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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03674/2024 del 09/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI per l’anno 2010 emesso da un Comune nei confronti di un ente ecclesiastico proprietario di immobili destinati ad attività didattica e di oratorio. In primo grado l’atto era stato annullato ritenendo che l’ente svolgesse attività di insegnamento e ricreative/sportive rientranti tra quelle esenti ex art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992, poiché svolte senza scopo di lucro e con reimpiego delle entrate nelle finalità istituzionali. In appello, invece, la CTR ha riformato la decisione e ha confermato l’accertamento, ritenendo che l’esenzione non spettasse perché le attività, pur astrattamente agevolabili, erano svolte in concreto con modalità commerciali: i corrispettivi/coperture economiche risultavano non simbolici, le rette scolastiche (tra 1.080 e 1.260 euro annui per alunno) non erano gratuite né meramente simboliche e dal bilancio emergeva una rilevante entrata per rette, contributi e ricavi. Nel ricorso per cassazione l’ente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992 e dell’art. 7, comma 2-bis, d.l. 203/2005, sostenendo che il solo pagamento di rette non escluda l’esenzione e che la disciplina interpretativa del d.m. MEF 200/2012 avrebbe confermato la non commercialità; 2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione del d.m. 26 giugno 2014, assumendo che la CTR non avesse valutato il parametro del costo medio per studente (CMS), rilevante per stabilire se il corrispettivo fosse inferiore al costo del servizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, affermando che per l’esenzione ICI relativa alle attività didattiche occorre la coesistenza del requisito soggettivo (ente non commerciale) e di quello oggettivo (attività rientrante tra quelle agevolabili) e, soprattutto, che l’attività sia svolta con modalità non commerciali. Ha precisato che, per il periodo d’imposta 2010, non erano applicabili retroattivamente la disciplina del d.l. 1/2012, il d.m. 200/2012 e il d.m. 26 giugno 2014, sicché era irrilevante il richiamo al costo medio per studente. Ha poi ritenuto corretta la valutazione di merito secondo cui le rette riscosse non avevano valore simbolico e non potevano essere assimilate a una prestazione gratuita o quasi gratuita. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    L’esenzione ICI spetta solo per immobili destinati esclusivamente alle attività tassativamente indicate e svolte con modalità non commerciali; la verifica richiede accertamento concreto sulle modalità di svolgimento dell’attività.

  • art. 7, comma 2-bis, d.l. 30 settembre 2005, n. 203

    Ha esteso l’ambito dell’esenzione, ma la successiva modifica ha confermato che l’attività agevolata non deve avere esclusiva natura commerciale.

  • art. 39, d.l. 4 luglio 2006, n. 223

    Ha sostituito la precedente formulazione e ribadito che l’esenzione opera per attività che non abbiano esclusivamente natura commerciale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare violazione di legge in ordine alla negata esenzione ICI.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È stato invocato per lamentare omesso esame del fatto decisivo relativo al parametro del costo medio per studente.

  • art. 11, comma 1, disp. prel. c.c.

    È richiamato per affermare l’irretroattività della disciplina introdotta nel 2012 e nel 2014 rispetto a un’imposta relativa al 2010.

  • art. 107, par. 1, Trattato sul funzionamento dell’Unione europea

    Richiamato nel quadro della compatibilità dell’esenzione con il diritto UE; la Corte valorizza l’orientamento che lega la non commercialità alla gratuità o al corrispettivo simbolico.

  • d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 27

    La disciplina introdotta non è applicabile retroattivamente al periodo d’imposta controverso.

  • d.m. 19 novembre 2012, n. 200

    Non applicabile ratione temporis al 2010 e comunque non idoneo a sovvertire il criterio del corrispettivo simbolico per la fattispecie esaminata.

  • d.m. 26 giugno 2014

    Non applicabile ratione temporis; il parametro del costo medio per studente non può essere usato per un anno d’imposta anteriore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Presuppone, in caso di rigetto, il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini dell’esenzione ICI per immobili destinati ad attività didattiche svolte da enti non commerciali, i requisiti soggettivo e oggettivo sono cumulativi e l’attività deve essere concretamente esercitata con modalità non commerciali.
  • La prova dell’esenzione grava sul contribuente, che deve dimostrare in concreto che l’attività, pur rientrando tra quelle agevolabili, non sia svolta come attività commerciale.
  • Il pagamento di rette o corrispettivi non esclude automaticamente l’esenzione; ciò che rileva è se l’importo sia solo simbolico, cioè irrisorio e non assimilabile a una reale remunerazione del servizio.
  • Per gli anni d’imposta anteriori alla disciplina del 2012-2014 non è consentito applicare retroattivamente i criteri introdotti dal d.m. n. 200/2012 o dal d.m. 26 giugno 2014, compreso il parametro del costo medio per studente.
  • La nozione di attività non commerciale, ai fini dell’esenzione, va apprezzata sulla base di un accertamento fattuale puntuale delle modalità concrete di svolgimento del servizio e dell’entità effettiva dei corrispettivi percepiti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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