Cassazione Civile, Ordinanza n. 33602/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio chiedeva il pagamento di maggiore IVA, oltre interessi e sanzioni, per omessa fatturazione e infedele dichiarazione relative all'anno d'imposta 2012, in relazione a cessioni intracomunitarie. La società aveva impugnato l'atto e aveva prodotto documentazione a sostegno della regolare fuoriuscita dei beni dal territorio nazionale e della natura intracomunitaria delle operazioni. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha ritenuto però inutilizzabili i documenti prodotti tardivamente, perché trasmessi solo dopo il questionario e oltre il termine assegnato dall'Ufficio, con specifico invito ex art. 51 d.P.R. n. 633/1972 e avvertimento sulle conseguenze probatorie. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 41 D.L. n. 331/1993, sostenendo che la CTR avesse erroneamente applicato alle cessioni intracomunitarie il regime probatorio delle esportazioni; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente, contraddittoria e illogica; 3) richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sulla disciplina probatoria delle cessioni intracomunitarie; 4) violazione dell'art. 51 d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 32, quarto comma, d.P.R. n. 600/1973, per avere la CTR dichiarato integralmente inutilizzabili i documenti prodotti tardivamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il quarto motivo, affermando che l'inutilizzabilità dei documenti non esibiti in sede amministrativa opera quando vi sia stata specifica richiesta dell'Ufficio e il contribuente non abbia allegato l'impossibilità non imputabile di produrli tempestivamente; nel caso concreto, la richiesta era specifica e la produzione era avvenuta oltre il termine indicato. Ha poi dichiarato il primo motivo inammissibile per difetto di interesse, perché anche l'eventuale accoglimento non avrebbe modificato l'esito della lite, essendo comunque dirimente l'inutilizzabilità dei documenti. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la motivazione della sentenza di merito era presente, intellegibile e superiore al minimo costituzionale. Il terzo motivo è stato reputato manifestamente infondato, non sussistendo i presupposti per il rinvio pregiudiziale. La società ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
richiamato come regola sull'onere della prova gravante sulla parte che intende avvalersi della documentazione a sostegno della propria pretesa
art. 51 del d.P.R. n. 633 del 1972
norma che consente all'Ufficio di invitare il contribuente a esibire documenti e consente di fondare l'inutilizzabilità dei documenti non prodotti nel termine assegnato, se la richiesta è specifica
art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973
prevede che i documenti non esibiti o non trasmessi in risposta all'invito non possano essere utilizzati a favore del contribuente, salvo che questi dimostri l'impossibilità per cause a lui non imputabili
art. 52, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato dalla giurisprudenza citata per affermare che il divieto di utilizzo in giudizio presuppone una specifica richiesta degli accertatori e opera anche nei casi di mancata esibizione non dolosa
invocato dal ricorrente per sostenere che la prova delle cessioni intracomunitarie non andasse valutata con il regime delle esportazioni; motivo però dichiarato inammissibile per difetto di interesse
art. 8 del d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato dal ricorrente come disciplina diversa delle esportazioni rispetto alle cessioni intracomunitarie
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
usato come parametro di deduzione dei motivi di violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
usato come parametro di deduzione del vizio di nullità per motivazione apparente
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato per il requisito della motivazione della sentenza
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per il contenuto motivazionale della sentenza tributaria
art. 111 Cost.
richiamato come parametro costituzionale della motivazione
art. 32, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato nel motivo quarto quale base della preclusione probatoria per documenti tardivamente prodotti
Massime di principio
- Nel processo tributario, i documenti non esibiti in sede amministrativa in risposta a una richiesta specifica dell'Ufficio possono essere dichiarati inutilizzabili in giudizio, salvo che il contribuente dimostri che la mancata produzione tempestiva dipenda da cause a lui non imputabili.
- Il divieto di utilizzo dei documenti tardivamente prodotti presuppone una richiesta istruttoria puntuale: non può parlarsi di rifiuto o omissione rispetto a documenti mai richiesti.
- La motivazione è nulla solo quando manchi del tutto o sia meramente apparente, perplessa o incomprensibile; non basta il semplice dissenso sulla sua sufficienza o condivisibilità.
- Un motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse quando, anche se accolto, non potrebbe condurre a una decisione diversa per la presenza di una ratio decisiva autonoma non censurata utilmente.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE non è dovuto quando la questione prospettata non è decisiva o è priva di reale incidenza sull'esito della controversia.
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