Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7952/2024 del 25/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Agenzia contestava la decisione della CTR che aveva rigettato l'accertamento tributario relativo al maggior reddito imputato alla partecipata 'trasparente' (Sara Lee Branded Appearel) per royalties e know‑how, deducendo che il giudice d'appello avrebbe dovuto sospendere il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in presenza di una controversia pregiudicante pendente, e quindi denunciava la violazione dell'art. 295 c.p.c.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto che i presupposti per la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. non sussistevano perché la causa pregiudicante era già stata definita in secondo grado; in tal caso il giudice della causa dipendente deve valutare l'esercizio della sospensione facoltativa prevista dall'art. 337 c.p.c. sulla base di una valutazione prognostica. Ha precisato che la disciplina del processo tributario (art. 39, comma 1‑bis, d.lgs. n.546/1992) non estende la portata dell'art. 295 c.p.c. e che, infine, siccome la controversia ritenuta pregiudicante si era poi estinta per definizione agevolata, ciò non determina la cessazione della materia del contendere ai fini del presente motivo. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e l'Agenzia condannata al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 295 cod. proc. civ.

    Disciplina la sospensione necessaria della causa dipendente quando penda una causa pregiudicante in primo grado; la Corte rileva che tale sospensione opera solo se la causa pregiudicante è ancora pendente in primo grado.

  • art. 337 cod. proc. civ.

    Prevede il potere facoltativo di sospensione del giudizio in sede d'impugnazione; quando la causa pregiudicante è già definita in secondo grado il giudice della causa dipendente valuta discrezionalmente se sospendere in base a una valutazione prognostica.

  • art. 39, comma 1‑bis, d.lgs. n.546/1992

    Riproduce quasi letteralmente l'art. 295 c.p.c. nel processo tributario; la Corte interpreta che non amplia il campo di applicazione dell'art. 295 rispetto al codice di procedura civile e che anche nel processo tributario si applicano i criteri sopra indicati.

  • art. 1, d.lgs. n.546/1992

    Rinvio generale al codice di procedura civile: anche nel processo tributario si applicano le disposizioni del codice (quali art. 337) quando pertinente.

  • art. 274 cod. proc. civ.

    Richiamato per il principio del simultaneus processus: se è possibile trattare congiuntamente le controversie davanti allo stesso giudice ciò può escludere la sospensione necessaria.

  • art. 13, comma 1‑quater, d.p.r. n.115/2002 (introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n.228/2012)

    Norma sul contributo unificato; la Corte ha escluso l'applicabilità dell'ulteriore versamento richiesto nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, che è esentata dall'imposta mediante il meccanismo della prenotazione a debito.

Massime di principio

  • La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. è dovuta solo se la causa pregiudicante è ancora pendente in primo grado; se la pregiudicante è già stata decisa in grado di appello o oltre, non opera la sospensione necessaria.
  • Quando la causa pregiudicante è definita in secondo grado, il giudice del giudizio dipendente può esercitare il potere discrezionale di sospensione ex art. 337 c.p.c.: la scelta si basa su una valutazione prognostica circa la persistenza o meno della decisione impugnata.
  • Nel processo tributario le stesse regole civili di pregiudizialità e sospensione sono applicabili: l'art. 39, comma 1‑bis, d.lgs. 546/1992 non estende la sospensione necessaria oltre i limiti previsti dall'art. 295 c.p.c.
  • Se la controversia ritenuta pregiudicante viene definita o estinta (es. definizione agevolata), ciò non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere nel giudizio dipendente; può però mutare la rilevanza del litisconsorzio e delle ragioni di impugnazione personali dei singoli soci/contribuenti.
  • Se le due cause possono essere trattate congiuntamente dallo stesso giudice (simultaneus processus), ciò può escludere la necessità della sospensione anche quando, in astratto, vi sia rapporto di pregiudizialità.
  • Le amministrazioni statali sono, in genere, esentate dal pagamento del contributo unificato mediante prenotazione a debito; non è quindi normalmente possibile ottenere la distrazione di tale onere a loro carico.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.