Cassazione Civile, Sentenza n. 11327/2022 del 07/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di avviso di rettifica e liquidazione (valore immobiliare dichiarato €400.000, rettificato a €1.179.000) relativo alla vendita di un immobile; censure per inesistenza/invalidità dell'atto per difetto di sottoscrizione, nullità per mancata allegazione delle quotazioni immobiliari citate per relationem, difetto di motivazione (uso di generici valori di mercato non assistiti da presunzione legale e inadeguatezza degli elementi probatori), mancato preventivo contraddittorio. Inoltre controversia sulla efficacia estintiva dell'accertamento con adesione perfezionato dall'acquirente (se la definizione/adesione di uno solo dei coobbligati estingue l'obbligazione anche per il venditore quando sia stato versato solo la prima rata). Richieste accessorie di rettifica delle misure di superficie e della tipologia d'uso ai fini della comparazione dei valori OMI.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'adesione di uno solo dei coobbligati non estingue la responsabilità solidale degli altri a meno che non segua l'integrale estinzione del debito come definito in sede di adesione (la mera prima rata non è sufficiente). Ha ritenuto corretta la valutazione della CTR che ha mantenuto l'interesse dell'Agenzia a una pronuncia di merito limitando però la pretesa all'importo concordato in sede di adesione (quantificato in sentenza in circa €755.000, con possibile rettifica materiale). Ha respinto le doglianze sulla mancata allegazione integrale della documentazione richiamata nell'avviso, ritenendo che l'indicazione dei valori OMI e delle caratteristiche catastali, provenendo da banca dati pubblica, costituisse il contenuto essenziale necessario alla difesa del contribuente. Ha inoltre rigettato le doglianze relative a motivazione, omessa pronuncia e valutazioni istruttorie, evidenziando l'incompletezza della prospettazione del ricorrente (mancata trascrizione degli atti e delle memorie rilevanti) e la discrezionalità del giudice del merito nell'interpretazione delle domande.
Norme richiamate
D.Lgs. 19.06.1997 n. 218 artt. 1 comma 2, 6 commi 2 e 4, 8 commi 1 e 2, 9
Richiamate in rapporto alla disciplina della definizione dell'accertamento per adesione; la Corte interpreta tali norme (congiuntamente alla giurisprudenza) nel senso che l'adesione di uno solo dei coobbligati non estingue automaticamente le responsabilità degli altri salvo integrale pagamento
Rilevato in relazione alla cessazione della materia del contendere: la cessazione richiede dichiarazione concorde di tutte le parti o comunque prova dell'estinzione integrale del debito; la sola adesione parziale/versamento di una rata non è idonea
Richiamato nel contesto delle regole di controllo e rettifica dei valori fiscali; la Corte delinea che l'amministrazione può fare riferimento a banche dati pubbliche e che l'indicazione del contenuto essenziale di tali dati può essere sufficiente per consentire la difesa
D.P.R. 131/1986 art. 52 comma 2-bis
Richiamato riguardo agli strumenti di controllo del valore degli immobili e agli obblighi documentali dell'Ufficio; la Corte ritiene che l'indicazione dei valori OMI da banca dati ufficiale costituisca contenuto essenziale idoneo per la motivazione
D.P.R. 131/1986 art. 51 comma 3
Riferito ai criteri comparativi e alla valutazione dei valori immobiliari; la Corte valuta che l'Ufficio abbia potuto utilizzare dati pubblici e che il giudice del merito abbia correttamente valutato la rilevanza comparativa
Legge 241/1990 art. 3 commi 1 e 3
Richiamata rispetto ai principi di motivazione e trasparenza dell'azione amministrativa; la Corte conferma che la motivazione che indica il contenuto essenziale e rimanda a banche dati pubbliche può essere adeguata
Richiamata in tema di diritti del contribuente e corretta motivazione degli atti impositivi; la Corte ne trae il principio che la motivazione deve consentire la difesa, ma non obbliga alla riproduzione integrale di dati pubblici
Codice di procedura civile art. 360 (v. nn. 3,4,5)
Norma sui motivi di ricorso per cassazione: la Corte ne applica i criteri per respingere i motivi che non espongono specificamente il contenuto dei documenti o che impugnano valutazioni di merito senza fornire autosufficiente esposizione
Codice di procedura civile art. 112
Richiamato in riferimento alle nullità per omessa pronuncia; la Corte richiede che l'omessa pronuncia sia dedotta con chiarezza e con riferimenti specifici per essere valutabile
Codice di procedura civile art. 132 n. 4
Richiamato in ordine ai requisiti di motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice d'appello adeguata laddove indicava gli elementi essenziali e la fonte pubblica dei dati
Codice di procedura civile art. 366
Riferito (nella giurisprudenza citata) al requisito di specificità del ricorso; la Corte osserva che il ricorrente non ha riportato gli atti o i passaggi salienti necessari a valutare la fondatezza delle censure
D.P.R. 115/2002 art. 13 comma 1 quater
Norma richiamata in relazione al contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento aggiuntivo da parte del ricorrente
Massime di principio
- L'adesione (definizione con adesione) stipulata da uno solo dei coobbligati non estingue la responsabilità solidale degli altri a meno che non segua l'integrale pagamento dell'importo definito; il versamento di una sola rata non è sufficiente a estinguere la posizione degli altri coobbligati
- Se l'Amministrazione si fonda su banche dati pubbliche (es. valori OMI), è spesso sufficiente che l'atto amministrativo riporti il contenuto essenziale dei dati e la descrizione dell'immobile; non è sempre necessario allegare integralmente documenti pubblici consultabili
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere richiede una chiara e concorde volontà delle parti o la prova dell'estinzione effettiva dell'interesse (es. pagamento totale): una mera allegazione dello storico dell'adesione senza prova di pagamento integrale non determina automaticamente l'estinzione
- In sede di impugnazione in Cassazione le doglianze su questioni di fatto o su documenti non trascritti nel ricorso possono essere dichiarate inammissibili: il ricorrente deve riportare nei motivi gli estratti o i passaggi principali degli atti cui si riferisce per consentire la verifica
- Errori materiali di quantificazione (es. differenza tra €753.000 e €755.000) possono essere considerati rettificabili in sede di esecuzione e non giustificano di per sé l'annullamento di una pronuncia di merito
- Le valutazioni comparative dei valori immobiliari attengono al sindacato di merito del giudice e richiedono motivazione specifica per essere censurate con successo in sede di legittimità; l'Amministrazione può utilizzare criteri ufficiali purché il contribuente possa esercitare la difesa conoscendo il contenuto essenziale delle basi dati utilizzate
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