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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22007/2023 del 24/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

Una società correntista, poi dichiarata fallita nel corso del giudizio di appello, aveva chiesto al Tribunale l'accertamento del saldo di un conto corrente alla data del 31/12/2005, previa verifica dell'illegittimità di addebiti per anatocismo, interessi ultralegali e commissione di massimo scoperto. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello aveva rigettato l'appello della banca, ritenendo ammissibile l'azione di mero accertamento, insussistente il giudicato invocato dalla banca, non pattuiti o comunque nulli gli addebiti relativi a interessi e CMS, e ricostruibile il conto nonostante la mancanza di alcuni estratti. La banca ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. per mancanza di chiusura del conto; 2) violazione del giudicato ex artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c.; 3) violazione delle norme su interessi e CMS, contestando la CTU e la ricostruzione contabile, la nullità della clausola di CMS, l'anatocismo e la legittimità della capitalizzazione trimestrale dopo la delibera CICR; 4) violazione dell'art. 2946 c.c. per errata decorrenza della prescrizione dalla chiusura del conto anziché dalle singole rimesse solutorie in assenza di prova di un'apertura di credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, dichiarato inammissibile il secondo, rigettato il terzo e accolto il quarto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al profilo della prescrizione e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione, anche per le spese. La Cassazione ha affermato che la prescrizione non decorre automaticamente dalla chiusura del conto per tutte le rimesse, ma va distinto tra rimesse ripristinatorie e solutorie; pertanto il giudice di merito avrebbe dovuto verificare la natura dei versamenti e l'esistenza dell'apertura di credito nel periodo rilevante.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire sussiste anche prima della chiusura del conto, quando il correntista chiede l'accertamento della nullità di clausole e la rideterminazione del saldo per rimuovere un'incertezza attuale sugli addebiti.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato in relazione al giudicato interno/esterno invocato dalla banca, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per mancato confronto con la ratio decidendi.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per l'eccezione di giudicato; la Corte ha ritenuto non adeguatamente specificata la deduzione della banca.

  • art. 1284, comma 3, c.c.

    Richiamato insieme alle norme sulla prova e interpretazione del contratto nella contestazione della determinazione degli interessi.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato per contestare l'interpretazione del contratto di conto corrente e del fido.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di onere della prova rispetto alla pattuizione degli interessi e alla ricostruzione del rapporto.

  • art. 7 delibera CICR 9 febbraio 2000

    La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale o l'invio degli estratti conto non bastano da soli a validare la clausola anatocistica nei contratti anteriori; occorre una nuova pattuizione scritta/adeguamento nelle forme previste.

  • D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 120

    La norma, come modificata, non consente di per sé il mantenimento automatico delle clausole anatocistiche senza il rispetto della disciplina attuativa CICR.

  • D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25

    La declaratoria di illegittimità costituzionale ha inciso sulla disciplina transitoria e impedito di usare la sanatoria delle clausole pregresse come termine di comparazione per l'adeguamento.

  • art. 1339 c.c.

    Non opera la sostituzione automatica della clausola anatocistica con la disciplina legale in questo contesto; è necessaria l'osservanza della disciplina di adeguamento prevista.

  • art. 2946 c.c.

    La prescrizione delle somme indebitamente addebitate non decorre in modo uniforme dalla chiusura del conto, ma va verificata in rapporto alla natura delle rimesse (solutorie o ripristinatorie).

Massime di principio

  • In materia di conto corrente bancario, il correntista può agire con domanda di mero accertamento per far dichiarare l'illegittimità di addebiti e ottenere la rideterminazione del saldo anche prima della chiusura del rapporto, quando vi sia un interesse concreto e attuale a rimuovere l'incertezza sul conto.
  • L'eccezione di giudicato deve essere dedotta con specificità e deve confrontarsi con la reale ratio della decisione invocata; non è sufficiente richiamare genericamente un precedente se esso non ha statuito sul medesimo oggetto sostanziale.
  • Le censure di legittimità non possono essere veicolo per ottenere una rivalutazione del merito, della CTU o del compendio probatorio, quando il giudice di merito abbia motivato in modo coerente sulle risultanze documentali e tecniche.
  • Nei contratti di conto corrente anteriori alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, la validità della clausola di capitalizzazione degli interessi richiede un adeguamento conforme alla disciplina applicabile; l'invio degli estratti conto o la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non bastano, se manca una nuova pattuizione scritta nei casi richiesti.
  • La prescrizione delle ripetizioni di indebito bancario non decorre indistintamente dalla chiusura del conto: occorre distinguere tra rimesse ripristinatorie e rimesse solutorie, e il giudice deve accertare la natura dei versamenti e l'effettiva esistenza dell'apertura di credito nel periodo rilevante.
  • In tema di conto corrente bancario, la prova dei movimenti può essere ricostruita anche mediante elementi diversi dalla produzione integrale di tutti gli estratti conto, purché il giudice valuti attendibilità e coerenza dell'accertamento tecnico-contabile.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteAnatocismoContenzioso tributarioImpugnazioniProve
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrescrizioneNullità

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