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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03661/2024 del 09/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento esecutivo presso terzi promosso per il recupero di un credito di una assistita ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il difensore, dopo l'ammissione al beneficio, aveva chiesto l'autorizzazione alla consultazione dell'anagrafe tributaria ex art. 492-bis c.p.c.; dalla ricerca risultavano due rapporti bancari intestati al debitore esecutato, ma solo uno presentava una giacenza di euro 1,44. Il difensore aveva quindi notificato il precetto e il pignoramento presso i due istituti, senza però richiedere l'assegnazione del credito, limitandosi a iscrivere a ruolo la procedura per ottenere la liquidazione delle proprie spese. Il Tribunale aveva respinto l'opposizione contro il diniego di liquidazione, ritenendo che nel processo esecutivo il compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio spettasse solo se l'azione fosse stata fruttuosa e avesse condotto alla liquidazione delle spese a carico del debitore, e comunque valorizzando l'assenza di una reale utilità dell'esecuzione. Con il ricorso per cassazione il difensore ha denunciato violazione degli artt. 75, 82, 122 e 136 d.P.R. 115/2002, 491 e 492-bis c.p.c., e degli artt. 1176, 1709, 2233 e 2236 c.c., sostenendo che: 1) la fruttuosità dell'esecuzione non va valutata ex post ma ex ante, al momento dell'avvio dell'azione; 2) la consultazione dell'anagrafe tributaria non consente di conoscere i saldi dei conti, sicché l'esito del pignoramento non era prevedibile; 3) anche a voler ritenere superflua l'iscrizione a ruolo o l'assegnazione, restavano comunque da remunerare le attività prodromiche e funzionali all'esecuzione; 4) non può applicarsi al patrocinio a spese dello Stato il criterio del rimborso delle spese esecutive solo se vi sia utile partecipazione alla distribuzione dell'attivo.

La decisione

La Corte ha accolto l'unico motivo di ricorso. Ha ritenuto che, nel processo esecutivo, il diritto del difensore alla liquidazione del compenso per l'attività svolta in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato dipende dalla non manifesta infondatezza della pretesa azionata e dalla possibilità di una fruttuosità dell'esecuzione valutata ex ante, non dal concreto esito ex post. La consultazione dell'anagrafe tributaria ex art. 492-bis c.p.c. fornisce solo l'indicazione dell'esistenza di rapporti finanziari, non dei saldi o della capienza dei conti, sicché non consente di escludere a priori la potenziale utilità dell'esecuzione. La Corte ha inoltre escluso che il diniego potesse fondarsi sull'art. 95 c.p.c., poiché la disciplina delle spese processuali tra le parti è distinta dal rapporto tra difensore e Stato nel patrocinio a spese dello Stato; in questo ambito rileva l'art. 135, comma 2, d.P.R. 115/2002, che prevede il successivo recupero da parte dello Stato delle somme anticipate. Conseguentemente l'ordinanza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Treviso, in persona di altro magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    consente la difesa in proprio dell'avvocato ricorrente

  • art. 75 d.P.R. 115/2002

    la disciplina del patrocinio a spese dello Stato si applica anche al processo esecutivo, in quanto compatibile

  • art. 82 d.P.R. 115/2002

    richiamato quale criterio di liquidazione delle spettanze del difensore ammesso al patrocinio

  • art. 122 d.P.R. 115/2002

    la domanda deve riguardare una pretesa non manifestamente infondata

  • art. 136 d.P.R. 115/2002

    norma invocata nel ricorso, senza autonoma specificazione nel testo

  • art. 491 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nel censurare la decisione di merito

  • art. 492-bis c.p.c.

    consente le ricerche telematiche sui beni del debitore, ma le risultanze non indicano i saldi dei rapporti finanziari

  • art. 482 c.p.c.

    le ricerche telematiche erano eseguibili solo dopo la notifica del pignoramento e la scadenza del termine, in presenza di pericolo nel ritardo

  • art. 543, n. 4 c.p.c.

    richiamato per indicare che la comunicazione dell'istituto di credito sulla giacenza è intervenuta dopo il pignoramento

  • art. 95 c.p.c.

    le spese dell'esecuzione sono poste a carico del debitore solo se l'esecuzione sia fruttuosa, ma tale regola non governa il distinto rapporto tra difensore e Stato nel patrocinio a spese dello Stato

  • art. 1176 c.c.

    richiamato tra le norme violate nel motivo di ricorso

  • art. 1709 c.c.

    richiamato tra le norme violate nel motivo di ricorso

  • art. 2233 c.c.

    richiamato tra le norme violate nel motivo di ricorso, in tema di compenso professionale

  • art. 2236 c.c.

    richiamato tra le norme violate nel motivo di ricorso

  • art. 7, comma 6, d.P.R. 605/1973

    istituisce l'archivio dei rapporti finanziari nell'anagrafe tributaria

  • L. 248/2006, art. 37, comma 4

    ha modificato la disciplina dell'anagrafe tributaria richiamata dalla Corte

  • art. 135, comma 2, d.P.R. 115/2002

    una volta liquidate le spettanze del difensore, lo Stato può rivalersi in via privilegiata sulla somma ricavata o assegnata

  • Corte cost. 109/2022

    richiamata per affermare la distinzione tra il rapporto difensore-Stato e quello tra le parti del processo e per il meccanismo di recupero delle somme anticipate

Massime di principio

  • Nel patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione del compenso del difensore nel processo esecutivo non può essere negata sulla sola base dell'esito concretamente infruttuoso della procedura, dovendo invece verificarsi ex ante se la pretesa azionata non sia manifestamente infondata e se l'esecuzione fosse astrattamente suscettibile di utilità.
  • Le informazioni ottenute dall'anagrafe tributaria ex art. 492-bis c.p.c. attestano l'esistenza di rapporti finanziari, ma non forniscono automaticamente prova della capienza dei conti o della concreta soddisfazione del credito; perciò non consentono, da sole, di qualificare come manifestamente inutile l'azione esecutiva.
  • La disciplina delle spese del processo esecutivo tra le parti è distinta dal rapporto tra difensore e Stato nel patrocinio a spese dello Stato: il mancato recupero delle spese dal debitore esecutato non esclude il diritto del difensore alla liquidazione nei confronti dello Stato.
  • Ai fini della spettanza del compenso nel patrocinio a spese dello Stato, devono essere remunerate anche le attività prodromiche e necessarie all'esercizio dell'azione esecutiva, quando siano state svolte con ordinaria diligenza in vista del recupero del credito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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