Cassazione Civile, Sentenza n. 7966/2024 del 25/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento 2012 relativo a IRES/IRAP per componenti negativi (costi e accantonamenti) ritenuti derivanti da operazioni oggettivamente inesistenti (forniture documentate da fatture emesse da GENERAL STEEL s.r.l.), recupero IVA su 17 fatture ritenute inesistenti e negazione detrazione IVA per acquisto immobile; censura sulla legittimità delle prove dell'Ufficio e sulla regolarità del contraddittorio procedimentale
La decisione
La Commissione tributaria regionale (CTR) ha rigettato l'appello principale di SATEL e accolto l'appello incidentale dell'Agenzia. La Suprema Corte ha poi respinto il ricorso per cassazione della SATEL, ritenendo infondate o inammissibili le censure (tra cui omessa motivazione, errata ripartizione dell'onere della prova, violazioni procedurali e dedotte questioni costituzionali). La Corte ha confermato la valutazione della CTR secondo cui sussistevano indizi gravi, precisi e concordanti sulla natura fittizia delle operazioni e ha ritenuto che SATEL non avesse assolto l'onere di provare l'effettivo impiego dei beni e la correlazione dei ricavi; ha inoltre escluso la violazione del diritto di difesa in assenza di pregiudizio concreto e ha negato applicabilità del ne bis in idem per mancata prova di altro procedimento sanzionatorio
Norme richiamate
richiamato in relazione all'onere della prova: la CTR ha ritenuto che l'Ufficio abbia fornito indizi idonei e che incombeva sul contribuente dimostrare l'esistenza effettiva delle prestazioni
invocato nelle censure sulla motivazione e sulle pronunce omissive; la Corte ha ritenuto le motivazioni della CTR adeguate
richiamato congiuntamente alle doglianze procedurali, senza esito favorevole al ricorrente
norma di legittimità invocata per denunciare errori di motivazione; la Corte ha valutato i limiti del sindacato di legittimità e ha ritenuto la motivazione del giudice di merito conforme al minimo costituzionale
art. 36 comma 2 D.Lgs. 546/1992
richiamato nelle censure sulla motivazione; la Corte ha ritenuto che la CTR abbia adeguatamente motivato la valutazione degli elementi indiziari
richiamato rispetto ai vizi di motivazione apparente o mancante; la Corte ha applicato il criterio del 'minimo costituzionale' e ha escluso la nullità per motivazione apparente
art. 8 comma 2 D.L. 16/2012 (conv. L. 44/2012)
stabilisce che, in caso di operazioni oggettivamente inesistenti, i componenti positivi direttamente afferenti non concorrono alla formazione del reddito solo se il contribuente prova la loro fittizietà; la Corte ha confermato che gravava su SATEL l'onere di provare la fittizietà dei ricavi correlati
richiesto in tema di ricorso per cassazione avverso 'doppia conforme': la Corte ha ricordato i limiti delle censure ammissibili quando l'appello conferma la decisione di primo grado
richiamato come rimedio per errore di fatto nel fascicolo processuale; la Corte ha escluso che le doglianze costituissero motivo di cassazione trattandosi di possibile vizio di revocazione
Costituzione, artt. 102, 111, 24, 27
invocati nelle doglianze sulla giurisdizione tributaria, sul giusto processo e sul divieto di doppia sanzione; la Corte ha ritenuto la giurisdizione tributaria compatibile e le sanzioni tributarie non penalmente qualificabili nella fattispecie
Carta dei diritti fondamentali UE, artt. 41 e 47
richiamati nelle censure sul diritto ad una buona amministrazione e al giusto processo; la Corte ha richiamato la giurisprudenza CJEU sul carattere non assoluto del contraddittorio procedimentale e l'esigenza di prova del pregiudizio concreto
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, Protocollo 7 art. 4 (ne bis in idem)
invocato dalla ricorrente; la Corte ha escluso l'applicabilità del divieto in assenza di prova che il contribuente sia stato già sottoposto a procedimento penale o analogo
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione fiscale produce indizi gravi, precisi e concordanti sull'esistenza di operatori 'cartiera' o di fatture fittizie, grava sul contribuente l'onere di provare l'effettiva esecuzione delle prestazioni e l'utilizzo dei materiali acquistati per le opere dichiarate
- La semplice prova della esistenza materiale di opere (es. parchi fotovoltaici) non è di per sé sufficiente a provare l'effettivo impiego dei beni fatturati: è necessaria una connessione probatoria tra acquisti e utilizzo
- In caso di ricostruzione di costi indeducibili per fatture ritenute inesistenti, non opera automaticamente la riduzione dei ricavi: il contribuente deve dimostrare che i ricavi correlati siano anch'essi fittizi (art. 8, co.2 D.L. 16/2012)
- Le censure di merito e la valutazione di attendibilità delle prove sono in larga parte precluse in sede di cassazione, specie quando si tratta di sentenza 'doppia conforme' (art. 348‑ter c.p.c.)
- Il diritto di accesso ai documenti d'indagine e il contraddittorio procedimentale non sono illimitati: la mancata conoscenza di atti interni all'Ufficio rileva solo se il contribuente dimostra un pregiudizio concreto che avrebbe potuto determinare un esito diverso
- Il principio del ne bis in idem non si applica automaticamente agli accertamenti tributari: occorre la prova che sia già intervenuto un procedimento penale o un altro procedimento sanzionatorio avente natura sostanzialmente penale relativo agli stessi fatti
- Le commissioni tributarie possono applicare sanzioni amministrative anche di forte entità; la loro natura non è immediatamente penale e non determina di per sé profili di incostituzionalità o di competenza del giudice ordinario
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