Cassazione Civile, Sentenza n. 11270/2022 del 07/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La controversia riguardava l'irrogazione di sanzioni ai sensi dell'art. 13, d.lgs. n. 471/1997 per la mancata presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 8, D.P.R. n. 542/1999 relativa all'istanza per il rimborso/compensazione del credito IVA maturato nel secondo e terzo trimestre 2005, che la società aveva comunque portato in compensazione. La società sosteneva che l'omissione fosse una violazione meramente formale, senza pregiudizio per l'erario; l'Agenzia sosteneva che l'assenza della dichiarazione costituisce un vizio sostanziale in quanto impedisce i controlli sull'effettiva spettanza del credito e determina il mancato versamento dell'imposta nei termini, giustificando la sanzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ritenendo fondato il motivo unico di ricorso: la dichiarazione prevista dall'art. 8, D.P.R. n. 542/1999 integra un presupposto della compensazione IVA e la sua omissione è una violazione di natura sostanziale, sanzionabile ai sensi dell'art. 13, d.lgs. n. 471/1997, anche se il credito possa risultare dovuto in sede di dichiarazione annuale. La decisione della Commissione tributaria regionale della Toscana è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della società. Le spese di lite sono state compensate, inclusa quella del presente giudizio, alla luce della formazione successiva della giurisprudenza sulla questione.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 471/1997, art. 13
La norma sanzionatoria è stata ritenuta applicabile alle violazioni consistenti nell'errata utilizzazione della compensazione IVA in sede di liquidazione periodica e, in particolare, all'omessa presentazione della dichiarazione prevista dal D.P.R. n. 542/1999 art. 8, in quanto tale omissione determina un mancato versamento dell'imposta nei termini e un ritardato incasso erariale.
D.P.R. n. 542/1999, art. 8, commi 2 e 3
tali compensazioni possono essere effettuate solo successivamente alla presentazione dell'istanza di cui al comma 2
La Corte ha interpretato la dichiarazione/istanza prevista come presupposto della compensazione e del rimborso: la sua presentazione è condizione necessaria per l'esercizio legittimo della compensazione infrannuale e strumentale ai controlli dell'Amministrazione.
D.P.R. n. 633/1972, art. 38-bis
Citata quale parte del sistema normativo che disciplina rimborso e compensazione del credito IVA; la Corte ha ritenuto che l'esistenza del credito non escluda la sanzionabilità se manca l'adempimento formale/istruttorio prescritto.
D.P.R. n. 633/1972, art. 30
Norma richiamata nel quadro della disciplina IVA (liquidazioni/adempimenti periodici); la sentenza la colloca nel contesto delle regole che governano la liquidazione e la compensazione periodica, senza una interpretazione specifica autonoma nel testo.
D.Lgs. n. 241/1997, art. 17
Norma citata nel motivo di ricorso; dal testo della sentenza non risulta una specifica interpretazione sostanziale della norma.
Legge n. 212/2000, art. 10, comma 3
Norma richiamata nella censura dell'Agenzia; la sentenza non fornisce una interpretazione dettagliata di tale specifico comma.
D.Lgs. n. 472/1997, art. 6, comma 5-bis
Norma citata riguardante aspetti sanzionatori/definizione delle violazioni; la sentenza non ne svolge un'interpretazione autonoma, se non inquadrandola tra le norme richiamate.
D.P.R. n. 435/2001
La Corte precisa che l'adempimento dichiarativo aveva funzione strumentale ai controlli sin dall'introduzione con il D.P.R. n. 435/2001, quindi la rilevanza sostanziale dell'adempimento opera sin da tale data.
D.P.R. n. 126/2003
La norma è richiamata come fonte che successivamente ha fissato un termine specifico per l'espletamento dell'adempimento, senza incidere sulla natura sostanziale dell'obbligo dichiarativo.
Massime di principio
- L'omessa presentazione della dichiarazione prevista per ottenere il rimborso o per legittimare la compensazione infrannuale del credito IVA costituisce, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, una violazione di natura sostanziale e non meramente formale quando impedisce i controlli e determina un mancato o ritardato versamento dell'imposta.
- La dichiarazione prevista dall'art. 8 del D.P.R. n. 542/1999 integra un presupposto della compensazione: le compensazioni infrannuali vanno effettuate solo dopo la presentazione dell'istanza/dichiarazione, pertanto la mancata presentazione può giustificare l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 471/1997, art. 13.
- Anche se il credito IVA risultasse poi confermato nella dichiarazione annuale, ciò non esclude la sanzionabilità dell'uso improprio della compensazione infrannuale, perché rileva il mancato versamento tempestivo e l'effetto sul flusso di cassa erariale.
- In situazioni analoghe il contribuente dovrebbe presentare preventivamente la dichiarazione/istanza richiesta per il rimborso/compensazione o, in mancanza, astenersi dall'effettuare la compensazione infrannuale per evitare sanzioni.
- Dal punto di vista processuale, se la Corte di cassazione ritiene che non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito; inoltre, quando la giurisprudenza decisiva si è formata dopo il compiersi dei fatti o la proposizione del ricorso, le spese possono essere compensate.
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