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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03725/2024 del 09/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2006 con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione una maggior plusvalenza ritenendo che il corrispettivo effettivamente percepito per la vendita di un suolo edificabile fosse superiore a quello dichiarato. A fronte di un prezzo dichiarato di euro 400.000, l'Amministrazione ha rideterminato il corrispettivo in euro 1.065.154, prendendo come parametro il valore rettificato ai fini dell'imposta di registro, definito in sede di accertamento con adesione. Gli eredi del contribuente hanno impugnato la sentenza di appello che aveva ritenuto legittimo tale metodo presuntivo e avevano dedotto: violazione della disciplina sulle plusvalenze e sulla rettifica del corrispettivo, perché il maggior reddito non poteva essere desunto dal solo valore accertato ai fini registro; violazione delle norme sul contraddittorio e sull'onere della prova, perché non era stata ammessa una prova contraria effettiva e non era necessario impugnare l'accertamento di registro; violazione delle regole sulla valutazione delle prove, perché la prova contraria non doveva necessariamente essere una perizia; omessa motivazione sull'inadeguatezza della prova offerta; omesso esame del minor valore delle aree limitrofe; e mancata ammissione della prova del corrispettivo tramite movimentazioni bancarie.

La decisione

La Corte ha rigettato l'istanza di sospensione collegata alla c.d. rottamazione quater, ritenendo che la documentazione prodotta non dimostrasse che il carico tributario oggetto dell'istanza coincidesse con quello del giudizio. Nel merito ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri, perché la sentenza impugnata aveva applicato un criterio ormai superato: aveva ritenuto sufficiente, per accertare la plusvalenza IRPEF, il solo valore definito ai fini dell'imposta di registro e aveva posto sul contribuente l'onere di provare il prezzo inferiore. La Corte ha invece ribadito che, per effetto della norma di interpretazione autentica, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro; l'Ufficio deve quindi fondare l'accertamento su ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti. Conseguentemente la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di accertamento delle plusvalenze da cessione di immobili o terreni edificabili, il valore definito ai fini dell'imposta di registro non può, da solo, fondare la presunzione dell'esistenza di un corrispettivo maggiore ai fini delle imposte sui redditi.
  • La disciplina introdotta come interpretazione autentica ha efficacia retroattiva e impone all'Amministrazione finanziaria di supportare l'accertamento del maggior corrispettivo con ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.
  • Una volta esclusa la presunzione fondata sul solo valore registro, non può essere posto sul contribuente l'onere di provare il prezzo inferiore se l'Ufficio non ha prima assolto il proprio onere di allegare e dimostrare indizi ulteriori.
  • Il corrispettivo realmente percepito può essere provato con qualsiasi mezzo idoneo, non essendo ammissibile imporre in via generale uno specifico mezzo di prova come la perizia estimativa.
  • Nel processo di legittimità, se il motivo di ricorso che investe la regola giuridica fondante dell'accertamento è accolto, gli ulteriori motivi restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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