Cassazione Civile, Sentenza n. 7968/2024 del 25/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di un accertamento tributario che aveva imputato a Raimondo Guerra, in qualità di socio al 51% della Progetto Casa 2000 s.r.l., maggiori redditi derivanti da utili non dichiarati della società a base ristretta. Il ricorrente deduceva: (i) violazione dell'art. 295 c.p.c. e rilievo di pregiudizialità rispetto al giudizio sulla società (sospensione dovuta); (ii) errata applicazione delle norme tributarie e degli oneri probatori (art. 47 TUIR, art. 39 DPR 600/1973 e norme civili sull'onere della prova); (iii) motivazione apparente in ordine alla quantificazione e prova degli utili accertati.
La decisione
Il ricorso in cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi: ha escluso l'obbligo di sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. ove la causa «pregiudicante» sia già definita in grado d'appello o pendente davanti alla Corte (tale sospensione è prevista solo quando la causa pregiudicante è pendente in primo grado), richiamando anche l'applicabilità dell'art. 337 c.p.c. e della disciplina speciale del processo tributario. La Corte ha altresì ritenuto che non sussista identità soggettiva necessaria per far scattare la sospensione e che, nel caso di società a base ristretta, l'accertamento nei confronti della società possa logicamente precedere e giustificare l'accertamento nei confronti del socio. Quanto al merito probatorio, la decisione d'appello è risultata adeguatamente motivata: l'Amministrazione aveva fornito elementi (esiguità del numero di soci, natura familiare della società, disponibilità degli utili a soggetti individuati) non efficacemente contestati dal contribuente. Condanna alle spese, liquidate in euro 6.000,00 oltre spese prenotate a debito, e applicazione dell'obbligo di versamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
La sospensione necessaria prevista dall'art. 295 c.p.c. opera solo quando la causa pregiudicante sia ancora pendente in primo grado; se la pregiudicante è definita in grado d'appello o è pendente in sede di impugnazione la sospensione non è automatica.
art. 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Rinvia la materia processuale ordinaria al processo tributario; la Corte rileva che il rinvio comporta applicabilità anche delle regole sull'art. 337 c.p.c. al processo tributario.
Consente al giudice di sospendere facoltativamente la causa dipendente quando la causa pregiudicante è pendente in sede d'impugnazione; il giudice può anche decidere non sospendere se ravvisa una prognosi di riformabilità della decisione pregiudicante.
art. 39, comma 1-bis, d.lgs. n. 546/1992
Riproduce il principio dell'art. 295 c.p.c. nel processo tributario; la Corte interpreta che il suo campo di applicazione coincide con quello dell'art. 295 c.p.c. e non estende la sospensione necessaria al caso in cui la pregiudicante sia già definita in grado d'appello.
art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.
Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha valutato l'ammissibilità e il merito dei motivi di nullità di motivazione e di violazione di norme processuali e tributarie, dichiarandoli infondati.
Norma sul regime tributario degli utili e loro imputazione; richiamata dal ricorrente per contestare la corretta imputazione degli utili al socio, ma la Corte non ha ritenuto fondata la censura alla luce degli elementi probatori.
art. 39 DPR 29 settembre 1973, n. 600
Richiamata dal ricorrente in relazione ai criteri di accertamento induttivo; la Corte ha ritenuto che l'accertamento basato su presunzioni semplici fondate su elementi concreti (ristrettezza della compagine, natura familiare, disponibilità degli utili) fosse legittimo e non confutato.
artt. 2697, 2727, 2729 cod. civ.
Norme sull'onere della prova e sui mezzi di prova; la Corte ha ritenuto che il contribuente non abbia adempiuto all'onere di allegare e provare a confutazione delle presunzioni utilizzate dall'Amministrazione.
art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Principio sulla motivazione della decisione; la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata non fosse apparente ma chiaramente esplicativa del ragionamento giudiziale.
Richiamata in tema di motivazione delle decisioni nel processo tributario; la Corte ha ritenuto rispettati i requisiti di motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Prevede l'obbligo di versamento del contributo unificato in determinate ipotesi; la Corte ha dichiarato dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Ha modificato la disciplina del contributo unificato; richiamata come norma introduttiva della previsione applicata dalla Corte.
Massime di principio
- La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. (e corrispondente nel processo tributario) opera solo se la causa pregiudicante è pendente in primo grado; se la pregiudicante è già definita in grado d'appello o è pendente davanti a un giudice superiore, la sospensione non è automatica e il giudice può valutare la sospensione facoltativa ex art. 337 c.p.c. o decidere la causa sulla base di una prognosi di riformabilità.
- Perché sussista un rapporto di pregiudizialità idoneo a sospendere la causa è necessaria, normalmente, una significativa coincidenza soggettiva e oggettiva tra le parti e le questioni decise; l'esistenza di un accertamento a carico della società non equivale automaticamente a identità di parti con il socio.
- Nel caso di società a base ristretta, l'accertamento di utili occultati a carico della società può legittimamente riverberarsi sugli azionisti/soci nella misura della partecipazione, purché l'Amministrazione fornisca elementi concreti (es. esiguità soci, rapporti familiari, disponibilità di somme) e il contribuente non provi efficacemente il contrario.
- Le presunzioni semplici fondate su elementi concreti possono essere utilizzate legittimamente per accertamenti induttivi; grava sul contribuente l'onere di confutare tali presunzioni con prove adeguate (artt. 2697 e ss. c.c.).
- La nullità per motivazione apparente richiede che la sentenza sia priva di argomentazioni idonee a far conoscere il fondamento della decisione; una motivazione che esplicita gli elementi fattuali e il ragionamento giustificativo è invece sufficiente.
- Se vi è il rischio di giudizi non coordinati, la parte può chiedere la riunione o proporre istanze processuali idonee (es. istanza di riunione) per garantire il simultaneus processus; la mera pendenza di procedimenti correlati dinanzi a sedi diverse non determina automaticamente la paralisi del giudizio.
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