Cassazione Civile, Sentenza n. 7940/2024 del 25/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR che aveva confermato l'accoglimento del ricorso avverso la cartella di pagamento emessa per il recupero di crediti IVA riferiti alla Germania per gli anni 1996-1998. L'Agenzia deduceva: difetto di giurisdizione del giudice italiano sulle questioni di merito della pretesa estera; violazioni di norme processuali per la tardiva notifica del ricorso nei confronti del concessionario; errata interpretazione delle norme comunitarie e convenzionali (d.lgs. n. 69/2003 e Convenzione Italia-Germania 1938) in ordine alla decadenza o prescrizione dell'azione di recupero; e censurava la ritenuta estinzione del credito per decorrenza dei termini e l'accoglimento di motivi nuovi in appello (es. mancata traduzione degli atti tedeschi). Il contribuente aveva dedotto omessa notifica dell'atto presupposto tedesco, decadenza dell'azione erariale (atto divenuto definitivo nel 2004 e cartella notificata nel 2009 oltre i termini di legge) e errata individuazione del soggetto passivo (società e non il singolo contribuente).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha dichiarato inammissibili alcuni motivi per vizi di formulazione o di decisività e ha ritenuto infondati gli altri. In particolare, la Corte ha confermato che la CTR ha fondato la decisione su più ragioni autonome: decorrenza del termine biennale ex art. 25 d.P.R. n. 602/1973, superamento dei termini previsti dall'art. 8 d.lgs. n. 69/2003, mancata notifica dell'atto presupposto e errata individuazione del soggetto passivo; e ha precisato che la ratio effettiva della sentenza era orientata a qualificare come vizio della procedura di riscossione (errori di intestazione della cartella, assenza di traduzione degli atti) e non a sindacare nel merito la pretesa tributaria estera, rientrando quindi nella giurisdizione italiana. Quanto alla tardiva notifica del ricorso al concessionario, la Corte ha ritenuto che essa costituisca, al più, una nullità sanata dalla costituzione del concessionario e non un motivo di improcedibilità. In conclusione il ricorso è stato respinto; l'Agenzia delle entrate è condannata alle spese; il concessionario è escluso dalla condanna alle spese per non avere svolto attività difensiva.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Richiamato in relazione alla censura per omissione di pronuncia: la Corte osserva che la denuncia di omessa pronuncia non può essere proposta per asserti errores in procedendo.
art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973
termine biennale ex art. 25, primo comma, lett. c)
La CTR ha ritenuto la decadenza dell'azione erariale per il decorso del termine biennale; la Corte di cassazione non ha ritenuto questa valutazione censurabile nel complesso, confermando che la decadenza può incidere sulla legittimità della cartella.
art. 25 d.P.R. n. 600 del 1973
Citato dall'Agenzia in relazione alla tardività della notifica della cartella; la decisione utilizza il riferimento alle norme sui termini per valutare la legittimità della pretesa.
art. 20, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nelle censure sull'ammissibilità dell'impugnazione e sulle regole processuali, ma la Corte ha ritenuto inammissibili alcune doglianze formali.
art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato unitamente all'art. 20 in rapporto all'eccezione di tardività della notifica del ricorso; la Corte ha escluso che la tardiva notifica al concessionario determini l'improcedibilità del gravame correttamente rivolto all'Ufficio.
art. 57, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dall'Agenzia nella censura sulla statuizione di estinzione del credito; la Corte ne ha valutato l'implicazione in combinato con le norme speciali sul recupero internazionale.
d.lgs. n. 69 del 2003 (art. 5, comma 8; art. 8, comma 1; art. 9, comma 2)
art. 8 d.lgs. n. 69 del 2003
La CTR ha ritenuto che il superamento dei termini previsti dal d.lgs. 69/2003 potesse ostare all'emissione della cartella; l'Agenzia sosteneva che l'art. 8 riguardasse solo il termine per l'autorità richiedente (la Germania). La Corte non ha accolto il ricorso in via generale, confermando la fondatezza della valutazione della CTR nel complesso.
Direttiva 2008/55/CE (art. 6, 14, 15)
art. 6, 14, 15 dir. n. 2008/55/CE
Richiamata nelle censure dell'Agenzia relative ai termini e alle procedure di cooperazione amministrativa; la Corte ha esaminato tali profili insieme alla normativa nazionale e convenzionale senza ritenere decisivo il motivo di ricorso.
Convenzione amministrativa e giudiziaria in materia tributaria Italia-Germania del 9 giugno 1938 (approvata con r.d.l. n. 1676 del 1938, artt. 7 e 10)
Invocata dall'Agenzia per sostenere il difetto di giurisdizione dell'Autorità italiana sulle questioni di merito della pretesa tedesca; la Corte ha distinto tra materia di merito (riservata al giudice tedesco) e vizi della procedura di riscossione nazionale (che rientrano nella giurisdizione italiana), aderendo alla soluzione della CTR.
Massime di principio
- I vizi della procedura di riscossione nazionale (es. errata intestazione della cartella, mancata traduzione degli atti esteri, mancata notifica dell'atto presupposto) possono essere sindacati dal giudice italiano perché attengono alla legittimità dell'atto di riscossione e non necessariamente al merito della pretesa tributaria estera.
- La tardiva notifica del ricorso al concessionario della riscossione costituisce, di regola, una nullità che può essere sanata dalla costituzione dello stesso e non determina automaticamente l'improcedibilità del gravame rivolto correttamente all'Ufficio.
- Quando la decisione impugnata poggia su una ratio autonoma e decisiva relativa a vizi della procedura di riscossione, il ricorrente può non avere interesse all'esame di altri motivi: l'analisi dei profili ulteriori diventa inessenziale se non incide sull'annullamento della sentenza.
- Occorre distinguere chiaramente questioni di giurisdizione/merito relative alla pretesa tributaria estera (che possono spettare al giudice dello Stato estero) da profili che concernono la regolarità dell'esecuzione e della riscossione in Italia, che restano sottoposti al sindacato del giudice nazionale.
- Le denunce di omissione di pronuncia non possono essere utilizzate per trasformare contestazioni sugli 'errori in procedendo' in motivi di cassazione: la formulazione e la decisività dei motivi in cassazione sono soggette a limiti stringenti di ammissibilità.
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