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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7968/2024 del 25/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di un accertamento tributario che aveva imputato a Raimondo Guerra, in qualità di socio al 51% della Progetto Casa 2000 s.r.l., maggiori redditi derivanti da utili non dichiarati della società a base ristretta. Il ricorrente deduceva: (i) violazione dell'art. 295 c.p.c. e rilievo di pregiudizialità rispetto al giudizio sulla società (sospensione dovuta); (ii) errata applicazione delle norme tributarie e degli oneri probatori (art. 47 TUIR, art. 39 DPR 600/1973 e norme civili sull'onere della prova); (iii) motivazione apparente in ordine alla quantificazione e prova degli utili accertati.

La decisione

Il ricorso in cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi: ha escluso l'obbligo di sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. ove la causa «pregiudicante» sia già definita in grado d'appello o pendente davanti alla Corte (tale sospensione è prevista solo quando la causa pregiudicante è pendente in primo grado), richiamando anche l'applicabilità dell'art. 337 c.p.c. e della disciplina speciale del processo tributario. La Corte ha altresì ritenuto che non sussista identità soggettiva necessaria per far scattare la sospensione e che, nel caso di società a base ristretta, l'accertamento nei confronti della società possa logicamente precedere e giustificare l'accertamento nei confronti del socio. Quanto al merito probatorio, la decisione d'appello è risultata adeguatamente motivata: l'Amministrazione aveva fornito elementi (esiguità del numero di soci, natura familiare della società, disponibilità degli utili a soggetti individuati) non efficacemente contestati dal contribuente. Condanna alle spese, liquidate in euro 6.000,00 oltre spese prenotate a debito, e applicazione dell'obbligo di versamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 295 cod. proc. civ.

    La sospensione necessaria prevista dall'art. 295 c.p.c. opera solo quando la causa pregiudicante sia ancora pendente in primo grado; se la pregiudicante è definita in grado d'appello o è pendente in sede di impugnazione la sospensione non è automatica.

  • art. 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Rinvia la materia processuale ordinaria al processo tributario; la Corte rileva che il rinvio comporta applicabilità anche delle regole sull'art. 337 c.p.c. al processo tributario.

  • art. 337 cod. proc. civ.

    Consente al giudice di sospendere facoltativamente la causa dipendente quando la causa pregiudicante è pendente in sede d'impugnazione; il giudice può anche decidere non sospendere se ravvisa una prognosi di riformabilità della decisione pregiudicante.

  • art. 39, comma 1-bis, d.lgs. n. 546/1992

    Riproduce il principio dell'art. 295 c.p.c. nel processo tributario; la Corte interpreta che il suo campo di applicazione coincide con quello dell'art. 295 c.p.c. e non estende la sospensione necessaria al caso in cui la pregiudicante sia già definita in grado d'appello.

  • art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.

    Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha valutato l'ammissibilità e il merito dei motivi di nullità di motivazione e di violazione di norme processuali e tributarie, dichiarandoli infondati.

  • art. 47 TUIR

    Norma sul regime tributario degli utili e loro imputazione; richiamata dal ricorrente per contestare la corretta imputazione degli utili al socio, ma la Corte non ha ritenuto fondata la censura alla luce degli elementi probatori.

  • art. 39 DPR 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamata dal ricorrente in relazione ai criteri di accertamento induttivo; la Corte ha ritenuto che l'accertamento basato su presunzioni semplici fondate su elementi concreti (ristrettezza della compagine, natura familiare, disponibilità degli utili) fosse legittimo e non confutato.

  • artt. 2697, 2727, 2729 cod. civ.

    Norme sull'onere della prova e sui mezzi di prova; la Corte ha ritenuto che il contribuente non abbia adempiuto all'onere di allegare e provare a confutazione delle presunzioni utilizzate dall'Amministrazione.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.

    Principio sulla motivazione della decisione; la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata non fosse apparente ma chiaramente esplicativa del ragionamento giudiziale.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamata in tema di motivazione delle decisioni nel processo tributario; la Corte ha ritenuto rispettati i requisiti di motivazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Prevede l'obbligo di versamento del contributo unificato in determinate ipotesi; la Corte ha dichiarato dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Ha modificato la disciplina del contributo unificato; richiamata come norma introduttiva della previsione applicata dalla Corte.

Massime di principio

  • La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. (e corrispondente nel processo tributario) opera solo se la causa pregiudicante è pendente in primo grado; se la pregiudicante è già definita in grado d'appello o è pendente davanti a un giudice superiore, la sospensione non è automatica e il giudice può valutare la sospensione facoltativa ex art. 337 c.p.c. o decidere la causa sulla base di una prognosi di riformabilità.
  • Perché sussista un rapporto di pregiudizialità idoneo a sospendere la causa è necessaria, normalmente, una significativa coincidenza soggettiva e oggettiva tra le parti e le questioni decise; l'esistenza di un accertamento a carico della società non equivale automaticamente a identità di parti con il socio.
  • Nel caso di società a base ristretta, l'accertamento di utili occultati a carico della società può legittimamente riverberarsi sugli azionisti/soci nella misura della partecipazione, purché l'Amministrazione fornisca elementi concreti (es. esiguità soci, rapporti familiari, disponibilità di somme) e il contribuente non provi efficacemente il contrario.
  • Le presunzioni semplici fondate su elementi concreti possono essere utilizzate legittimamente per accertamenti induttivi; grava sul contribuente l'onere di confutare tali presunzioni con prove adeguate (artt. 2697 e ss. c.c.).
  • La nullità per motivazione apparente richiede che la sentenza sia priva di argomentazioni idonee a far conoscere il fondamento della decisione; una motivazione che esplicita gli elementi fattuali e il ragionamento giustificativo è invece sufficiente.
  • Se vi è il rischio di giudizi non coordinati, la parte può chiedere la riunione o proporre istanze processuali idonee (es. istanza di riunione) per garantire il simultaneus processus; la mera pendenza di procedimenti correlati dinanzi a sedi diverse non determina automaticamente la paralisi del giudizio.

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