Cassazione Civile, Ordinanza n. 22009/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fideiussori)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il saldo di un conto corrente acceso da una società poi fallita, con intimazione solidale anche ai fideiussori. I garanti hanno proposto opposizione deducendo, tra l'altro, la nullità del contratto di conto corrente per difetto di forma, la mancata valida pattuizione degli interessi ultralegali e l'illegittimità della commissione di massimo scoperto, anche sotto il profilo dell'usurarietà. Dopo il rigetto dell'opposizione e del successivo appello, hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione della disciplina sulla forma dei contratti bancari, assumendo che il conto corrente fosse nullo perché sottoscritto solo dal cliente e che l'apertura di credito non fosse stata validamente prodotta o regolata; (2) violazione dell'art. 117 TUB, sostenendo che la clausola sugli interessi ultralegali fosse invalida perché mancava la sottoscrizione della banca; (3) violazione delle norme sulla determinazione del contratto e sull'usura, nonché degli artt. 115 e 112 c.p.c., censurando la decisione d'appello che aveva rigettato le doglianze su commissione di massimo scoperto e usurarietà per asserita genericità della contestazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi. Ha affermato che, per il contratto di conto corrente bancario, è sufficiente la forma scritta con sottoscrizione del cliente e consegna della copia, potendo il consenso della banca risultare da comportamenti concludenti; conseguentemente è valida anche la clausola sugli interessi ultralegali. Quanto all'apertura di credito, ha rilevato che, se già prevista e disciplinata nel contratto di conto corrente redatto per iscritto, non richiede una autonoma forma scritta a pena di nullità. Ha invece accolto il terzo motivo, osservando che la Corte d'appello aveva erroneamente confuso la determinatezza della domanda con il principio di non contestazione: la doglianza di nullità della clausola di commissione di massimo scoperto e di usurarietà del rapporto era sufficientemente specifica e non richiedeva, in quella sede, la puntuale quantificazione analitica dei singoli addebiti, essendo i criteri per determinarli già desumibili dagli atti. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La forma scritta del contratto bancario ha funzione di protezione; per il conto corrente è sufficiente la sottoscrizione del cliente, mentre per l'apertura di credito la forma scritta può non essere necessaria se il relativo rapporto è già previsto e disciplinato in un contratto di conto corrente scritto, in base alla delibera CICR 4 marzo 2003.
Richiamato in via analogica come precedente delle Sezioni Unite sul requisito formale inteso in senso funzionale e non strutturale.
Censurato dai ricorrenti insieme alle norme sulla forma, ma non valorizzato come decisivo dalla Corte.
Richiamato dai ricorrenti in tema di forma; la Corte non ha ravvisato nullità del rapporto per difetto di sottoscrizione della banca.
Richiamato dai ricorrenti in tema di prova della forma del contratto, senza accoglimento.
Richiamato dai ricorrenti in tema di prova presuntiva, senza rilievo decisivo nella decisione.
Invocato per sostenere l'indeterminatezza della clausola di commissione di massimo scoperto.
Il principio di non contestazione riguarda i fatti e non le domande/eccezioni; non può essere utilizzato per dichiarare indeterminata una domanda sufficientemente specifica.
Richiamato sotto il profilo dell'omessa pronuncia o della decisione su un tema diverso da quello devoluto, in relazione alle censure su cms e usura.
Richiamata in relazione alla verifica del superamento del tasso soglia e all'usurarietà del rapporto bancario.
Evocato dalla Corte come disciplina sopravvenuta sulla commissione di massimo scoperto rilevante per i rapporti stipulati dal 15 giugno 2009.
delibera CICR 4 marzo 2003
Consente, per motivate ragioni tecniche, forme diverse da quella scritta per taluni contratti bancari; nel caso, è richiamata per escludere la nullità dell'apertura di credito già disciplinata nel contratto di conto corrente.
Richiamato per chiarire che la determinatezza attiene alla domanda, non al principio di non contestazione.
Massime di principio
- Nel settore bancario, il requisito della forma scritta del contratto non va sempre inteso in senso strutturale: la validità può essere rispettata anche quando il documento sia sottoscritto solo dal cliente, purché il contratto sia redatto per iscritto e consegnato al contraente protetto, potendo il consenso della banca desumersi da comportamenti concludenti.
- Se un'apertura di credito è già prevista e regolata in un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non è necessario un autonomo contratto scritto a pena di nullità, ove la disciplina secondaria consenta forme diverse per motivate ragioni tecniche.
- Il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. riguarda i fatti e non può essere confuso con il requisito di determinatezza della domanda o dell'eccezione: una censura di nullità o usurarietà non è indeterminata solo perché la parte non ha indicato analiticamente ogni singolo importo contestato, se dagli atti sono ricavabili i criteri di calcolo.
- Quando la questione devoluta riguarda la validità di clausole bancarie e la verifica dell'usura, il giudice non può respingere la domanda solo per genericità della contestazione se il thema decidendum è comunque sufficientemente definito e i dati necessari alla quantificazione risultano già in atti.
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