Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33602/2024 del 20/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio chiedeva il pagamento di maggiore IVA, oltre interessi e sanzioni, per omessa fatturazione e infedele dichiarazione relative all'anno d'imposta 2012, in relazione a cessioni intracomunitarie. La società aveva impugnato l'atto e aveva prodotto documentazione a sostegno della regolare fuoriuscita dei beni dal territorio nazionale e della natura intracomunitaria delle operazioni. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha ritenuto però inutilizzabili i documenti prodotti tardivamente, perché trasmessi solo dopo il questionario e oltre il termine assegnato dall'Ufficio, con specifico invito ex art. 51 d.P.R. n. 633/1972 e avvertimento sulle conseguenze probatorie. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 41 D.L. n. 331/1993, sostenendo che la CTR avesse erroneamente applicato alle cessioni intracomunitarie il regime probatorio delle esportazioni; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente, contraddittoria e illogica; 3) richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sulla disciplina probatoria delle cessioni intracomunitarie; 4) violazione dell'art. 51 d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 32, quarto comma, d.P.R. n. 600/1973, per avere la CTR dichiarato integralmente inutilizzabili i documenti prodotti tardivamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il quarto motivo, affermando che l'inutilizzabilità dei documenti non esibiti in sede amministrativa opera quando vi sia stata specifica richiesta dell'Ufficio e il contribuente non abbia allegato l'impossibilità non imputabile di produrli tempestivamente; nel caso concreto, la richiesta era specifica e la produzione era avvenuta oltre il termine indicato. Ha poi dichiarato il primo motivo inammissibile per difetto di interesse, perché anche l'eventuale accoglimento non avrebbe modificato l'esito della lite, essendo comunque dirimente l'inutilizzabilità dei documenti. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la motivazione della sentenza di merito era presente, intellegibile e superiore al minimo costituzionale. Il terzo motivo è stato reputato manifestamente infondato, non sussistendo i presupposti per il rinvio pregiudiziale. La società ricorrente è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato come regola sull'onere della prova gravante sulla parte che intende avvalersi della documentazione a sostegno della propria pretesa

  • art. 51 del d.P.R. n. 633 del 1972

    norma che consente all'Ufficio di invitare il contribuente a esibire documenti e consente di fondare l'inutilizzabilità dei documenti non prodotti nel termine assegnato, se la richiesta è specifica

  • art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973

    prevede che i documenti non esibiti o non trasmessi in risposta all'invito non possano essere utilizzati a favore del contribuente, salvo che questi dimostri l'impossibilità per cause a lui non imputabili

  • art. 52, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato dalla giurisprudenza citata per affermare che il divieto di utilizzo in giudizio presuppone una specifica richiesta degli accertatori e opera anche nei casi di mancata esibizione non dolosa

  • art. 41 D.L. n. 331 del 1993

    invocato dal ricorrente per sostenere che la prova delle cessioni intracomunitarie non andasse valutata con il regime delle esportazioni; motivo però dichiarato inammissibile per difetto di interesse

  • art. 8 del d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato dal ricorrente come disciplina diversa delle esportazioni rispetto alle cessioni intracomunitarie

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    usato come parametro di deduzione dei motivi di violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    usato come parametro di deduzione del vizio di nullità per motivazione apparente

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    richiamato per il requisito della motivazione della sentenza

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per il contenuto motivazionale della sentenza tributaria

  • art. 111 Cost.

    richiamato come parametro costituzionale della motivazione

  • art. 32, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato nel motivo quarto quale base della preclusione probatoria per documenti tardivamente prodotti

Massime di principio

  • Nel processo tributario, i documenti non esibiti in sede amministrativa in risposta a una richiesta specifica dell'Ufficio possono essere dichiarati inutilizzabili in giudizio, salvo che il contribuente dimostri che la mancata produzione tempestiva dipenda da cause a lui non imputabili.
  • Il divieto di utilizzo dei documenti tardivamente prodotti presuppone una richiesta istruttoria puntuale: non può parlarsi di rifiuto o omissione rispetto a documenti mai richiesti.
  • La motivazione è nulla solo quando manchi del tutto o sia meramente apparente, perplessa o incomprensibile; non basta il semplice dissenso sulla sua sufficienza o condivisibilità.
  • Un motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse quando, anche se accolto, non potrebbe condurre a una decisione diversa per la presenza di una ratio decisiva autonoma non censurata utilmente.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE non è dovuto quando la questione prospettata non è decisiva o è priva di reale incidenza sull'esito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàRinvio pregiudiziale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.