Cassazione Civile, Sentenza n. 11269/2022 del 07/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società impugnava tre avvisi di accertamento IVA (anni 2006-2008) per irregolarità nelle cessioni di beni, denunciando difetti di notifica e la mancata indicazione del nominativo del responsabile del procedimento; in appello aveva anche dedotto che, nel frattempo, era entrato in vigore l'art. 8 d.l. n.16/2012 (ius superveniens) favorevole alla deducibilità dei costi in caso di operazioni soggettivamente inesistenti e avrebbe dovuto essere applicato anche d'ufficio; contestava inoltre la nullità della sentenza di primo grado per mancato differimento dell'udienza per legittimo impedimento del difensore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso e ha condannato Cek Group al pagamento delle spese di lite. Ha ritenuto inammissibili i motivi che chiedevano l'applicazione dell'art. 8 d.l. n.16/2012 poiché la pretesa dell'Amministrazione riguardava l'IVA e non le imposte dirette: la disciplina ius superveniens è applicabile ai fini delle imposte dirette (deducibilità dei costi), mentre in tema di IVA la detrazione è preclusa se le fatture sono soggettivamente inesistenti; inoltre l'appello era limitato dall'oggetto del ricorso introduttivo e la società non provò il legittimo impedimento del difensore.
Norme richiamate
art. 8, d.l. n.16/2012 (conv. in L. n.44/2012) e art. 14, comma 4bis, L. n.537/1993
Normativa che, in via transitoria e retroattiva se piu' favorevole al contribuente, riconosce la possibilita' di dedurre i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti ai fini delle imposte dirette salvo specifiche eccezioni
La Corte interpreta la norma come ius superveniens applicabile solo alle imposte dirette (imposte sui redditi) e suscettibile di rilievo d'ufficio; non è applicabile per contestazioni aventi ad oggetto l'IVA
Giurisprudenza su IVA e fatture soggettivamente inesistenti
Cass. civ., 8 ottobre 2020, n. 21706; Cass. civ., 7 ottobre 2015, n. 20060
In tema di IVA la detrazione è preclusa quando sono emesse fatture per operazioni inesistenti anche solo sotto il profilo soggettivo: l'indicazione mendace di un soggetto comporta l'esclusione della detrazione
art. 360, cod. proc. civ. e art. 375, cod. proc. civ.
Art. 360 invocato per i motivi di cassazione; art. 375 richiamato dalla Corte con riferimento all'istradamento dell'ordinanza ma non sussistendo i relativi presupposti per il provvedimento interlocutorio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002
Rilevata la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte della ricorrente di un ulteriore contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto
Massime di principio
- La disciplina ius superveniens introdotta dall'art. 8 d.l. n.16/2012 riguarda la deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette e non modifica le regole dell'IVA: non usare tale norma per contestare avvisi che hanno per oggetto esclusivamente l'IVA
- Se la controversia riguarda l'IVA e fatture soggettivamente inesistenti, la giurisprudenza conferma l'impossibilita' della detrazione indipendentemente dall'entrata in vigore di norme favorevoli sulle imposte dirette
- Il giudice può rilevare d'ufficio l'applicabilità di norme sopravvenute favorevoli (ius novit curia), ma ciò vale nei limiti dell'oggetto del giudizio e della materia (imposte dirette vs IVA); pertanto occorre specificare in ricorso la natura della pretesa (IVA o imposte dirette)
- Le questioni nuove intervenute nel corso del processo vanno tempestivamente e specificamente prospettate nel grado di giudizio competente; l'appello non può in genere ampliare l'oggetto del giudizio oltre quanto dedotto nel ricorso introduttivo
- Per ottenere il differimento dell'udienza per legittimo impedimento del difensore è necessario fornire prove adeguate della sussistenza dell'impedimento; la mancata prova può comportare il rigetto del mezzo processuale
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