Sentenza del 13/12/2024 n. 32296 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia aveva emesso un avviso di liquidazione, recuperando la maggiore IVA e irrogando sanzioni, perché A.A. non aveva venduto entro un anno dall’acquisto del nuovo immobile quello già posseduto, come richiesto per conservare l’agevolazione “prima casa”. L’immobile preposseduto fu ceduto il 27 luglio 2018. Il contribuente sosteneva che il termine dovesse decorrere dalla fine dei lavori, avvenuta il 1° settembre 2017, o dalla richiesta di agibilità del 13 dicembre 2017; invocava inoltre la forza maggiore, il contraddittorio preventivo, l’affidamento nelle indicazioni dell’Amministrazione, l’incertezza normativa e l’illegittimità delle sanzioni. In cassazione ha proposto otto motivi, contestando anche la motivazione della sentenza regionale, una presunta integrazione postuma dell’avviso e la liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso contro la decisione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, che aveva confermato il rigetto del ricorso disposto dalla CTP di Brescia. Il termine annuale decorre dalla data dell’atto traslativo, non dalla fine dei lavori né dall’agibilità: nel caso concreto, possesso e materiale disponibilità erano stati acquisiti con il rogito del 6 marzo 2017 e il completamento dell’immobile dipendeva dal contribuente, sicché non ricorreva forza maggiore. Il vizio di motivazione è infondato; le circostanze dedotte dall’Ufficio in giudizio erano argomenti difensivi e non una motivazione postuma, poiché l’avviso indicava già la ragione della decadenza. Le censure sul contraddittorio sono state dichiarate inammissibili e comunque infondate, anche per mancato assolvimento della prova di resistenza. Sono state dichiarate inammissibili le doglianze sull’affidamento e sulle sanzioni, comunque ritenute infondate: non risultavano indicazioni amministrative precise e pertinenti né incertezza normativa oggettiva. È stata respinta la contestazione sulle spese, salvo che la censura relativa alla riduzione della liquidazione in favore dell’Amministrazione è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza. A.A. è stato condannato a pagare all’Agenzia 5.800 euro per compensi del giudizio di cassazione, oltre alle spese prenotate a debito; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
il regime di favore "si applica anche agli atti di acquisto per i quali l'acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) (...) e per i quali i requisiti di cui alle lettere a e b del medesimo comma si verificano senza tenere conto dell'immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c, a condizione che quest'ultimo sia alienato entro un anno dalla data dell'atto".
Il termine annuale per alienare l’immobile già posseduto decorre dalla data dell’atto di acquisto del nuovo immobile, intesa come atto negoziale che produce l’effetto traslativo, e non dalla fine dei lavori o dall’agibilità.
il beneficio fiscale in oggetto consente al contribuente che acquista un immobile di usufruire dell'aliquota IVA del 4%, in luogo di quella ordinaria del 10%, nei casi in cui: l'immobile sia posto nel Comune in cui il richiedente l'agevolazione abbia la sua residenza o si impegni ad acquisirla nei 18 mesi successivi (lettera a); l'acquirente non sia titolare - esclusivo od in comunione con il coniuge - di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altra abitazione nel Comune dove si acquista quella per cui si domanda il beneficio (lettera b); l'acquirente non sia titolare - neppure per quote e anche un regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale - dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà, su altra abitazione da lui o dal coniuge acquistata con le stesse agevolazioni (lettera c).
L’aliquota agevolata richiede il rispetto delle condizioni di residenza e di assenza di altri diritti immobiliari previste dalle lettere a), b) e c); la disciplina del comma 4-bis consente l’acquisto agevolato anche quando il requisito della lettera c) non è ancora soddisfatto, purché l’immobile preposseduto sia alienato entro un anno dall’atto.
La Corte ha distinto l’integrazione dei motivi di ricorso dalle mere difese dell’Ufficio: nel caso concreto le circostanze illustrate nel giudizio non modificavano la causa della pretesa né integravano la motivazione dell’avviso, che era già completa.
Art. 52, commi 2 e 2-bis, D.P.R. n. 131/1986
l'avviso impugnato riportava ab origine la chiara esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fondava, con un grado di determinatezza ed intellegibilità che permetteva al contribuente l'esercizio non difficoltoso del proprio diritto di difesa, indicando la ragione del mancato riconoscimento dell'agevolazione "prima casa" (mancata alienazione dell'immobile preposseduto nel termine di un anno dall'acquisto del nuovo immobile);
La motivazione dell’atto impositivo deve rendere comprensibili i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa. Se l’avviso individua già chiaramente la decadenza per mancata vendita entro l’anno, le spiegazioni fattuali aggiunte dall’Ufficio in giudizio possono costituire difese e prove, non una motivazione postuma.
