Cassazione Civile, Sentenza n. 7956/2024 del 25/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR che aveva confermato l'avviso di accertamento per IVA, IRPEG e IRAP sugli anni 2003-2004 per operazioni soggettivamente inesistenti nell'ambito di una presunta frode carosello relativa a compravendite di telefoni cellulari. La ricorrente contestava omesso esame di documenti probatori (pagamenti dell'IVA al fornitore, fatture, carico/scarico merce, regolare pagamento imposte, marginalità di rivendita), nullità per violazione dell'art. 116 c.p.c., errata ripartizione dell'onere della prova, motivazione apparente e la deducibilità dei costi nonostante archivazione del reato per prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la CTR avesse correttamente applicato i principi giurisprudenziali in tema di operazioni soggettivamente inesistenti e frode carosello, valutando compiutamente una pluralità di elementi indiziari (tra i più rilevanti: coincidenza di gestione di più società, messa in liquidazione immediata dopo l'avvio della verifica nonostante incremento di fatturato, coincidenza degli amministratori, acquisti solo 'cartolari' a prezzi inferiori, carenza di prova sull'effettivo utilizzo del deposito merci) e che l'Agenzia aveva assolto l'onere probatorio sulla fittizietà delle operazioni e sulla consapevolezza/dolo della società. Ha inoltre affermato l'ammissibilità della statuizione sulla non deducibilità dei costi ai sensi dell'art. 14, comma 4-bis L. n. 537/1993 anche se il procedimento penale era stato archiviato per prescrizione. Costituitasi soccombente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese, liquidate in complessivi € 40.000,00 oltre spese prenotate a debito; la Corte ha altresì dato atto dei presupposti per il versamento ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c. (n. 3, 4, 5)
Limiti di ammissibilità dei motivi di cassazione: censure sulla valutazione del fatto e della prova sono in gran parte inammissibili; l'omesso esame di elementi istruttori integra il vizio solo se si tratta di un fatto storico decisivo la cui considerazione avrebbe determinato un esito diverso.
art. 116 c.p.c.
Regole sulla valutazione degli elementi istruttori: la sentenza non è nulla per omessa menzione di ogni singola risultanza probatoria se il fatto storico è stato comunque considerato; la CTR è tenuta a motivare ma non a compendiare ogni documento.
art. 14, comma 4-bis, L. n. 537/1993
"Nella determinazione dei redditi ... non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato, fatto salvo l'esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti."
La deducibilità dei costi è esclusa quando i fatti possono configurare un illecito penale; ciò vale anche se il procedimento penale è stato archiviato o estinto per prescrizione: l'archiviazione o la prescrizione non eliminano la riconducibilità degli atti a ipotesi di reato ai fini tributari.
artt. 21, 54, 55 D.P.R. n. 633/1972
Riferiti al regime IVA e alle regole probatorie: l'Amministrazione deve provare, anche per via indiziaria, la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario; le norme sono richiamate nel quadro della ripartizione dell'onere della prova in tema di operazioni inesistenti.
art. 2697 c.c.
Principio generale sul riparto dell'onere della prova: chi afferma un fatto deve provarlo; nel contesto tributario l'Agenzia prova la fittizietà delle operazioni, il contribuente deve provare l'assenza di rilevanza penale e la propria diligente condotta.
art. 6, comma 1, D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Riferimento alla determinazione del reddito e alla deducibilità dei costi: la non deducibilità si ricollega alla mancanza del presupposto dell'illecito penale.
art. 8, d.l. n. 16/2012 (art. 8 comma 3 cit.)
Citata in relazione all'impossibilità di applicare d'ufficio la novella normativa nonché alla irrilevanza della modifica non sollevata in giudizio; la Corte non ha potuto applicare norme non dedotte dalle parti al tempo della decisione appellata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Riferimento ai presupposti processuali per il versamento; la Corte ha attestato la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente (testo della sentenza è parziale ma indica l'esistenza delle condizioni procedurali).
Massime di principio
- In tema di operazioni soggettivamente inesistenti (es. caroselli IVA) l'Amministrazione ha l'onere di provare, anche con elementi indiziari, la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario; non è necessario provare la partecipazione a un accordo criminoso completo.
- La prova della consapevolezza dell'evasione può essere desunta da elementi oggettivi e specifici che avrebbero dovuto mettere in guardia un imprenditore onesto e mediamente esperto (es. prezzi anomali, coincidenze gestionali, assenza di movimentazione fisica della merce).
- Spetta al contribuente fornire la prova contraria: dimostrare di aver agito senza consapevolezza e di aver adottato la diligenza massima esigibile (KYC commerciale, documenti di trasporto, prova del possesso fisico della merce, pagamenti tracciati, contratti, ecc.). La sola regolarità contabile e dei pagamenti non è decisiva.
- La non deducibilità dei costi ai sensi dell'art. 14, comma 4-bis L. n. 537/1993 si applica anche se il procedimento penale si è concluso con archiviazione o prescrizione: la qualificabilità astratta del fatto come reato è sufficiente ai fini tributari.
- Le censure motivazionali e la mera richiesta di diversa valutazione delle prove sono in genere inammissibili in cassazione; l'omesso esame di elementi istruttori vale come vizio solo se si tratta di un fatto decisivo la cui mancata considerazione avrebbe cambiato l'esito.
- Indizi tipici che rafforzano il sospetto di frode carosello: gestione effettiva comune di più società coinvolte, coincidenza di amministratori, liquidazione rapida post-verifica non giustificata dall'andamento economico, acquisti 'solo cartolari' e prezzi anomali, mancanza di evidenze sull'uso di depositi o magazzini.
- Per difendersi efficacemente, il contribuente dovrebbe documentare: rapporti contrattuali solidi, prove di reale movimentazione e possesso della merce (DDT, bolle doganali se rilevanti, foto, inventari), modalità di pagamento e concorrenzialità dei prezzi, relazioni commerciali con fornitori affidabili, e misure di due diligence adottate prima dell'operazione.
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