Cassazione Civile, Ordinanza n. 03678/2024 del 09/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Una società aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di somme nei confronti di una persona fisica. Quest’ultima aveva proposto opposizione, deducendo in via preliminare la nullità o invalidità della procura alle liti, chiedendo il rigetto della provvisoria esecutorietà del decreto, contestando nel merito l’inadempimento ascrittole e formulando domande riconvenzionali di risoluzione del contratto e risarcimento del danno. Il Tribunale, tuttavia, aveva ritenuto di dover esaminare preliminarmente un’eccezione di incompetenza territoriale e, assumendo che il credito derivasse da fatture e non da un’obbligazione pecuniaria liquida ai sensi del criterio del domicilio del creditore, si era dichiarato incompetente, individuando la competenza nel tribunale del luogo di residenza dell’opponente e revocando il decreto ingiuntivo. La società creditrice ha proposto regolamento di competenza deducendo violazione degli artt. 38, 20 e 112 c.p.c. e nullità della sentenza, sostenendo che l’opponente non aveva mai formulato alcuna eccezione di incompetenza territoriale e che il giudice non poteva rilevarla d’ufficio; l’intimato non si è difeso.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento di competenza: ha rilevato che dall’atto di opposizione non risultava alcuna eccezione di incompetenza territoriale, poiché l’opponente aveva solo svolto contestazioni sulla procura, sul merito e domande riconvenzionali. Ne consegue che il Tribunale non poteva dichiararsi incompetente in assenza di rituale eccezione proposta nella prima difesa utile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la competenza è stata dichiarata in favore del Tribunale di Nocera Inferiore, davanti al quale le parti sono state rimesse nei termini di legge; le spese sono state rinviate al giudice di merito.
Norme richiamate
art. 38 c.p.c.
L’eccezione di incompetenza territoriale deve essere proposta dalla parte convenuta/opponente nella prima difesa utile; in mancanza, il giudice non può dichiarare l’incompetenza sulla base di una pretesa eccezione non formulata.
art. 20 c.p.c.
Richiamato come norma sul criterio di competenza territoriale, ma non applicabile in via automatica in difetto di rituale eccezione della parte interessata.
art. 112 c.p.c.
Il giudice non può pronunciarsi su una questione non devolutagli dalle parti, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’eccezione di incompetenza territoriale deve essere formulata nell’atto di opposizione, che assume funzione di prima difesa utile dell’opponente.
- In assenza di tempestiva eccezione di incompetenza territoriale, il giudice non può dichiarare d’ufficio la propria incompetenza sulla base di criteri di competenza derogabile.
- Quando il giudice decide su una questione di competenza senza che questa sia stata ritualmente introdotta dalla parte, la sentenza è censurabile per violazione delle norme processuali sulla competenza e sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03653/2024 del 09/02/2024
- ordinanza_civile · 9 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03661/2024 del 09/02/2024
- ordinanza_civile · 9 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03671/2024 del 09/02/2024
- ordinanza_civile · 9 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03674/2024 del 09/02/2024
- ordinanza_civile · 9 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03675/2024 del 09/02/2024
- ordinanza_civile · 9 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03680/2024 del 09/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →