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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03671/2024 del 09/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cessionario)

La controversia

Una società aveva transatto con una banca una controversia relativa a rapporti di conto corrente, accettando un piano di pagamento a saldo e stralcio; in contropartita la banca si era impegnata a modificare la segnalazione della posizione presso la Centrale Rischi da "sofferenza" a "ristrutturata". La società poi cedette il credito litigioso e il cessionario subentrò nel giudizio. La Corte d'appello ritenne che la transazione avesse come interesse principale della società l'estinzione del debito, considerandola solo secondariamente interessata alla modifica della segnalazione; qualificò quindi l'inadempimento della banca come non grave e non tale da giustificare la risoluzione, ma comunque colposo, e liquidò un risarcimento equitativo per il ritardo nella variazione della segnalazione e per la lesione dell'immagine. Il ricorrente per cassazione censurò: 1) l'interpretazione della transazione, sostenendo che il vero interesse della società fosse la cancellazione o modifica della segnalazione in Centrale Rischi e che la banca si fosse obbligata a intervenire subito dopo il primo versamento; 2) l'erronea valutazione dell'interesse ad agire e del danno patrimoniale, evidenziando revoche di affidamenti e blocco del credito verso la società; 3) la violazione dell'onere probatorio, perché il danno sarebbe stato provato anche dalla rinuncia all'azione di ripetizione dell'indebito; 4) l'errata quantificazione e valutazione del danno alla persona/immagine, sostenendo che il pregiudizio fosse reale e non simbolico; 5) la regolazione delle spese. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, per non corretta applicazione dei criteri legali di interpretazione contrattuale, e fondato il quarto motivo in punto di dimostrazione del danno; ha dichiarato infondato il terzo motivo e ha assorbito il quinto. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame conforme ai principi enunciati.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso perché la Corte territoriale non aveva fatto corretto governo delle norme sull'interpretazione del contratto: la transazione andava letta tenendo conto del senso letterale, del contesto complessivo, della causa concreta e della buona fede, e da tali elementi emergeva che l'impegno della banca sulla Centrale Rischi non era affatto secondario ma costituiva parte essenziale dell'accordo. Ha accolto anche il quarto motivo, rilevando che la Corte d'appello aveva valutato in modo non corretto il danno lamentato, che risultava invece allegato e supportato da elementi documentali relativi alla perdita di affidamenti e alle conseguenze economiche della perdurante segnalazione. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che la censura sull'art. 2697 c.c. non era ammissibile come contestazione del mero apprezzamento delle prove, e ha dichiarato assorbito il quinto motivo sulle spese. La decisione impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, per nuovo esame della controversia e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    la volontà comune va ricostruita partendo dal testo contrattuale ma leggendo le clausole alla luce del contesto e del comportamento complessivo delle parti

  • art. 1363 c.c.

    le clausole devono essere interpretate le une per mezzo delle altre, coordinando tutte le espressioni negoziali

  • art. 1364 c.c.

    richiamato dal ricorrente tra i canoni interpretativi, senza autonoma specificazione decisoria

  • art. 1365 c.c.

    richiamato dal ricorrente tra i canoni interpretativi, senza autonoma specificazione decisoria

  • art. 1366 c.c.

    la buona fede interpretativa impedisce letture cavillose o incompatibili con la ragione pratica dell'accordo

  • art. 1368 c.c.

    richiamato dal ricorrente tra i canoni interpretativi, senza autonoma specificazione decisoria

  • art. 1370 c.c.

    il criterio contro il predisponente può operare in presenza di clausole ambigue

  • art. 2697 c.c.

    la violazione dell'onere della prova non può essere dedotta per contestare il mero apprezzamento delle risultanze istruttorie da parte del giudice di merito

  • art. 1453 c.c.

    per la risoluzione per inadempimento occorre accertare contratto, inadempimento e gravità dell'inadempimento

  • art. 1455 c.c.

    l'inadempimento è rilevante solo se grave avuto riguardo all'interesse della controparte

  • art. 360 c.p.c.

    usato come parametro di ricorso per violazione di legge

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione all'interesse ad agire

  • art. 2043 c.c.

    richiamato dal ricorrente per il danno subito, ma la decisione si concentra sul danno contrattuale e sulla sua prova

  • art. 1175 c.c.

    richiamato dal ricorrente quale parametro di correttezza e buona fede nell'adempimento

  • art. 1226 c.c.

    richiamato per la liquidazione equitativa del danno

  • art. 1375 c.c.

    richiamato dal ricorrente quale parametro di buona fede nell'esecuzione del contratto

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nel quinto motivo in tema di regolazione delle spese

Massime di principio

  • Nell'interpretazione di una transazione o di altro contratto, il giudice deve ricostruire la comune intenzione delle parti considerando non solo il dato letterale, ma anche il contesto complessivo, il coordinamento delle clausole, la causa concreta dell'accordo e il canone di buona fede interpretativa.
  • Quando l'accordo ha una funzione economico-pratica specifica, l'interpretazione non può attribuire alle prestazioni essenziali un carattere meramente secondario se ciò contrasta con la ragione concreta che ha indotto le parti a contrattare.
  • La censura per violazione dell'art. 2697 c.c. non è idonea a contestare il modo in cui il giudice di merito ha valutato le prove: la ripartizione dell'onere probatorio è cosa diversa dall'apprezzamento del materiale istruttorio.
  • L'omesso esame di singoli elementi probatori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.
  • Il danno da illegittima permanenza o ritardo nella segnalazione in Centrale Rischi può essere riconosciuto anche in via equitativa, ma resta necessario che il giudice dia conto degli elementi fattuali che lo rendono concreto e causalmente collegato alla condotta inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneInadempimentoRicorso per cassazioneConto correnteCentrale rischi
RamiContrattiObbligazioniProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaRisoluzione del contrattoNesso di causalità

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