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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7956/2024 del 25/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR che aveva confermato l'avviso di accertamento per IVA, IRPEG e IRAP sugli anni 2003-2004 per operazioni soggettivamente inesistenti nell'ambito di una presunta frode carosello relativa a compravendite di telefoni cellulari. La ricorrente contestava omesso esame di documenti probatori (pagamenti dell'IVA al fornitore, fatture, carico/scarico merce, regolare pagamento imposte, marginalità di rivendita), nullità per violazione dell'art. 116 c.p.c., errata ripartizione dell'onere della prova, motivazione apparente e la deducibilità dei costi nonostante archivazione del reato per prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la CTR avesse correttamente applicato i principi giurisprudenziali in tema di operazioni soggettivamente inesistenti e frode carosello, valutando compiutamente una pluralità di elementi indiziari (tra i più rilevanti: coincidenza di gestione di più società, messa in liquidazione immediata dopo l'avvio della verifica nonostante incremento di fatturato, coincidenza degli amministratori, acquisti solo 'cartolari' a prezzi inferiori, carenza di prova sull'effettivo utilizzo del deposito merci) e che l'Agenzia aveva assolto l'onere probatorio sulla fittizietà delle operazioni e sulla consapevolezza/dolo della società. Ha inoltre affermato l'ammissibilità della statuizione sulla non deducibilità dei costi ai sensi dell'art. 14, comma 4-bis L. n. 537/1993 anche se il procedimento penale era stato archiviato per prescrizione. Costituitasi soccombente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese, liquidate in complessivi € 40.000,00 oltre spese prenotate a debito; la Corte ha altresì dato atto dei presupposti per il versamento ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c. (n. 3, 4, 5)

    Limiti di ammissibilità dei motivi di cassazione: censure sulla valutazione del fatto e della prova sono in gran parte inammissibili; l'omesso esame di elementi istruttori integra il vizio solo se si tratta di un fatto storico decisivo la cui considerazione avrebbe determinato un esito diverso.

  • art. 116 c.p.c.

    Regole sulla valutazione degli elementi istruttori: la sentenza non è nulla per omessa menzione di ogni singola risultanza probatoria se il fatto storico è stato comunque considerato; la CTR è tenuta a motivare ma non a compendiare ogni documento.

  • art. 14, comma 4-bis, L. n. 537/1993

    "Nella determinazione dei redditi ... non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato, fatto salvo l'esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti."

    La deducibilità dei costi è esclusa quando i fatti possono configurare un illecito penale; ciò vale anche se il procedimento penale è stato archiviato o estinto per prescrizione: l'archiviazione o la prescrizione non eliminano la riconducibilità degli atti a ipotesi di reato ai fini tributari.

  • artt. 21, 54, 55 D.P.R. n. 633/1972

    Riferiti al regime IVA e alle regole probatorie: l'Amministrazione deve provare, anche per via indiziaria, la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario; le norme sono richiamate nel quadro della ripartizione dell'onere della prova in tema di operazioni inesistenti.

  • art. 2697 c.c.

    Principio generale sul riparto dell'onere della prova: chi afferma un fatto deve provarlo; nel contesto tributario l'Agenzia prova la fittizietà delle operazioni, il contribuente deve provare l'assenza di rilevanza penale e la propria diligente condotta.

  • art. 6, comma 1, D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    Riferimento alla determinazione del reddito e alla deducibilità dei costi: la non deducibilità si ricollega alla mancanza del presupposto dell'illecito penale.

  • art. 8, d.l. n. 16/2012 (art. 8 comma 3 cit.)

    Citata in relazione all'impossibilità di applicare d'ufficio la novella normativa nonché alla irrilevanza della modifica non sollevata in giudizio; la Corte non ha potuto applicare norme non dedotte dalle parti al tempo della decisione appellata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Riferimento ai presupposti processuali per il versamento; la Corte ha attestato la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente (testo della sentenza è parziale ma indica l'esistenza delle condizioni procedurali).

Massime di principio

  • In tema di operazioni soggettivamente inesistenti (es. caroselli IVA) l'Amministrazione ha l'onere di provare, anche con elementi indiziari, la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario; non è necessario provare la partecipazione a un accordo criminoso completo.
  • La prova della consapevolezza dell'evasione può essere desunta da elementi oggettivi e specifici che avrebbero dovuto mettere in guardia un imprenditore onesto e mediamente esperto (es. prezzi anomali, coincidenze gestionali, assenza di movimentazione fisica della merce).
  • Spetta al contribuente fornire la prova contraria: dimostrare di aver agito senza consapevolezza e di aver adottato la diligenza massima esigibile (KYC commerciale, documenti di trasporto, prova del possesso fisico della merce, pagamenti tracciati, contratti, ecc.). La sola regolarità contabile e dei pagamenti non è decisiva.
  • La non deducibilità dei costi ai sensi dell'art. 14, comma 4-bis L. n. 537/1993 si applica anche se il procedimento penale si è concluso con archiviazione o prescrizione: la qualificabilità astratta del fatto come reato è sufficiente ai fini tributari.
  • Le censure motivazionali e la mera richiesta di diversa valutazione delle prove sono in genere inammissibili in cassazione; l'omesso esame di elementi istruttori vale come vizio solo se si tratta di un fatto decisivo la cui mancata considerazione avrebbe cambiato l'esito.
  • Indizi tipici che rafforzano il sospetto di frode carosello: gestione effettiva comune di più società coinvolte, coincidenza di amministratori, liquidazione rapida post-verifica non giustificata dall'andamento economico, acquisti 'solo cartolari' e prezzi anomali, mancanza di evidenze sull'uso di depositi o magazzini.
  • Per difendersi efficacemente, il contribuente dovrebbe documentare: rapporti contrattuali solidi, prove di reale movimentazione e possesso della merce (DDT, bolle doganali se rilevanti, foto, inventari), modalità di pagamento e concorrenzialità dei prezzi, relazioni commerciali con fornitori affidabili, e misure di due diligence adottate prima dell'operazione.

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