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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7966/2024 del 25/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento 2012 relativo a IRES/IRAP per componenti negativi (costi e accantonamenti) ritenuti derivanti da operazioni oggettivamente inesistenti (forniture documentate da fatture emesse da GENERAL STEEL s.r.l.), recupero IVA su 17 fatture ritenute inesistenti e negazione detrazione IVA per acquisto immobile; censura sulla legittimità delle prove dell'Ufficio e sulla regolarità del contraddittorio procedimentale

La decisione

La Commissione tributaria regionale (CTR) ha rigettato l'appello principale di SATEL e accolto l'appello incidentale dell'Agenzia. La Suprema Corte ha poi respinto il ricorso per cassazione della SATEL, ritenendo infondate o inammissibili le censure (tra cui omessa motivazione, errata ripartizione dell'onere della prova, violazioni procedurali e dedotte questioni costituzionali). La Corte ha confermato la valutazione della CTR secondo cui sussistevano indizi gravi, precisi e concordanti sulla natura fittizia delle operazioni e ha ritenuto che SATEL non avesse assolto l'onere di provare l'effettivo impiego dei beni e la correlazione dei ricavi; ha inoltre escluso la violazione del diritto di difesa in assenza di pregiudizio concreto e ha negato applicabilità del ne bis in idem per mancata prova di altro procedimento sanzionatorio

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione all'onere della prova: la CTR ha ritenuto che l'Ufficio abbia fornito indizi idonei e che incombeva sul contribuente dimostrare l'esistenza effettiva delle prestazioni

  • art. 112 c.p.c.

    invocato nelle censure sulla motivazione e sulle pronunce omissive; la Corte ha ritenuto le motivazioni della CTR adeguate

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato congiuntamente alle doglianze procedurali, senza esito favorevole al ricorrente

  • art. 360 c.p.c. comma 1 n. 4

    norma di legittimità invocata per denunciare errori di motivazione; la Corte ha valutato i limiti del sindacato di legittimità e ha ritenuto la motivazione del giudice di merito conforme al minimo costituzionale

  • art. 36 comma 2 D.Lgs. 546/1992

    richiamato nelle censure sulla motivazione; la Corte ha ritenuto che la CTR abbia adeguatamente motivato la valutazione degli elementi indiziari

  • art. 132 c.p.c. n. 5

    richiamato rispetto ai vizi di motivazione apparente o mancante; la Corte ha applicato il criterio del 'minimo costituzionale' e ha escluso la nullità per motivazione apparente

  • art. 8 comma 2 D.L. 16/2012 (conv. L. 44/2012)

    stabilisce che, in caso di operazioni oggettivamente inesistenti, i componenti positivi direttamente afferenti non concorrono alla formazione del reddito solo se il contribuente prova la loro fittizietà; la Corte ha confermato che gravava su SATEL l'onere di provare la fittizietà dei ricavi correlati

  • art. 348‑ter c.p.c.

    richiesto in tema di ricorso per cassazione avverso 'doppia conforme': la Corte ha ricordato i limiti delle censure ammissibili quando l'appello conferma la decisione di primo grado

  • art. 395 c.p.c. n. 4

    richiamato come rimedio per errore di fatto nel fascicolo processuale; la Corte ha escluso che le doglianze costituissero motivo di cassazione trattandosi di possibile vizio di revocazione

  • Costituzione, artt. 102, 111, 24, 27

    invocati nelle doglianze sulla giurisdizione tributaria, sul giusto processo e sul divieto di doppia sanzione; la Corte ha ritenuto la giurisdizione tributaria compatibile e le sanzioni tributarie non penalmente qualificabili nella fattispecie

  • Carta dei diritti fondamentali UE, artt. 41 e 47

    richiamati nelle censure sul diritto ad una buona amministrazione e al giusto processo; la Corte ha richiamato la giurisprudenza CJEU sul carattere non assoluto del contraddittorio procedimentale e l'esigenza di prova del pregiudizio concreto

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, Protocollo 7 art. 4 (ne bis in idem)

    invocato dalla ricorrente; la Corte ha escluso l'applicabilità del divieto in assenza di prova che il contribuente sia stato già sottoposto a procedimento penale o analogo

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione fiscale produce indizi gravi, precisi e concordanti sull'esistenza di operatori 'cartiera' o di fatture fittizie, grava sul contribuente l'onere di provare l'effettiva esecuzione delle prestazioni e l'utilizzo dei materiali acquistati per le opere dichiarate
  • La semplice prova della esistenza materiale di opere (es. parchi fotovoltaici) non è di per sé sufficiente a provare l'effettivo impiego dei beni fatturati: è necessaria una connessione probatoria tra acquisti e utilizzo
  • In caso di ricostruzione di costi indeducibili per fatture ritenute inesistenti, non opera automaticamente la riduzione dei ricavi: il contribuente deve dimostrare che i ricavi correlati siano anch'essi fittizi (art. 8, co.2 D.L. 16/2012)
  • Le censure di merito e la valutazione di attendibilità delle prove sono in larga parte precluse in sede di cassazione, specie quando si tratta di sentenza 'doppia conforme' (art. 348‑ter c.p.c.)
  • Il diritto di accesso ai documenti d'indagine e il contraddittorio procedimentale non sono illimitati: la mancata conoscenza di atti interni all'Ufficio rileva solo se il contribuente dimostra un pregiudizio concreto che avrebbe potuto determinare un esito diverso
  • Il principio del ne bis in idem non si applica automaticamente agli accertamenti tributari: occorre la prova che sia già intervenuto un procedimento penale o un altro procedimento sanzionatorio avente natura sostanzialmente penale relativo agli stessi fatti
  • Le commissioni tributarie possono applicare sanzioni amministrative anche di forte entità; la loro natura non è immediatamente penale e non determina di per sé profili di incostituzionalità o di competenza del giudice ordinario

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