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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11246/2024 del 26/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento per equa riparazione ex L. n. 89/2001 relativo alla durata irragionevole di un precedente giudizio di equa riparazione (cd. "Pinto su Pinto"). La Corte d’appello, in sede di opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001, ha revocato il precedente decreto monocratico e ha liquidato in favore del richiedente un indennizzo di euro 1.200, regolando anche le spese con distrazione al difensore. Il soccombente parziale ha proposto ricorso per cassazione con undici motivi: i primi tre contestavano la liquidazione degli esborsi del procedimento monitorio, denunciando violazione di norme sulle spese e difetto di motivazione; i motivi dal quarto al sesto riguardavano la liquidazione dei compensi del procedimento monitorio e dell’opposizione, lamentando anomalia motivazionale e violazione dei parametri forensi; i motivi settimo, ottavo e nono censuravano il mancato riconoscimento della maggiorazione del 30% per gli atti telematici ex art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55/2014; i motivi decimo e undicesimo riguardavano l’asserita erronea distrazione delle spese. Il Ministero ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, sostenendo l’erroneità della qualificazione unitaria della vicenda e la tardività della domanda di equa riparazione per una fase del giudizio presupposto, nonché la motivazione apparente del decreto impugnato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché l’errore nella determinazione delle spese vive è emendabile con correzione ex art. 287 c.p.c. e non con ricorso per cassazione. Ha ritenuto solo in parte infondati e in parte inammissibili i motivi quarto-sesto, escludendo la denunciata anomalia motivazionale e confermando che l’opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 è una fase di un unico procedimento e che, nel caso di rigetto, le spese si regolano autonomamente a carico dell’opponente; ha inoltre condiviso la liquidazione operata dalla Corte territoriale. Ha dichiarato inammissibili i motivi settimo-nono perché la maggiorazione del 30% per il deposito telematico degli atti è rimessa a valutazione discrezionale del giudice di merito e richiede un quid pluris non ritenuto sussistente. Ha dichiarato inammissibili i motivi decimo-undicesimo sulla distrazione delle spese, trattandosi di errore materiale emendabile ex artt. 287 e 288 c.p.c. Quanto al ricorso incidentale del Ministero, lo ha ritenuto inammissibile perché fondato su questioni non dedotte nel giudizio di merito. Le spese di legittimità sono state compensate.

Norme richiamate

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3

    è la base della domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo presupposto

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5-ter

    opposizione di cui all'art. 5-ter della l. n. 89 del 2001

    l’opposizione non introduce un autonomo giudizio di impugnazione, ma una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento

  • art. 287 c.p.c.

    procedimento di correzione di cui all'art. 287 cod. proc. civ.

    l’errore nella misura delle spese vive e l’errore materiale sulla distrazione delle spese sono emendabili con correzione e non con ricorso per cassazione

  • art. 288 c.p.c.

    insieme all’art. 287 c.p.c. è richiamato come rimedio per la correzione degli errori materiali sulla distrazione

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in tema di regolazione delle spese e liquidazione in base alla soccombenza

  • art. 93 c.p.c.

    la distrazione delle spese è collegata alla posizione del difensore e, in caso di errore, è emendabile con correzione materiale

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura è stata ritenuta inammissibile

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per denunciare nullità/motivazione apparente; la Corte ha escluso la sussistenza di un’anomalia motivazionale rilevante in cassazione

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato con l’art. 132 c.p.c. e l’art. 111 Cost. per contestare la motivazione del decreto

  • art. 111 Cost.

    utilizzato come parametro costituzionale della motivazione; la Corte ribadisce che il sindacato di legittimità è limitato ai casi di motivazione mancante o apparente

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    fondamento dei motivi per violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    fondamento dei motivi per nullità del decreto e del procedimento

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per chiarire che dopo la riforma del 2012 il sindacato sulla motivazione è limitato alle anomalie costituzionalmente rilevanti

  • L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 13, comma 6

    richiamato nei motivi relativi alla liquidazione dei compensi professionali

  • L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 13, comma 10

    richiamato nei motivi relativi agli esborsi e ai compensi

  • D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2, comma 1

    richiamato nella censura sulla liquidazione dei compensi professionali

  • D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2, comma 2

    richiamato nella censura sulla liquidazione degli esborsi

  • D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 4, comma 1-bis

    Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione

    la maggiorazione del 30% non è automatica, ma rimessa a valutazione discrezionale del giudice di merito, che deve accertare in concreto l’idoneità delle tecniche redazionali a facilitare consultazione e fruizione

  • D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 4, comma 1-bis

    ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto

    la previsione indica esempi di tecniche informatiche idonee, ma richiede comunque un quid pluris rispetto alla semplice redazione telematica

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 30, comma 1

    richiamato in tema di spese/esborsi del procedimento monitorio

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, Tariffa, Parte I, art. 13

    richiamato in relazione al contributo di bollo o agli esborsi del procedimento monitorio

  • L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 24, comma 1

    richiamato tra le norme sulla liquidazione dei compensi professionali

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    richiamato quale criterio sulla determinazione del compenso professionale

  • art. 4 L. n. 89/2001

    richiamato dal Ministero per sostenere la tardività della domanda in relazione a una fase del giudizio presupposto

Massime di principio

  • L’errore del giudice nella quantificazione delle spese vive o nell’erronea liquidazione/distrazione di specifiche voci di spesa è emendabile mediante correzione degli errori materiali, non tramite ricorso per cassazione.
  • Dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è ammesso solo in presenza di anomalie gravi e costituzionalmente rilevanti, come motivazione mancante, apparente, perplessa o affetta da contrasto irriducibile; non è censurabile il mero difetto di sufficienza della motivazione.
  • Nel procedimento ex L. n. 89/2001 l’opposizione ex art. 5-ter configura una fase interna di un unico procedimento e non un autonomo giudizio di impugnazione; la regolazione delle spese va quindi valutata alla luce dell’esito della fase di opposizione e della soccombenza complessiva secondo i principi indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
  • La maggiorazione del 30% prevista per gli atti depositati telematicamente redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne consultazione e fruizione non spetta automaticamente, ma richiede un apprezzamento in concreto del giudice di merito sull’effettiva sussistenza del requisito tecnico previsto dal decreto ministeriale.
  • In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove non dedotte nel giudizio di merito; il ricorrente deve indicare specificamente dove e come le questioni siano state già sottoposte al giudice precedente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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