La norma è richiamata per distinguere la consegna dell’opera in un contratto d’appalto dalla compravendita esaminata: la specificità del caso di appalto non consente di spostare alla fine dei lavori il termine che, nella compravendita, decorre dall’atto traslativo.
Art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997
Non ricorreva, poi, alcuna incertezza oggettiva sulla portata e sull'ambito di applicazione della disposizione che deve consistere nell'"impossibilità di individuare con sicurezza ed univocamente la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie è sussumibile"
L’incertezza normativa rilevante per escludere le sanzioni deve essere oggettiva e tale da rendere impossibile individuare con sicurezza la norma applicabile; non basta che il contribuente abbia interpretato diversamente la disciplina o abbia invocato indicazioni amministrative non pertinenti.
Art. 10, commi 1 e 2, legge n. 212/2000
la tutela dell'affidamento incolpevole del contribuente, sancita dall' art. 10 , commi 1 e 2, della L. n. 212 del 2000 , costituisce espressione di un principio generale dell'ordinamento tributario, che trova origine nei principi affermati dagli artt. 3 , 23 , 53 e 97 Cost. ed, in materia di tributi armonizzati, in quelli dell'ordinamento dell'Unione europea, sicché deve ritenersi che la situazione di incertezza interpretativa, ingenerata da risoluzioni dell'Amministrazione finanziaria, anche se non influisce sulla debenza dell'imposta, deve essere valutata ai fini dell'esclusione dell'applicazione delle sanzioni
L’affidamento tutelabile deve essere incolpevole e fondato su indicazioni amministrative idonee a generare una ragionevole aspettativa. Una prassi riferita a una fattispecie diversa o non contenente indicazioni precise sul termine non esclude la responsabilità sanzionatoria.
Le spese del giudizio tributario sono regolate secondo la soccombenza. Una contestazione sulla quantificazione deve essere specifica e accompagnata dagli elementi necessari a dimostrare l’errore; in assenza, la censura è inammissibile.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto integrale del ricorso, ricorrendone i presupposti, il ricorrente deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Art. 111, comma 6, Cost.; art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall' art. 111 , comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell' art. 132 , comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata
La Cassazione annulla la sentenza per vizio motivazionale solo se dal suo testo emerge una mancanza radicale o una motivazione apparente, contraddittoria in modo irriducibile o incomprensibile; non è sufficiente lamentare che il giudice non abbia esaminato ogni argomento o prova.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/2012
La disposizione prevede il versamento dell’ulteriore contributo unificato quando il ricorso è respinto integralmente e sussistono i relativi presupposti, come dichiarato nel dispositivo.
Massime di principio
- Per l’agevolazione prima casa collegata alla vendita di un immobile già posseduto, il termine annuale decorre, di regola, dalla data dell’atto traslativo del nuovo immobile. La fine dei lavori o l’ottenimento dell’agibilità non spostano il termine quando il contribuente ha già acquisito con il rogito possesso e disponibilità materiale del bene.
- La forza maggiore richiede un evento imprevedibile e non controllabile che annulli concretamente la possibilità di agire. Ritardi o condizioni riconducibili alle scelte e alla sfera organizzativa del contribuente, come lavori che questi si è assunto di completare, normalmente non bastano.
- La motivazione dell’avviso deve rendere identificabile la ragione della pretesa e permettere la difesa. In giudizio l’Amministrazione può illustrare fatti e argomenti a sostegno di quella ragione, ma non può sanare un avviso originariamente privo o carente di motivazione né sostituire il fondamento della pretesa.
- Per far valere la violazione del contraddittorio preventivo in materia di tributi armonizzati, il contribuente deve indicare concretamente quali argomenti avrebbe presentato e perché avrebbero potuto determinare un esito diverso: è la cosiddetta prova di resistenza.
- Le circolari e gli atti di prassi non vincolano il giudice. Possono assumere rilievo per l’affidamento o per le sanzioni soltanto se contengono indicazioni precise, pertinenti al caso e idonee a fondare un affidamento incolpevole; indicazioni relative a fattispecie diverse non sono sufficienti.
- L’esclusione delle sanzioni per incertezza normativa richiede un’incertezza oggettiva sulla norma applicabile, non una mera divergenza interpretativa del contribuente. Le censure in cassazione devono inoltre confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata e indicare gli elementi richiesti, altrimenti possono essere dichiarate inammissibili.
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