Cassazione Civile, Ordinanza n. 22069/2023 del 24/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per imposte dirette e IVA relative all'anno d'imposta 2003. La Commissione tributaria regionale aveva accolto solo in parte l'appello della società contribuente, ritenendo deducibile come sopravvenienza passiva un esborso di euro 120.000 corrisposto in esecuzione di una transazione che definiva una lite civile tra la società e un'altra società, lite che coinvolgeva anche personalmente l'amministratore. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione/falsa applicazione delle norme sul reddito d'impresa in tema di sopravvenienze passive e inerenza, e vizio motivazionale in relazione alla deducibilità del costo transatto. La società ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale con quattro motivi: omesso esame di un fatto decisivo sulla deducibilità di spese di manutenzione, riparazione e ammodernamento eccedenti il plafond; violazione delle norme sull'onere della prova e sulla prova del costo deducibile; violazione delle norme sulle perdite su crediti collegate alla transazione; omessa pronuncia su una difesa relativa a tale ultima ripresa fiscale.
La decisione
La Corte ha rigettato sia il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate sia il ricorso incidentale della società contribuente. Quanto al ricorso principale, ha ritenuto infondate le censure perché la CTR aveva accertato in fatto l'effettivo pagamento della somma e la riferibilità della transazione a una lite passiva anche della società; su tale base aveva correttamente qualificato l'esborso come sopravvenienza passiva inerente all'attività d'impresa, deducibile ai sensi delle norme vigenti ratione temporis. Quanto al secondo motivo dell'Agenzia, la Corte ha ribadito che il cattivo esercizio della valutazione delle prove non integra un vizio di legittimità denunciabile nei termini prospettati. Sul ricorso incidentale, i primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili o infondati perché miravano in sostanza a una rivalutazione del merito, preclusa in cassazione; il terzo è stato dichiarato inammissibile per la medesima ragione, essendo la CTR pervenuta a una risposta negativa in fatto sul collegamento dei crediti con il contenzioso; il quarto è stato ritenuto infondato perché la statuizione reiettiva era comunque implicitamente o esplicitamente contenuta nei gradi di merito. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La deduzione di violazione di legge richiede un'erronea ricognizione della fattispecie astratta; non consente di censurare una rivalutazione del fatto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la critica alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
art. 75, comma 5, d.P.R. 917/1986
Richiamato come norma applicabile ratione temporis per la deducibilità delle sopravvenienze passive nel reddito d'impresa.
art. 66, comma 2, d.P.R. 917/1986
Richiamato come norma applicabile ratione temporis per la deducibilità delle sopravvenienze passive nel reddito d'impresa.
art. 67, comma 7, d.P.R. 917/1986
Richiamato per il limite percentuale di deducibilità delle spese di manutenzione, riparazione e ammodernamento degli immobili/beni aziendali, contestato dalla CTR e dal contribuente.
L'onere di provare l'esistenza, l'inerenza e la coerenza economica dei costi deducibili grava sul contribuente.
Richiamato dalla contribuente nel motivo sull'onere della prova e sulla ripresa fiscale.
Richiamato dalla contribuente nel motivo sull'onere della prova e sulla ripresa fiscale.
Richiamato dalla contribuente nel motivo sull'onere della prova e sulla ripresa fiscale.
art. 66, comma 2, d.P.R. 917/1986
Richiamato anche in relazione alla perdita su crediti e alla transazione.
Richiamato dalla contribuente in relazione alla perdita su crediti collegata alla transazione.
Richiamato dalla contribuente in relazione alla perdita su crediti collegata alla transazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di redditi d'impresa, l'inerenza dei costi deducibili va riferita alla compatibilità, coerenza e correlazione del costo con l'attività imprenditoriale idonea a produrre reddito, non con il singolo ricavo.
- Un esborso sostenuto per definire una lite passiva collegata all'attività aziendale può integrare una sopravvenienza passiva inerente e, quindi, deducibile, se il pagamento è effettivo e la transazione è riferibile all'impresa.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione delle prove o una revisione dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
- La violazione di legge denuncia un errore nell'interpretazione della norma astratta, mentre la contestazione delle risultanze istruttorie attiene al merito ed è censurabile, nei limiti consentiti, solo come vizio motivazionale.
- In materia di accertamento delle imposte sui redditi, il contribuente deve provare l'esistenza del costo, la sua inerenza e, se contestata, la sua coerenza economica; la mera contabilizzazione non basta.
- Se il giudice di merito ha già respinto espressamente o implicitamente una censura, non sussiste il vizio di omessa pronuncia.
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