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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22069/2023 del 24/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per imposte dirette e IVA relative all'anno d'imposta 2003. La Commissione tributaria regionale aveva accolto solo in parte l'appello della società contribuente, ritenendo deducibile come sopravvenienza passiva un esborso di euro 120.000 corrisposto in esecuzione di una transazione che definiva una lite civile tra la società e un'altra società, lite che coinvolgeva anche personalmente l'amministratore. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione/falsa applicazione delle norme sul reddito d'impresa in tema di sopravvenienze passive e inerenza, e vizio motivazionale in relazione alla deducibilità del costo transatto. La società ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale con quattro motivi: omesso esame di un fatto decisivo sulla deducibilità di spese di manutenzione, riparazione e ammodernamento eccedenti il plafond; violazione delle norme sull'onere della prova e sulla prova del costo deducibile; violazione delle norme sulle perdite su crediti collegate alla transazione; omessa pronuncia su una difesa relativa a tale ultima ripresa fiscale.

La decisione

La Corte ha rigettato sia il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate sia il ricorso incidentale della società contribuente. Quanto al ricorso principale, ha ritenuto infondate le censure perché la CTR aveva accertato in fatto l'effettivo pagamento della somma e la riferibilità della transazione a una lite passiva anche della società; su tale base aveva correttamente qualificato l'esborso come sopravvenienza passiva inerente all'attività d'impresa, deducibile ai sensi delle norme vigenti ratione temporis. Quanto al secondo motivo dell'Agenzia, la Corte ha ribadito che il cattivo esercizio della valutazione delle prove non integra un vizio di legittimità denunciabile nei termini prospettati. Sul ricorso incidentale, i primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili o infondati perché miravano in sostanza a una rivalutazione del merito, preclusa in cassazione; il terzo è stato dichiarato inammissibile per la medesima ragione, essendo la CTR pervenuta a una risposta negativa in fatto sul collegamento dei crediti con il contenzioso; il quarto è stato ritenuto infondato perché la statuizione reiettiva era comunque implicitamente o esplicitamente contenuta nei gradi di merito. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di redditi d'impresa, l'inerenza dei costi deducibili va riferita alla compatibilità, coerenza e correlazione del costo con l'attività imprenditoriale idonea a produrre reddito, non con il singolo ricavo.
  • Un esborso sostenuto per definire una lite passiva collegata all'attività aziendale può integrare una sopravvenienza passiva inerente e, quindi, deducibile, se il pagamento è effettivo e la transazione è riferibile all'impresa.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione delle prove o una revisione dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
  • La violazione di legge denuncia un errore nell'interpretazione della norma astratta, mentre la contestazione delle risultanze istruttorie attiene al merito ed è censurabile, nei limiti consentiti, solo come vizio motivazionale.
  • In materia di accertamento delle imposte sui redditi, il contribuente deve provare l'esistenza del costo, la sua inerenza e, se contestata, la sua coerenza economica; la mera contabilizzazione non basta.
  • Se il giudice di merito ha già respinto espressamente o implicitamente una censura, non sussiste il vizio di omessa pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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