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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11271/2022 del 07/04/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile il suo appello notificato mediante servizio postale per mancata attestazione della conformità dell'atto depositato a quello spedito alla controparte; si censura la violazione degli artt. 22 e 53 del d.lgs. n. 546/1992 e si chiede la cassazione della decisione che aveva ritenuto l'impugnazione inammissibile in assenza di tale attestazione e della costituzione del contribuente appellato

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Il Collegio ricorda il principio secondo cui l'art. 22, comma 3, del d.lgs. 546/1992 non considera automaticamente inammissibile l'atto per la sola mancanza dell'attestazione di conformità, bensì la inammissibilità deriva dall'accertata difformità tra l'atto depositato e quello notificato. Tuttavia, quando la parte resistente/appellata è contumace e quindi non è possibile il confronto diretto tra l'esemplare depositato e quello notificato, la mancanza dell'attestazione impedisce al giudice ogni effettiva verifica d'ufficio e deve avere come conseguenza l'inammissibilità dell'atto: si tratta di una sanzione ragionevole e proporzionata a tutela della funzione della formalità. Per tali ragioni il ricorso per cassazione proposto dall'Agenzia è infondato e viene respinto; nulla sulle spese, non essendosi costituito l'intimato

Norme richiamate

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546 - art. 22

    "in caso di consegna o spedizione a mezzo di servizio postale la conformità dell'atto depositato a quello consegnato o spedito è attestata conforme dallo stesso ricorrente. Se l'atto depositato nella segreteria della commissione non è conforme a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto, il ricorso è inammissibile..."

    La norma non rende inammissibile l'atto automaticamente per la sola mancata attestazione; l'inammissibilità deriva dalla effettiva difformità tra l'atto depositato e quello notificato, accertabile d'ufficio dal giudice. Tuttavia, se la parte resistente è contumace e impedisce il confronto, l'omessa attestazione determina l'inammissibilità perché il giudice non può verificare la conformità

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546 - art. 53

    Richiama l'art. 22 per il giudizio di appello: le regole sulla costituzione e sull'attestazione di conformità si applicano anche nell'appello tributario

  • c.p.c. art. 360, comma 1, n. 4

    Norma invocata quale criterio di censura in cassazione (violazione di norme processuali). La Corte ha ritenuto infondato il motivo fondato su tale vizio

  • Principi della Corte Costituzionale (sent. n.98/2004 e n.520/2002)

    I principi costituzionali richiedono che le cause di inammissibilità siano ridotte a ragionevoli sanzioni, valutate con equa razionalità e riguardino ragioni di seria importanza; tali principi giustificano la qualificazione dell'omessa attestazione, in caso di contumacia, quale sanzione giustificata

Massime di principio

  • Se si notifica un ricorso o appello a mezzo servizio postale, il ricorrente deve attestare la conformità tra l'esemplare depositato e quello notificato: l'omissione espone al rischio di inammissibilità in caso di contumacia della controparte
  • La mancata attestazione non è automaticamente causa di inammissibilità quando il resistente si costituisce: il giudice può confrontare gli esemplari e, se non c'è difformità, rigettare l'eccezione
  • Se la controparte non si costituisce, il giudice non può acquisire l'esemplare notificato e quindi, in mancanza di attestazione, deve ritenersi l'inammissibilità dell'atto per l'impossibilità di verifica
  • Per evitare il rischio di inammissibilità è opportuno depositare sempre copia conforme ovvero utilizzare modalità di notifica e prova che consentano agevole verifica della conformità (es. documentazione probatoria della spedizione o della consegna e attestazione formale di conformità)
  • La sanzione dell'inammissibilità in questi casi è considerata ragionevole e proporzionata alla funzione della formalità, in coerenza con i principi costituzionali sul contenuto delle cause di inammissibilità

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