Cassazione Civile, Ordinanza n. 22008/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo di ricorso, dichiarando inammissibili i primi due e assorbiti il terzo e il quinto. La sentenza della Corte d'appello di Roma è stata cassata con rinvio alla medesima Corte in diversa composizione, affinché riesamini la controversia tenendo conto delle circostanze allegate dalla banca in tema di profilatura dell'investitore e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce dalla sottoscrizione di due polizze unit linked per complessivi 150.000 euro, emesse da una compagnia assicurativa poi subentrata nell'istituto di credito ricorrente. Il sottoscrittore ha agito per ottenere il risarcimento della differenza tra i premi versati e quanto recuperato al riscatto, deducendo che i prodotti, pur denominati polizze vita, erano in sostanza investimenti finanziari soggetti alla disciplina dell'intermediazione finanziaria e che l'intermediario non aveva svolto un'adeguata profilatura del cliente. La Corte d'appello ha accolto la domanda, ritenendo che le polizze fossero prodotti finanziari privi di effettivo rischio demografico e che la banca non avesse provato il corretto adempimento degli obblighi informativi e di adeguatezza. Con il ricorso per cassazione la banca ha dedotto, in sintesi: 1) violazione dell'art. 2, comma 2, d.lgs. 209/2005 e dell'art. 25-bis TUF, sostenendo che le unit linked restano contratti di assicurazione sulla vita e non possono essere equiparate a prodotti finanziari né sottoposte retroattivamente al TUF; 2) violazione delle stesse norme e omesso esame di un fatto decisivo, perché i contratti prevedevano comunque un pagamento in caso di decesso e quindi un rischio demografico, con conseguente inquadramento nel ramo III; 3) violazione dell'art. 116 c.p.c., per erronea ricostruzione dei fatti antecedenti alla sottoscrizione; 4) violazione dell'art. 28 regolamento Consob e dell'art. 23 TUF, oltre che omesso esame di fatti decisivi, perché il cliente aveva già dichiarato un'elevata propensione al rischio, esperienza in strumenti finanziari e obiettivi compatibili con l'investimento, sicché la profilatura era stata correttamente eseguita; 5) violazione degli artt. 1218 c.c., 23, comma 6, TUF e 112 c.p.c. sulla mancata considerazione dell'imprevedibilità delle perdite. La Cassazione ha ritenuto inammissibili i primi due motivi, ritenendo non decisiva e comunque non adeguatamente illustrata la dedotta esistenza di un rischio demografico non trascurabile; ha invece accolto il quarto motivo, osservando che la banca aveva specificamente allegato e documentato dichiarazioni del cliente sulla propria elevata propensione al rischio e sugli obiettivi di investimento, circostanze potenzialmente decisive che la Corte d'appello non aveva esaminato nel valutare l'asserito inadempimento dell'intermediario all'obbligo di profilatura. Il terzo e il quinto motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2, comma 2, d.lgs. 209/2005
Le polizze unit linked rientrano nel ramo III solo se le prestazioni principali sono collegate al valore di quote o fondi e permane un rischio demografico, che non può essere del tutto trascurabile.
art. 25-bis TUF
È richiamato dalla ricorrente per sostenere l'applicabilità della disciplina degli intermediari ai prodotti assicurativi di investimento a partire dalla sua entrata in vigore, ma la Corte non fonda la decisione su tale profilo perché i primi due motivi sono dichiarati inammissibili.
art. 100, comma 1, lett. f), TUF
È richiamato nel ricorso come indice della precedente esclusione dei prodotti assicurativi dalla disciplina della sollecitazione all'investimento.
art. 28 reg. Consob
Rileva nella valutazione della profilatura del cliente e degli obblighi informativi dell'intermediario; la Corte ritiene decisivo l'omesso esame delle dichiarazioni rese dal cliente ai fini dell'adeguatezza dell'investimento.
art. 23 TUF
È richiamato con riguardo alla ripartizione degli obblighi probatori dell'intermediario in tema di servizi di investimento.
art. 116 c.p.c.
Invocato per censurare l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte della Corte d'appello.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte lo applica per ritenere decisiva l'omessa considerazione di circostanze fattuali rilevanti ai fini della profilatura dell'investitore e inammissibili o non autosufficienti le censure che non illustrano adeguatamente la decisività del fatto omesso.
art. 1218 c.c.
Richiamato nel quinto motivo, poi assorbito, in relazione alla responsabilità contrattuale dell'intermediario per il preteso inadempimento.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel quinto motivo, poi assorbito, per dedotta omissione di pronuncia o ultrapetizione.
Massime di principio
- Le polizze unit linked non sono automaticamente assimilabili a prodotti finanziari in senso pieno solo perché presentano una componente di rischio finanziario: per la loro qualificazione occorre verificare, nel concreto, la presenza di un effettivo rischio demografico non meramente apparente o trascurabile.
- Nel giudizio di legittimità la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se il ricorrente indica con precisione il fatto storico decisivo omesso, la sua discussione tra le parti e la sua decisività nel ragionamento della sentenza impugnata.
- In tema di responsabilità dell'intermediario per servizi di investimento, la corretta profilatura del cliente va valutata sulla base delle dichiarazioni effettivamente rese dall'investitore e delle informazioni acquisite prima della sottoscrizione; l'omesso esame di tali dati può integrare vizio di motivazione o di esame di fatto decisivo.
- La valutazione dell'adeguatezza dell'investimento non può prescindere dalle dichiarazioni del cliente su esperienza finanziaria, propensione al rischio e obiettivi di investimento, quando tali circostanze siano specificamente allegate e documentate.
- Se il giudice di merito fonda la responsabilità dell'intermediario sulla mancata profilatura dell'investitore, deve esaminare tutti i fatti specificamente dedotti e documentati che possano dimostrare l'adempimento dell'obbligo informativo; la loro omissione impone la cassazione con rinvio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22007/2023 del 24/07/2023
- ordinanza_civile · 24 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22009/2023 del 24/07/2023
- ordinanza_civile · 24 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22011/2023 del 24/07/2023
- ordinanza_civile · 24 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22012/2023 del 24/07/2023
- ordinanza_civile · 24 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22013/2023 del 24/07/2023
- ordinanza_civile · 24 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22014/2023 del 24/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →