Cassazione Civile, Ordinanza n. 30637/2023 del 03/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Il correntista ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza della corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile il suo appello ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. avverso la sentenza di primo grado. Nel merito della controversia originaria, il tribunale aveva accolto soltanto la domanda di scomputo degli interessi anatocistici e di rideterminazione del saldo debitorio di un rapporto di conto corrente, rigettando le altre domande formulate contro la banca. Con il ricorso in cassazione il correntista ha dedotto cinque motivi: mancata ammissione di una CTU contabile; errata applicazione della normativa antiusura e delle istruzioni della Banca d'Italia; nullità/violazioni del rapporto bancario per asserite violazioni degli artt. 117 T.U.B. e 1418 c.c.; invalidità di clausole e condizioni economiche del conto con richiamo all'art. 2-bis d.l. 185/2008 e agli artt. 116, 117, 118 e 119 T.U.B.; violazione dei canoni di correttezza e buona fede e della disciplina CICR e Banca d'Italia. La banca ha resistito con controricorso, eccependo anzitutto l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, nel caso di ordinanza di inammissibilità dell'appello pronunciata ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., il ricorso per cassazione è ammesso solo contro la sentenza di primo grado oppure, contro l'ordinanza stessa, soltanto per vizi propri di quest'ultima e cioè per violazioni della legge processuale compatibili con la struttura del giudizio. Qui, invece, i motivi del ricorso non denunciavano vizi propri dell'ordinanza d'appello, ma miravano a censurare errori di merito della decisione di primo grado. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato quale base del filtro di inammissibilità dell'appello
il ricorso per cassazione, in caso di inammissibilità dell'appello, va proposto contro il provvedimento di primo grado oppure, se diretto contro l'ordinanza, solo per vizi propri processuali
art. 111, comma 7, Cost.
l'ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. è ricorribile solo per vizi propri costituenti violazioni di legge processuale
indicato come norma che disciplina il ricorso per cassazione
invocati dal ricorrente a sostegno della censura sul diniego di CTU e sulla valutazione delle prove
richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta usura bancaria
richiamata dal ricorrente per la disciplina antiusura
D.M. MEF 24 giugno 2013
richiamato dal ricorrente in tema di rilevazione dei tassi effettivi globali medi
invocato dal ricorrente per sostenere la nullità di clausole o pattuizioni del conto
richiamato dal ricorrente per asserite violazioni della forma e contenuto dei contratti bancari
richiamato dal ricorrente in tema di requisiti del contratto
richiamato dal ricorrente in tema di determinabilità dell'oggetto
richiamato dal ricorrente in tema di disciplina degli interessi nei rapporti bancari
richiamati dal ricorrente con riguardo alla trasparenza e agli obblighi informativi della banca
richiamati dal ricorrente in tema di correttezza, diligenza e buona fede
artt. 2, 6, 8 Delibera CICR 4 marzo 2003
richiamati dal ricorrente per la disciplina dell'anatocismo nei rapporti bancari
art. 3 Istruzioni della Banca d'Italia
richiamato dal ricorrente in relazione ai criteri tecnici di calcolo bancario
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
Massime di principio
- Quando l'appello è dichiarato inammissibile ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per rimettere in discussione il merito della sentenza di primo grado attraverso il formale assalto all'ordinanza di filtro.
- Contro l'ordinanza di inammissibilità dell'appello è ammissibile il ricorso per cassazione solo per vizi propri dell'ordinanza stessa, ossia per violazioni di norme processuali compatibili con la struttura del giudizio, non per errori di giudizio asseritamente commessi dal primo giudice.
- Se i motivi di ricorso investono esclusivamente il merito della decisione di primo grado, senza dedurre un vizio processuale proprio dell'ordinanza ex art. 348-ter c.p.c., il ricorso è inammissibile.
- In caso di inammissibilità del ricorso, seguono la condanna alle spese della parte soccombente e, ove ne ricorrano i presupposti, il raddoppio del contributo unificato.
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