Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 03653/2024 del 09/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di euro 70.000,00 a titolo di capitale e di euro 53.856,18 per interessi moratori, somme richieste da una società cooperativa per prestazioni rese nell'ambito dell'organizzazione di un festival. Il decreto era stato opposto senza successo davanti al Tribunale, che aveva confermato il provvedimento monitorio, e poi la Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione proposta dai debitori. Avverso la sentenza d'appello uno dei soccombenti ha proposto ricorso per cassazione articolato in otto motivi, ma prima della decisione il suo amministratore di sostegno, che era anche difensore, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato alla controparte, la quale vi ha aderito.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso, successivamente accettata dalla controparte costituita, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c. Non ha pronunciato sulle spese. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, rilevando che l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non si applica nei casi di rinuncia al ricorso per cassazione, essendo previsto solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    consente la dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione in presenza di rinuncia rituale al ricorso accettata dalla controparte; in tal caso non si provvede sulle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    il raddoppio del contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma riguarda solo rigetto, inammissibilità e improcedibilità ed è di stretta interpretazione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente notificata e accettata dalla parte costituita, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, la Corte non pronuncia sulle spese, salvo diversa disciplina applicabile.
  • Il raddoppio del contributo unificato è misura eccezionale e non può essere esteso in via analogica ai casi non espressamente previsti, come la rinuncia al ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.