Cassazione Civile, Ordinanza n. 29111/2025 del 04/11/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e della successiva comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria relative a crediti iscritti a ruolo fondati su cartelle di pagamento e su un avviso di addebito. Il contribuente deduceva, dinanzi ai giudici tributari, vizi formali degli atti presupposti, la prescrizione dei crediti, l’illegittimità dell’ipoteca per asserita sproporzione tra il valore dei beni vincolati e l’entità dei crediti e, soprattutto, la non assoggettabilità dei beni a ipoteca perché conferiti in fondo patrimoniale. La CTP rigettava; la CTR accoglieva l’appello, ordinando la cancellazione dell’ipoteca, ritenendo fondata sia la sproporzione tra beni e crediti sia la tutela del fondo patrimoniale ex art. 170 c.c., reputando che, in assenza di elementi contrari, i debiti tributari dovessero considerarsi contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. L’agente della riscossione ricorreva in cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell’art. 77 d.P.R. 602/1973, perché la CTR avrebbe confuso il valore dell’ipoteca con il valore dei beni ipotecati; (2) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e dell’art. 170 c.c., per avere la CTR ritenuto, in modo illogico, che la natura tributaria dei debiti bastasse a provarne l’estraneità ai bisogni familiari; (3) nullità della sentenza per motivazione contraddittoria; (4) violazione dell’art. 170 c.c., perché la CTR non aveva accertato anche la conoscenza, da parte del creditore, dell’estraneità del debito ai bisogni della famiglia, requisito necessario per l’aggressione dei beni del fondo patrimoniale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso, rigettando il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, per nuovo esame della controversia e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha precisato che l’art. 77 d.P.R. 602/1973 commisura l’ipoteca all’importo del credito e non al valore complessivo dei beni gravati; ha inoltre ribadito che, in tema di fondo patrimoniale, l’aggressione dei beni è consentita solo se il debito è stato contratto per bisogni familiari, oppure se, nel caso di debito estraneo, il creditore non ne conosceva l’estraneità. La CTR, invece, aveva erroneamente valorizzato la sola natura tributaria dei debiti e non aveva accertato il requisito soggettivo della conoscenza del creditore.
Norme richiamate
"per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede"
la norma riguarda il valore per il quale l’ipoteca viene iscritta, non il valore complessivo dei beni gravati; il parametro è l’entità del credito iscritto a ruolo.
"per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia"
l’aggressione dei beni del fondo patrimoniale è ammessa solo se il debito è connesso ai bisogni della famiglia oppure, se estraneo, quando il creditore non ne conosceva l’estraneità; occorre quindi un accertamento sia oggettivo sia soggettivo.
l’onere di allegare e provare che il debito è estraneo ai bisogni della famiglia grava sul debitore che si oppone all’iscrizione ipotecaria o all’esecuzione.
la prova presuntiva deve essere fondata su elementi ragionevoli e non può risolversi nel solo richiamo alla natura tributaria del debito.
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato per dedurre il vizio di motivazione, ma la Corte esclude la nullità perché la motivazione non era inesistente né irriducibilmente contraddittoria.
art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546/92
norma evocata ai fini del vizio motivazionale della sentenza tributaria, ritenuto insussistente.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato per il medesimo motivo di nullità della sentenza, escluso dalla Corte.
citato quanto al deposito della memoria in cassazione.
art. 4 d.l. 119/2018 conv. in l. 136/2018
richiamato dalla CTR per dichiarare cessata la materia del contendere con riguardo ad alcune cartelle annullate.
art. 30 d.l. 78/2010 conv. in l. 122/2010
richiamato come base di uno degli atti presupposti dell’iscrizione ipotecaria.
Massime di principio
- In tema di ipoteca esattoriale, il limite del "doppio" previsto dall’art. 77 d.P.R. 602/1973 si riferisce all’importo del credito per cui si procede e non alla relazione tra credito e valore complessivo dei beni ipotecati.
- L’iscrizione ipotecaria su beni compresi in un fondo patrimoniale è disciplinata dall’art. 170 c.c.: non basta la sola estraneità del debito ai bisogni della famiglia, ma è necessario anche che il creditore conoscesse tale estraneità.
- La natura tributaria del debito non è di per sé sufficiente a dimostrare che l’obbligazione sia estranea ai bisogni della famiglia; occorre un accertamento in concreto della relazione tra fatto generatore del debito e bisogni familiari.
- Chi si oppone all’esecuzione o all’iscrizione ipotecaria sui beni del fondo patrimoniale ha l’onere di allegare e provare l’estraneità del debito ai bisogni familiari; il creditore procedente non può essere gravato da una presunzione automatica di estraneità.
- La conoscenza, da parte del creditore, dell’estraneità del debito ai bisogni familiari è un requisito autonomo e imprescindibile per l’inagibilità dei beni del fondo patrimoniale; non può desumersi dalle sole formalità pubblicitarie del fondo.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione, dopo la riforma dell’art. 360 c.p.c., ricorre solo in caso di motivazione mancante, apparente o caratterizzata da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
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