Cassazione Civile, Ordinanza n. 03725/2024 del 09/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2006 con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione una maggior plusvalenza ritenendo che il corrispettivo effettivamente percepito per la vendita di un suolo edificabile fosse superiore a quello dichiarato. A fronte di un prezzo dichiarato di euro 400.000, l'Amministrazione ha rideterminato il corrispettivo in euro 1.065.154, prendendo come parametro il valore rettificato ai fini dell'imposta di registro, definito in sede di accertamento con adesione. Gli eredi del contribuente hanno impugnato la sentenza di appello che aveva ritenuto legittimo tale metodo presuntivo e avevano dedotto: violazione della disciplina sulle plusvalenze e sulla rettifica del corrispettivo, perché il maggior reddito non poteva essere desunto dal solo valore accertato ai fini registro; violazione delle norme sul contraddittorio e sull'onere della prova, perché non era stata ammessa una prova contraria effettiva e non era necessario impugnare l'accertamento di registro; violazione delle regole sulla valutazione delle prove, perché la prova contraria non doveva necessariamente essere una perizia; omessa motivazione sull'inadeguatezza della prova offerta; omesso esame del minor valore delle aree limitrofe; e mancata ammissione della prova del corrispettivo tramite movimentazioni bancarie.
La decisione
La Corte ha rigettato l'istanza di sospensione collegata alla c.d. rottamazione quater, ritenendo che la documentazione prodotta non dimostrasse che il carico tributario oggetto dell'istanza coincidesse con quello del giudizio. Nel merito ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri, perché la sentenza impugnata aveva applicato un criterio ormai superato: aveva ritenuto sufficiente, per accertare la plusvalenza IRPEF, il solo valore definito ai fini dell'imposta di registro e aveva posto sul contribuente l'onere di provare il prezzo inferiore. La Corte ha invece ribadito che, per effetto della norma di interpretazione autentica, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro; l'Ufficio deve quindi fondare l'accertamento su ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti. Conseguentemente la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato invocato come vizio di violazione di legge per i primi tre motivi di ricorso.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
è stato invocato per il motivo di omesso esame di un fatto decisivo.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dai ricorrenti per contestare la rettifica della plusvalenza e il metodo accertativo seguito dall'Ufficio.
artt. 67, comma 1, lett. b), e 68 T.U.I.R.
richiamati quali norme sostanziali sulla tassazione delle plusvalenze derivanti da cessione di terreni edificabili e sulla loro quantificazione.
art. 5, comma 3, d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147
norma di interpretazione autentica applicata dalla Corte: esclude che il maggior corrispettivo possa presumersi solo dal valore, anche se accertato o definito, ai fini dell'imposta di registro.
art. 6, comma 3, d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147
richiamato dai ricorrenti come norma di interpretazione autentica nella medesima direzione, relativa al divieto di presunzione del maggior corrispettivo sulla sola base del valore registro.
art. 57 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
richiamato nei motivi come norma del sistema dell'imposta di registro.
art. 1, comma 2, d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218
richiamato nei motivi in relazione alla disciplina dell'accertamento con adesione.
art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato nei motivi con riferimento al processo tributario.
richiamato per il riparto dell'onere della prova, che la Corte ha riletto alla luce della disciplina interpretativa sopravvenuta.
artt. 24 e 111 Cost.
richiamati dai ricorrenti a sostegno delle censure sul diritto di difesa e sulla motivazione.
richiamato nei motivi per censurare l'omessa motivazione su una specifica questione.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nei motivi in relazione al dovere di motivazione della sentenza tributaria.
richiamato nei motivi sulla valutazione delle prove.
richiamato nei motivi sulla valutazione delle prove e sul libero convincimento del giudice.
art. 1, commi 231-252, legge 29 dicembre 2022, n. 197
richiamata solo per la documentazione prodotta sulla c.d. rottamazione quater, ritenuta però irrilevante nel caso concreto.
art. 1, comma 236, legge 29 dicembre 2022, n. 197
richiamato nell'istanza di sospensione proposta dai ricorrenti.
Massime di principio
- In materia di accertamento delle plusvalenze da cessione di immobili o terreni edificabili, il valore definito ai fini dell'imposta di registro non può, da solo, fondare la presunzione dell'esistenza di un corrispettivo maggiore ai fini delle imposte sui redditi.
- La disciplina introdotta come interpretazione autentica ha efficacia retroattiva e impone all'Amministrazione finanziaria di supportare l'accertamento del maggior corrispettivo con ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.
- Una volta esclusa la presunzione fondata sul solo valore registro, non può essere posto sul contribuente l'onere di provare il prezzo inferiore se l'Ufficio non ha prima assolto il proprio onere di allegare e dimostrare indizi ulteriori.
- Il corrispettivo realmente percepito può essere provato con qualsiasi mezzo idoneo, non essendo ammissibile imporre in via generale uno specifico mezzo di prova come la perizia estimativa.
- Nel processo di legittimità, se il motivo di ricorso che investe la regola giuridica fondante dell'accertamento è accolto, gli ulteriori motivi restano assorbiti.
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