gradi successivi.
- Il giudicato implicito interno, unitamente al principio di conversione delle nullità della sentenza in motivi di gravame, impedisce di far valere in appello o in cassazione la tardività della costituzione o altre decadenze processuali non tempestivamente dedotte.
- Il giudice di appello non può supplire d'ufficio alla mancata allegazione della parte su una decadenza processuale, salvo ipotesi eccezionali espressamente previste dalla legge o di particolare gravità costituzionale.
- Un vizio denunciato come omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per aggirare una preclusione processuale già maturata sul rilievo di una questione non dedotta nei modi e nei tempi dovuti.
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