Cassazione Civile, Ordinanza n. 22012/2023 del 24/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce dal mancato pagamento della provvigione richiesta da una mediatrice immobiliare per l'attività svolta in relazione all'acquisto di un immobile. La mediatrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per euro 24.660,00 oltre interessi; l'acquirente vi aveva proposto opposizione sostenendo che la proposta d'acquisto non fosse stata validamente accettata entro il termine previsto. Il Tribunale e poi la Corte d'appello avevano ritenuto che l'accettazione non fosse tempestiva e che il messaggio di posta elettronica inviato dal venditore non integrasse valida manifestazione di accettazione, anche perché privo dei requisiti formali richiesti e riferibile a uno solo dei comproprietari. In Cassazione la mediatrice ha dedotto: 1) violazione delle norme sul documento informatico e sulla forma scritta, sostenendo che l'e-mail di accettazione dovesse valere come scrittura privata e dunque come valida conclusione dell'affare; 2) violazione di norme su prova documentale, testimoniale e presuntiva, assumendo che, trattandosi di forma scritta ad substantiam, non potessero essere utilizzati elementi contrari al contenuto della scrittura; 3) vizio di motivazione e violazione di norme sostanziali, per avere la Corte d'appello escluso efficacia al messaggio perché proveniente da un solo comproprietario. I resistenti hanno proposto ricorso incidentale condizionato deducendo l'omesso esame della controproposta dei venditori diretta ad aumentare il prezzo, ma tale ricorso è rimasto assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto che il motivo principale non colpisse l'intera ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la censura si concentrava solo sull'idoneità dell'e-mail a soddisfare il requisito della forma scritta, senza confrontarsi con l'ulteriore profilo decisivo: la mancata allegazione di una vera e propria conclusione dell'affare idonea a far sorgere il diritto alla provvigione. La Corte ha comunque affermato che un messaggio di posta elettronica privo di firma elettronica avanzata, qualificata o digitale non ha efficacia di scrittura privata ex art. 2702 c.c. né integra l'atto scritto richiesto per i negozi soggetti a forma scritta ad substantiam. Inoltre, ai fini dell'art. 1755 c.c., non basta la mera proposta e accettazione, ma occorre che tra le parti si sia formato un vincolo giuridico tale da consentire l'esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. o il risarcimento del danno da mancato conseguimento del risultato programmato. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. La ricorrente principale è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1350 c.c.
La forma scritta richiesta per determinati atti non può dirsi rispettata da una semplice e-mail priva di firma elettronica idonea.
art. 1351 c.c.
Anche il preliminare soggetto a forma scritta ad substantiam richiede una sottoscrizione idonea; il messaggio di posta elettronica non firmato nei modi previsti non basta.
art. 2702 c.c.
La scrittura privata presuppone una sottoscrizione riconoscibile; la e-mail priva di firma elettronica qualificata o digitale non ne ha l'efficacia.
art. 1754 c.c.
È richiamato per definire l'attività di mediazione e il contesto del diritto alla provvigione.
art. 1755 c.c.
Il diritto del mediatore alla provvigione sorge solo quando l'affare sia concluso per effetto del suo intervento.
art. 2932 c.c.
La conclusione dell'affare, ai fini della provvigione, presuppone un vincolo giuridico che abiliti all'esecuzione specifica del contratto.
art. 20 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Il documento informatico soddisfa la forma scritta solo se sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale e formato secondo regole tecniche che garantiscano identificabilità, integrità e immodificabilità.
art. 21 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Le scritture private soggette a forma scritta, se formate come documento informatico, devono essere sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o digitale.
art. 366 c.p.c.
Il ricorso deve essere specificamente riferito alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 366 c.p.c.
L'eccezione di carenza di specifica indicazione degli atti e documenti resta assorbita se il motivo è comunque inidoneo a colpire la decisione.
art. 375 c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo di ricorso per censura di motivazione.
art. 132 c.p.c.
Richiamato per dedurre vizio di motivazione apparente o insufficiente.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È posto a base dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Ai fini del diritto del mediatore alla provvigione, non è sufficiente la mera manifestazione di assenso su una proposta d'acquisto: occorre che l'accordo abbia prodotto un vincolo giuridico effettivo tra le parti tale da consentire l'esecuzione specifica del futuro contratto o il risarcimento del danno da mancata conclusione.
- Un messaggio di posta elettronica privo di firma elettronica avanzata, qualificata o digitale non equivale, di regola, a scrittura privata e non soddisfa la forma scritta ad substantiam richiesta per gli atti soggetti agli artt. 1350 e 1351 c.c.
- Il ricorso per cassazione deve colpire l'intera ratio decidendi della sentenza impugnata: se la censura investe solo un passaggio argomentativo e non la ragione decisiva della decisione, il motivo è inidoneo a ottenere la cassazione.
- Quando il giudice di merito esclude la provvigione per difetto di conclusione dell'affare, non basta dimostrare la sola accettazione della proposta; occorre allegare e provare la formazione di un vincolo giuridico completo e tempestivo.
- La e-mail può avere valore probatorio come documento informatico solo se dotata delle caratteristiche e della sottoscrizione previste dalla disciplina speciale; in difetto, non può essere equiparata alla sottoscrizione idonea a impegnare il dichiarante in un negozio formale.
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