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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22011/2023 del 24/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia riguarda un rapporto di conto corrente bancario e, in particolare, la pattuizione della commissione di massimo scoperto e degli interessi relativi a un conto anticipi. La società cliente aveva censurato in appello la validità della clausola sulla CMS, sostenendo che la banca non avesse prodotto i contratti relativi ai conti anticipi e che, comunque, la clausola fosse nulla. In Cassazione ha proposto tre motivi: con i primi due ha denunciato la violazione degli artt. 345, 112 c.p.c. e degli artt. 1418 e 1421 c.c., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe potuto e dovuto rilevare d’ufficio la nullità della clausola CMS e quella degli interessi ultralegali, nonostante il profilo di novità; con il terzo motivo ha dedotto la nullità della clausola CMS per indeterminatezza, perché la sola indicazione percentuale non avrebbe consentito di comprendere il criterio concreto di computo, e in subordine per mancanza di causa, assumendo che la remunerazione del servizio di credito fosse già assicurata dagli interessi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi perché non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d’appello non aveva fondato la decisione su una declaratoria di inammissibilità per novità, ma aveva esaminato e rigettato nel merito le censure. È stato poi dichiarato inammissibile anche il terzo motivo nella parte in cui prospettava la nullità per indeterminatezza, perché tale questione non risultava trattata nel giudizio di merito e non era stato assolto l’onere di specificare dove fosse stata dedotta in appello. È stata invece esaminata nel merito, ma rigettata, la doglianza di nullità per mancanza di causa: la Corte ha richiamato le Sezioni Unite sul carattere corrispettivo della commissione di massimo scoperto e ha affermato che essa remunera la banca per l’onere di fronteggiare l’utilizzo dello scoperto, sicché non difetta di causa. Il ricorso è stato quindi rigettato e la società ricorrente è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    le censure che presuppongono una declaratoria di inammissibilità per novità sono infondate se la sentenza di merito ha invece deciso nel merito rigettando le domande o eccezioni.

  • art. 112 c.p.c.

    la ricorrente lo invoca per sostenere il potere-dovere del giudice di rilevare d'ufficio la nullità, ma la Cassazione ritiene non colta la ratio della decisione di merito.

  • art. 1418 c.c.

    viene in rilievo come norma sulla nullità del contratto/clausola, ma la censura è respinta per difetto di novità o per infondatezza nel merito.

  • art. 1421 c.c.

    il rilievo officioso della nullità è astrattamente ammesso, ma la doglianza non supera il vaglio di ammissibilità perché non coglie la ratio della sentenza impugnata o introduce questioni nuove.

  • art. 1346 c.c.

    la deduzione di indeterminatezza della clausola è dichiarata inammissibile perché nuova rispetto al giudizio di merito.

  • art. 1418, comma 2, c.c.

    richiamato per la nullità della clausola per mancanza di causa; la Corte esclude la nullità valorizzando la funzione corrispettiva della CMS.

  • art. 644, comma 4, c.p.

    richiamato per qualificare la CMS come componente remunerativa rilevante nel calcolo del tasso praticato in concreto.

  • art. 2, comma 1, L. n. 108 del 1996

    richiamato per affermare che la CMS rientra tra commissioni o remunerazioni del credito rilevanti ai fini della determinazione del TEGM.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato solo per atto difensivo scritto depositato dalle parti nella fase camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In cassazione non possono essere prospettate per la prima volta questioni nuove non comprese nel thema decidendum del giudizio di merito, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio; chi le deduce deve indicare in quale atto e in quale momento le abbia già sollevate.
  • La censura di legittimità è inammissibile quando non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, cioè quando attribuisce al giudice di merito una motivazione o una pronuncia processuale diversa da quella effettivamente resa.
  • La nullità contrattuale per indeterminatezza della clausola presuppone una specifica deduzione e un accertamento sul contenuto della pattuizione; se la questione è nuova e richiede verifiche di fatto non emergenti dagli atti, il motivo è inammissibile.
  • La commissione di massimo scoperto è qualificata come corrispettivo del credito, remunerativo dell'onere per la banca di mantenere la capacità di far fronte all'espansione dello scoperto; perciò non è affetta da nullità per difetto di causa solo perché si aggiunge agli interessi.
  • Nel ricorso per cassazione vale un rigoroso principio di specificità: la parte che deduce una questione non esaminata in appello deve allegarne la precedente proposizione e localizzarla puntualmente negli atti del giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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