Cassazione Civile, Sentenza n. 11268/2022 del 07/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di cartella esattoriale emessa ai sensi dell'art.36-bis d.P.R. n.600/1973 con cui l'Ufficio ha recuperato, tramite procedura automatizzata di liquidazione della dichiarazione 2005, un presunto indebito utilizzo di credito di imposta per investimenti in aree svantaggiate e una differenza di credito derivante dall'anno 2004 (errore di compilazione/omessa scritturazione e codici tributo inesatti). La controversia verteva sulla legittimità dell'utilizzo della procedura automatizzata, sulla natura formale o sostanziale degli errori contestati e sulla possibilità di riportare il credito di imposta da un periodo d'imposta al successivo
La decisione
La Suprema Corte ha rigettato i primi tre motivi di ricorso (mantenendo la possibilità, in linea generale, di utilizzo delle procedure ex art.36-bis per controlli meramente cartolari e la posizione dell'Amministrazione sulla non trasferibilità del credito investimenti come valutata in appello), ma ha accolto il quinto motivo per vizio motivazionale. Ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata contraddittoria e incomprensibile perché ha sovrapposto e confuso questioni relative a crediti di imposta geneticamente diversi, determinando una motivazione inidonea. Per tale ragione la Corte ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e ha rinviato il giudizio alla CTR di Salerno in diversa composizione per nuovo esame e congrua motivazione; ha inoltre demandato al giudice di merito di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità
Norme richiamate
Consente la liquidazione automatizzata e l'iscrizione a ruolo di maggiori imposte quando la verifica è meramente cartolare e fondata sul riscontro oggettivo dei dati dichiarati con le informazioni dell'anagrafe tributaria; la Corte ritiene legittimo l'uso della procedura quando non sono richieste valutazioni di merito
Norma analogamente applicabile alle procedure automatiche in materia di IVA; richiamata insieme all'art.36-bis per legittimare i controlli cartolari anche sui crediti d'imposta
Legge 388/2000 (credito per investimenti in aree svantaggiate)
La Corte d'appello aveva interpretato la norma nel senso che il credito agevolativo può essere utilizzato solo nei periodi di imposta previsti dalla normativa e non può essere differito oltre il periodo di competenza; tale questione però è stata poi rimessa al giudice di merito per mancata chiarezza motivazionale
Riferita dalla ricorrente in tema di motivazione degli atti amministrativi; la doglianza non è risultata decisiva nella sentenza di cassazione che ha comunque richiamato il principio della necessaria motivazione certa
art.360 cod. proc. civ. (commi 3, 4, 5)
Fondamento delle censure di cassazione: i diversi comma invocati disciplinano i motivi di ricorso per cassazione; il comma 5 è stato interpretato dalle Sezioni Unite (cfr. sent. n.8053/2014) come riduzione del sindacato sulla motivazione al minimo costituzionale, ammettendo la cassazione solo per vizi motivazionali gravi (assenza, apparente, contraddittorietà irriducibile, motivazione incomprensibile)
Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha valutato che l'Amministrazione aveva comunque messo in discussione l'indebito utilizzo del credito in anni diversi, per cui non è stato ritenuto violato il principio di congruenza
art.8 legge n.330/2008
Richiamata dalla ricorrente in subordine per sostenere la trasferibilità del credito residuo all'anno successivo; la Cassazione ha ritenuto la censura assorbita dal rinvio per motivazione assente o contraddittoria
Analogamente richiamata in relazione alla disciplina dei crediti d'imposta; la questione di interpretazione è stata rimessa al giudice di merito a seguito della cassazione
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Cass. n.24747/2020; n.20643/2021; n.39331/2021; Sez. U. n.17758/2016; Sez. Un. n.8053/2014)
Principi consolidati citati: legittimità del controllo automatizzato quando il controllo è meramente documentale; limite del sindacato di legittimità sulla motivazione (Sez. Un. n.8053/2014) rigido sui vizi motivazionali che giustificano la cassazione
Massime di principio
- La procedura automatizzata ex art.36-bis è legittima quando il controllo si limita a riscontri cartolari oggettivi tra dichiarazione e dati dell'anagrafe tributaria; se sono invece necessarie valutazioni di merito l'uso della procedura automatizzata è problematico
- I crediti d'imposta disciplinati da norme agevolative possono essere vincolati al periodo di imposta previsto dalla legge: la loro utilizzabilità e trasferibilità va interpretata alla luce della specifica normativa di riferimento
- Errori formali di compilazione (es. codici tributo inesatti, omissioni di rigo) non necessariamente cancellano un diritto sostanziale del contribuente, ma occorre che il giudice valuti separatamente la validità sostanziale del credito rispetto agli errori formali
- In cassazione il sindacato sulla motivazione è limitato: la Corte può cassare per vizi motivazionali solo quando la motivazione è assente, apparente, contraddittoria in modo irriducibile o incomprensibile
- In giudizio è essenziale che le parti distinguano e trattino separatamente crediti d'imposta di diversa origine (geneticamente diversi); la confusione fra posizioni diverse può comportare l'annullamento per vizio di motivazione
- Per evitare annullamenti e nuovi esami è utile che il giudice di merito fornisca una motivazione chiara e coerente che spieghi se la contestazione è di natura formale (compilazione) o sostanziale (insussistenza del credito) e le relative conseguenze
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