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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11261/2022 del 07/04/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale Lombardia che aveva rigettato l'appello della società avverso l'avviso di accertamento per l'anno 2007. L'Ufficio aveva determinato maggiori ricavi ai fini IRES, IRAP e IVA applicando gli studi di settore (modello TG37U/TG73U) e una percentuale di ricarico considerata incongrua (46,71% dichiarata vs. intervallo 98%–232%). La società contestava: 1) la mancanza del presupposto per l'accertamento induttivo ai sensi dell'art. 62-sexies, comma 3, d.l. n.331/1993; 2) l'erronea individuazione del cluster applicabile, posto che l'attività prevalente sarebbe stata la gestione di apparecchi da gioco; 3) la metodologia e i calcoli dell'Ufficio (dosi, giacenze, media aritmetica non ponderata) e l'omessa verifica in loco; 4) vizi di motivazione e di prova contraria rispetto ai parametri applicati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società in quanto la maggior parte dei motivi era inammissibile per ragioni di principio di diritto o perché miravano a una rivalutazione di fatto non consentita in sede di legittimità. La Corte ha ritenuto che: la CTR aveva implicitamente esaminato e respinto le censure sulla motivazione; i motivi che lamentavano omesso esame non indicavano un "fatto storico" ai sensi dell'art. 360 n.5 c.p.c.; l'applicazione degli studi di settore e la metodologia adottata dall'Ufficio erano state adeguatamente valutate dal giudice di merito, anche considerando i dati forniti dalla contribuente nel contraddittorio endoprocedimentale; molte doglianze costituivano una censura di merito non sindacabile in cassazione. Pertanto il ricorso è stato respinto e la società condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquide in euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti di legge per eventuali conseguenze procedurali ai sensi dell'art.13 comma 1-quater D.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 600/1973, art. 41-bis

    Norma richiamata nell'ambito del procedimento di verifica. La Corte non ha censurato l'utilizzo degli atti del verificatore come base dell'avviso di accertamento.

  • d.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 1, lett. d)

    Norma che disciplina le presunzioni e i criteri di accertamento. La Corte ha ritenuto che l'accertamento induttivo fondato sugli studi di settore e sui consumi indicati potesse costituire base valida, salvo la prova contraria offerta dal contribuente.

  • D.L. n. 331/1993, art. 62-sexies, comma 3

    Disposizione relativa ai presupposti per l'accertamento induttivo in presenza di 'grave incongruenza' rispetto agli studi di settore. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia correttamente ritenuto sussistente tale presupposto alla luce dell'evidente incongruità della percentuale di ricarico dichiarata.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 53

    Prevede i termini e i requisiti di specificità dei motivi d'appello. La Corte ha rilevato la specificità dei motivi proposti in appello come conforme a tale norma.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Principio dell'obbligo del giudice di pronunciarsi su tutte le questioni rilevanti. La Corte ha chiarito che l'assenza di menzione espressa non implica automaticamente omessa statuizione se la decisione è logicamente incompatibile con l'accoglimento delle censure.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione. La Corte ha applicato i limiti di ammissibilità: n.4 per omissione di pronuncia, n.3 per violazione di norme di diritto, n.5 per omesso esame di fatti decisivi (richiede l'indicazione di un fatto storico). Molti motivi sono stati dichiarati inammissibili perché miravano a rivalutazione di fatti o non indicavano un fatto storico.

  • Codice civile, art. 2697

    Regola sulla ripartizione dell'onere della prova. La Corte ha richiamato che il contribuente ha l'onere di fornire la prova contraria all'applicabilità degli standards.

  • Codice civile, art. 2687

    Norma citata nei motivi; la Corte ha rigettato la doglianza che in effetti mirava a una rivalutazione di fatto più che a una questione di diritto.

  • Codice di procedura civile, artt. 115 e 167

    Regole sulla valutazione della prova e sui mezzi di prova; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia validamente apprezzato gli elementi probatori e la documentazione (anche contraddittorio endoprocedimentale).

  • Art. 53 Cost.

    Principio di capacità contributiva. La censura che l'accertamento non avesse correlativo maggiore costo è stata ritenuta inammissibile perché non specificamente volta ad un punto decisivo della sentenza impugnata.

  • D.Lgs. n. 472/1997, artt. 7 e 16

    Norme sulle sanzioni tributarie e sulle loro causali. Le doglianze relative a irrogazione di sanzioni e profili soggettivi sono state ritenute improprie in cassazione contro la sentenza d'appello e quindi inammissibili.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Norma richiamata per effetti procedurali; la Corte ha dato atto dell'esistenza dei presupposti di legge per l'applicazione della disposizione.

Massime di principio

  • In materia di accertamenti basati su studi di settore il giudice tributario di merito può valutare liberamente sia l'applicabilità dello standard sia la controprova offerta dal contribuente; la mancata risposta al contraddittorio amministrativo non preclude l'impugnazione, ma comporta conseguenze probatorie.
  • Il ricorso per cassazione non è il mezzo per una nuova valutazione dei fatti: le censure che effettivamente mirano a rimettere in discussione la valutazione probatoria del giudice di merito sono inammissibili.
  • Per il vizio di omesso esame ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.5 c.p.c. va indicato un fatto storico preciso desumibile dagli atti e decisivo per l'esito; non sono sufficienti argomentazioni generiche o questioni di diritto.
  • L'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non è integrata dalla mancanza di una motivazione esplicita se la decisione è logicamente incompatibile con l'accoglimento della pretesa; si può ravvisare una statuizione implicita di rigetto.
  • Il contribuente che contesta l'applicazione degli studi di settore deve fornire elementi concreti e, se possibile, documentali che giustifichino l'esclusione o la diversa collocazione nel cluster; l'onere della prova è stringente.
  • In cassazione i motivi devono rispettare il principio di autosufficienza e specificità: bisogna indicare esattamente il passaggio di sentenza contestato e le ragioni per cui è errato, altrimenti si rischia l'inammissibilità per 'non motivo' o per novità della questione.
  • Le doglianze dirette esclusivamente all'avviso di accertamento (vizi dell'atto impositivo o sanzionatorio) senza attacco specifico al decisum della sentenza impugnata sono inammissibili in sede di legittimità contro la sentenza regionale.

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