Cassazione Civile, Ordinanza n. 03675/2024 del 09/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (attrice)
La controversia
Una società agricola aveva citato davanti al Tribunale di Vicenza la società che aveva eseguito l'impianto del vigneto e la società che aveva fornito i pali in acciaio utilizzati nell'impianto, chiedendo l'accertamento della responsabilità per i vizi dell'impianto e il risarcimento dei danni, deducendo che i pali si erano progressivamente ceduti. La società esecutrice dell'impianto aveva chiesto di chiamare in garanzia la propria assicurazione. La società fornitrice aveva eccepito l'incompetenza territoriale, e il tribunale aveva accolto tale eccezione declinando la competenza in favore di altri fori. Con il ricorso per regolamento di competenza l'attrice ha censurato: 1) la violazione degli artt. 1510 c.c., 20 e 33 c.p.c., sostenendo che il luogo di esecuzione della compravendita dei pali coincideva con il luogo di destinazione e di utilizzo presso il vigneto, e quindi che vi fosse un foro comune idoneo a radicare la competenza del Tribunale di Vicenza; 2) la violazione degli artt. 31, 33 e 40 c.p.c. e dei principi di economia e speditezza processuale, sostenendo che, se le domande fossero state proposte separatamente, sarebbero state riunite davanti al giudice della causa principale, cioè quello del rapporto con l'appaltatrice; 3) la violazione dell'art. 91 c.p.c. per l'eccessività delle spese di lite poste a suo carico. La Corte ha però rilevato d'ufficio che l'eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla convenuta era incompleta, perché non aveva contestato tutti i fori astrattamente rilevanti, in particolare il criterio relativo all'assenza, nel circondario del giudice adito, di stabilimento o rappresentante autorizzato a stare in giudizio. Tale incompletezza rende l'eccezione come non proposta, con conseguente radicamento della competenza del Tribunale di Vicenza; per questo motivo i motivi di ricorso sono stati assorbiti, compreso quello sulle spese.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento di competenza, ha cassato la sentenza del Tribunale di Vicenza che aveva declinato la competenza territoriale e ha dichiarato la competenza per territorio del Tribunale di Vicenza, rimettendo le parti davanti a quel giudice anche per la liquidazione delle spese del giudizio di competenza. La decisione si fonda sul rilievo d'ufficio dell'incompletezza dell'eccezione di incompetenza territoriale: poiché la convenuta non aveva contestato in modo completo tutti i criteri di collegamento astrattamente rilevanti, l'eccezione doveva considerarsi tamquam non esset e la competenza restava radicata presso il giudice adito. Sono stati così assorbiti gli ulteriori motivi relativi ai criteri di collegamento e alle spese.
Norme richiamate
art. 19 c.p.c.
Per le persone giuridiche il foro generale può dipendere dalla sede e, in mancanza, dallo stabilimento o dal rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda; l'eccezione di incompetenza deve investire tutti i criteri rilevanti.
art. 20 c.p.c.
Il criterio del luogo di conclusione o di esecuzione dell'obbligazione contrattuale è rilevante ai fini della competenza, ma nel caso concreto la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché assorita dall'incompletezza dell'eccezione.
art. 33 c.p.c.
Il cumulo soggettivo non può essere utilmente discusso in assenza di una valida e completa eccezione di incompetenza; la censura resta assorbita una volta accertato che l'eccezione era incompleta.
art. 38, comma 3, c.p.c.
La Corte di cassazione può rilevare d'ufficio in sede di regolamento di competenza la rituale e valida proposizione dell'eccezione di incompetenza territoriale; se l'eccezione è incompleta, essa si considera non proposta.
art. 50 c.p.c.
La causa va rimessa al giudice dichiarato competente, con assegnazione del termine per la riassunzione davanti a quel giudice.
art. 91 c.p.c.
Il motivo sulle spese è assorbito dalla cassazione della declinatoria di competenza; sarà il giudice di merito a provvedere anche sulle spese del grado e del presente giudizio.
art. 1510 c.c.
La ricorrente lo invocava per sostenere che il luogo di esecuzione della vendita fosse il luogo di destinazione dei beni; la Corte non ne affronta il merito perché decide sul vizio preliminare dell'eccezione di incompetenza.
art. 31 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente insieme agli artt. 33 e 40 c.p.c. per sostenere l'attrazione della causa davanti al giudice della domanda principale.
art. 40 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che, in caso di proposizione separata, le domande sarebbero state riunite; la censura resta assorbita.
Massime di principio
- L'eccezione di incompetenza territoriale deve essere formulata in modo completo, contestando tutti i criteri di collegamento astrattamente rilevanti per il foro invocato; se manca la contestazione anche di uno solo di essi, l'eccezione è inefficace e si considera come non proposta.
- In sede di regolamento di competenza la Corte di cassazione può e deve verificare d'ufficio la rituale proposizione dell'eccezione di incompetenza, anche se il ricorrente la censura solo sotto il profilo dell'erronea applicazione dei criteri di collegamento esaminati dal giudice di merito.
- Quando l'eccezione di incompetenza territoriale è invalida o incompleta, resta fissato il foro indicato dall'attore e risultano assorbiti i motivi che mirano a contestare nel merito la corretta individuazione del foro competente.
- La questione delle spese di lite resta assorbita se la sentenza che ha declinato la competenza viene cassata, poiché la regolazione delle spese del grado e del giudizio di competenza spetta al giudice dinanzi al quale la causa è rimessa.
- rami
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03653/2024 del 09/02/2024
- ordinanza_civile · 9 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03661/2024 del 09/02/2024
- ordinanza_civile · 9 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03671/2024 del 09/02/2024
- ordinanza_civile · 9 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03674/2024 del 09/02/2024
- ordinanza_civile · 9 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03678/2024 del 09/02/2024
- ordinanza_civile · 9 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03680/2024 del 09/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →