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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22013/2023 del 24/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

Un giudice di pace aveva prorogato il trattenimento presso un centro per il rimpatrio su richiesta della questura, in esecuzione di un provvedimento di respingimento, utilizzando un modulo prestampato con mera formula di stile. Il trattenuto ha ricorso per cassazione deducendo la nullità del provvedimento per difetto assoluto di motivazione, in violazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 286/1998, degli artt. 13 e 111 Cost. e dell'art. 360 n. 3 c.p.c., perché il giudice non aveva illustrato le ragioni concrete della proroga, non aveva richiamato la richiesta del questore né aveva dato conto delle difese depositate. La Corte ha ritenuto fondato il motivo, rilevando che la motivazione del provvedimento di proroga del trattenimento deve contenere l'accertamento dei presupposti di legge e della loro congruenza con la finalità del rimpatrio, non essendo sufficiente una motivazione apparente o tautologica.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ha dichiarato nullo il provvedimento impugnato per difetto assoluto di motivazione e lo ha cassato senza rinvio, poiché il termine entro cui la proroga avrebbe potuto essere validamente disposta era ormai decorso e il processo non poteva essere ulteriormente proseguito. Quanto alle spese, non ha provveduto alla loro regolazione nel giudizio di legittimità, rinviando la liquidazione al giudice di pace competente, in ragione dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e della soccombenza di un'amministrazione statale.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    La proroga del trattenimento è consentita solo nei casi e per i tempi rigidamente previsti dalla legge e richiede un controllo giudiziale sulla sussistenza dei presupposti e sulla loro coerenza con la finalità del rimpatrio.

  • art. 6 d.lgs. n. 142 del 2015

    Impone l'obbligo di motivazione dei provvedimenti che dispongono o prorogano il trattenimento, in attuazione della direttiva UE 2013/33.

  • art. 8 direttiva UE n. 33/2013

    Il trattenimento può essere disposto solo se necessario e sulla base di una valutazione caso per caso.

  • art. 9 direttiva UE n. 33/2013

    La decisione di trattenimento deve rispettare garanzie procedurali e giurisdizionali e indicare per iscritto le motivazioni di fatto e di diritto.

  • art. 13 Cost.

    La limitazione della libertà personale è soggetta a riserva assoluta di legge; l'autorità amministrativa non dispone di potere discrezionale libero.

  • art. 111 Cost.

    Richiede che il provvedimento sia adeguatamente motivato, specie quando incide sulla libertà personale.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È stato invocato come vizio di violazione di legge in relazione al difetto di motivazione e ai presupposti della proroga.

  • art. 382, ultimo comma, secondo periodo, c.p.c.

    Consente la cassazione senza rinvio quando il processo non può essere proseguito per il sopravvenuto decorso del termine.

  • art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002

    Per la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il compenso del difensore va liquidato dal giudice del procedimento su istanza dell'interessato.

  • art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002

    Nel giudizio di cassazione la liquidazione delle spese del patrocinio segue la regola del giudice che ha pronunciato la decisione impugnata o quello individuato dalla disciplina richiamata.

  • art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002

    La condanna alle spese in favore dello Stato non si applica quando soccombente è un'amministrazione statale.

Massime di principio

  • Il provvedimento giudiziale che proroga il trattenimento amministrativo dello straniero deve contenere una motivazione effettiva, specifica e riferita al caso concreto; una formula prestampata o meramente tautologica equivale a motivazione apparente e determina nullità.
  • La proroga del trattenimento è legittima solo se il giudice accerta i presupposti legali indicati dalla disciplina speciale e verifica la congruenza tra i motivi addotti e la finalità concreta di consentire l'identificazione o il rimpatrio.
  • Quando la misura incide sulla libertà personale, il controllo giurisdizionale non può ridursi a un vaglio formale, ma deve estendersi alla specificità dei fatti dedotti dall'autorità richiedente e alla loro idoneità giustificativa.
  • Se il termine massimo entro cui la proroga avrebbe potuto essere validamente disposta è già decorso, la cassazione avviene senza rinvio perché il processo non è più proseguibile.
  • In materia di patrocinio a spese dello Stato, se la parte ammessa risulta vittoriosa contro un'amministrazione statale, la liquidazione del compenso del difensore segue la disciplina speciale e non la condanna alle spese in favore dello Stato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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